Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38195 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38195 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA nel procedimento a carico di:
XXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 04/06/2025, la Corte militare di appello di Roma ha riformato la sentenza in data 23/10/2024, con la quale il Tribunale militare di Napoli aveva assolto, per difetto dell’elemento soggettivo, XXXXXXXXXXXXXXXX dal reato di ingiuria ad inferiore di cui all’art. 196 cod. pen. mil. pace, che gli era stato contestato perchØ, quale sergente della marina militare addetto all’ufficio locale marittimo di Baia, si era introdotto completamente nudo all’interno della stanza adibita ad uso esclusivo del personale femminile e aveva sorpreso l’inferiore in grado Comune di seconda classe XXXXXXXXXXX all’uscita della doccia, stringendo in mano il proprio telefono cellulare mentre con l’altra mano si toccava i genitali.
La Corte militare di appello, adita con impugnazione del AVV_NOTAIO militare, aveva previamente riqualificato il fatto nel reato militare di ingiuria ex art. 226 cod. pen. mil. pace e aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza della richiesta di procedimento del comandante del corpo.
Il AVV_NOTAIO Generale militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo.
Lamenta erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione ai punti nei quali la sentenza ha ritenuto di riqualificare il fatto ai sensi dell’art. 226 cod. pen. mil. pace e non ai sensi degli artt. 56 e 609bis cod. pen. con conseguente dichiarazione di difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Il AVV_NOTAIO Generale militare aveva formulato specifica richiesta di trasmettere gli atti all’autorità giudiziaria ordinaria per il reato di tentata violenza sessuale e la Corte di appello militare l’aveva respinta poichØ nella condotta, comunque ammessa dall’imputato e giustificata in ragione del rapporto assai confidenziale con la persona offesa, che lo aveva
indotto a fraintendere la sua disponibilità, non poteva essere ravvisata nØ la violenza nØ la minaccia nØ l’abuso di autorità, previsti come elementi di fattispecie dall’art. 609bis cod. pen.
Secondo il AVV_NOTAIO Generale appellante, tale prospettazione Ł incompatibile con la costante giurisprudenza di legittimità che ravvisa l’abuso di autorità in qualsiasi forma di strumentalizzazione derivante dalla funzione esercitata e che include tra gli atti sessuali ogni forma di congiunzione carnale e di atti di libidine.
Infine si rileva che il provvedimento impugnato oblitera il dato che Ł solo il giudice ordinario legittimato ad esprimersi sulla responsabile penale dell’imputato.
Il AVV_NOTAIO Generale Militare, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile per difetto di interesse.
Come correttamente rileva il AVV_NOTAIO Generale militare presso questa Corte, il reato di ingiuria può concorrere con quello di tentata violenza sessuale e il provvedimento impugnato non si Ł pronunciato in dispositivo – come peraltro gli sarebbe precluso – sulla giurisdizione del giudice ordinario, limitando a valutare la procedibilità di un fatto che ha comunque ritenuto sussistente.
In tale direzione Ł corretto il riferimento al principio secondo il quale « il delitto di violenza sessuale, posto in essere da un militare durante il servizio nei confronti di un commilitone, concorre con quello di ingiuria militare previsto dall’art. 196 c.p.m.p., trattandosi di comportamento idoneo a ledere, oltre alla libertà sessuale, anche l’onore e la dignità del militare che ne Ł stato la vittima»(Sez. 3, n. 13733 del 05/12/2018, dep. 2019, B., Rv. 275175 – 02).
La pronuncia sul reato di ingiuria ex art. 226 cod. pen. mil. pace Ł stata emessa nel rispetto delle regole della giurisdizione militare e non impedisce che si proceda per il reato di competenza del giudice ordinario.
E nell’impostazione dei giudici militari, da considerarsi corretta, non può ravvisarsi alcun vizio di legittimità; l’avere riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 226 cod. pen. mil. pace non costituisce alcuna invasione negli ambiti della giurisdizione ordinaria, visto che il reato di tentata violenza sessuale avrebbe comunque dovuto seguire un parallelo percorso dinanzi al Tribunale ordinario rispetto alla condotta di ingiuria (o di ingiuria ad inferiore), comunque riservato alla giurisdizione militare.
NØ alcuna rilevanza può avere il passaggio motivazionale sulla configurabilità della fattispecie tentata di violenza sessuale, rispetto al quale le censure del AVV_NOTAIO Generale ricorrente si risolvono in argomenti di mero dissenso, poichØ non possono utilmente aggredire alcuna statuizione.
Gli argomenti spesi nella motivazione del provvedimento impugnato e relativi al reato di competenza del giudice ordinario non si sono tradotti in una formula dispositiva, sicchØ non hanno prodotto alcun presupposto per una violazione delle regole in materia di giurisdizione.
Non vi sono nella decisione della Corte di appello militare, pertanto, statuizioni suscettibili di passare in cosa giudicata, meritevoli di essere rimosse perchØ illegittime rispetto alla prospettazione censoria del AVV_NOTAIO Generale impugnante.
L’unica statuizione relativa alla contestazione del reato di ingiuria ad inferiore di cui all’art. 196 cod. pen. mil. pace e la riqualificazione della condotta nel reato militare di ingiuria ex art. 226 cod. pen. mil. pace non risulta aggredita dal ricorso, perchØ ciò che si rimprovera al provvedimento impugnato Ł la mancata individuazione nel comportamento tenuto
dall’imputato degli elementi di una fattispecie sulla quale comunque la Corte di appello militare non avrebbe potuto pronunciarsi e sulla quale non si Ł pronunciata; la dichiarata improcedibilità attiene limitatamente alla fattispecie tipica di cui all’ art. 226 cod. pen. mil. pace, esaurisce il suo dictum con riguardo a tale illecito e non incide sulle eventuali fattispecie di reato comune, per le quali non sarebbe nemmeno ravvisabile l’operatività del divieto di bis in idem .
E difatti le norme sulla giurisdizione sono particolarmente rigorose nel delimitare l’ambito della cognizione dei giudici militari (e conseguentemente degli effetti delle relative pronunce), confinandolo alle violazioni delle leggi militari sanzionate con pene militari; com’Ł noto, l’efficacia preclusiva della sentenza di proscioglimento divenuta irrevocabile ed emessa da giudice carente di giurisdizione Ł riconosciuta solo se il giudice carente della giurisdizione Ł quello ordinario rispetto al reato militare e non nel caso inverso (Sez. 1, n. 27635 del 13/12/2011, dep. 2012, Pg. in proc. Russo, Rv. 253328 – 01).
A ciò si aggiunga che il ricorso non mette specificamente in discussione la giurisdizione militare sulla concorrente ipotesi di reato, elevata, correttamente o meno, a carico dell’imputato dal Pubblico ministero militare e sulla quale la Corte di appello militare con il provvedimento impugnato ha ritenuto dovesse essere emesso un pronunciamento.
Il ricorso si limita, difatti, nella sostanza, a contestare che il fatto doveva essere qualificato come reato comune anzichØ ancora come un illecito militare tipico diverso da quello contestato; le deduzioni, quindi, prefigurano una violazione nella corretta applicazione della legge, a prescindere dagli effetti che possono produrre le statuizioni assunte.
Orbene, secondo un consolidato orientamento, se il pubblico ministero propone ricorso per cassazione onde ottenere l’esatta applicazione della legge, sussiste il concreto ed attuale interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. qualora, con l’impugnazione, possa essere conseguito un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, a nulla rilevando, ad esempio, l’affermazione in astratto di un principio di diritto da applicare nel futuro (Sez. 3, n. 13081 del 10/01/2024, Pmt c. Bellini, Rv. 286145 – 01; Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, COGNOME, Rv. 285026; Sez. 3, n. 48581 del 13/09/2016, Piga, Rv. 268191).
Nel caso di specie l’interesse processuale non può essere individuato – per la ragioni già ampiamente illustrate – nell’esigenza di rimuovere una statuizione che impedisce che si proceda per il prospettato reato comune dinanzi al giudice ordinario e, se lo si ritiene individuabile, nell’affermazione di principio dei presupposti per procedere in relazione allo stesso fatto storico per un illecito comune contro la libertà sessuale non può considerarsi nØ concreto nØ attuale ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere allora dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così Ł deciso, 06/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.