Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42779 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42779 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE MILITARE PRESSO CORTE MILITARE DI APPELLO – ROMA nel procedimento a carico di: ROMA
NOME nato a PORTO TORRES il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE MILITARE APPELLO – ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME;
procedimento a trattazione scritta.
1
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale militare della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 dicembre 2022, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale militare di Roma, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava NOME COGNOME, militare in servizio con il grado di brigadiere presso il RAGIONE_SOCIALE, colpevole del reato militare di violata consegna aggravata, di cui agli artt. 120 e 47, n. 2, cod. pen. mil . ace, per aver omesso, con l’aggravante del grado rivestito, di custodire ed affidare al Comandante del Reparto la tessera sanitaria di NOME COGNOME, consegnata a NOME da NOME COGNOME, e per aver gettato detto documento fra i rifiuti, cagionando così la definitiva dispersione di esso. Il Giudice concedeva le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all’aggravante ritenuta e, computata la diminuente per la scelta del rito, condannava l’imputato alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione militare, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
Il difensore di NOME COGNOME proponeva appello rivolto alla Corte Militare di appello. Chiedeva la riforma della sentenza di primo grado, sostenendo che il fatto non sussisteva o non costituiva reato. In linea subordinata, invocava il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e la rideterminazione della pena.
La Corte militare di appello, con sentenza del 31 gennaio 2024, rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado.
In relazione alla giurisdizione, la Corte militare di appello osservava che, constatata la circostanza che la notizia di reato era stata trasmessa anche al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, era stato ritenuto necessario acquisire informazioni sullo stato del procedimento presso l’Autorità giudiziaria ordinaria, in considerazione del possibile difetto di giurisdizione ove fosse risultata la pendenza di procedimenti per reati comuni più gravi, ai sensi dell’art. 13, comma 2, cod. proc. pen. Era quindi risultata, presso la Procura della Repubblica di Lucca, l’iscrizione generica di un procedimento in relazione al reato di cui all’art. 328 cod. pen. La Corte militare di appello osservava che, non essendo
stato indicato se il procedimento davanti all’Autorità giudiziaria ordinaria fosse iniziato ai sensi del primo o del secondo comma dell’art. 328 cod. pen. e non essendo risultato che fosse stata formulata una imputazione, doveva ritenersi che non era ancora definito se l’Autorità giudiziaria ordinaria stesse procedendo per la violazione del primo o del secondo comma dell’art. 328 cod. pen. e, poiché il secondo comma dell’art. 328 cod. pen. prevedeva, avuto riguardo in particolare alle pene minime edittali, una fattispecie criminosa non più grave ma meno grave di quella per la quale l’Autorità giudiziaria militare procedeva, né era configurabile l’ipotesi di cui all’articolo 328, primo comma, cod. pen., riteneva la giurisdizione militare in base all’art. 13, secondo comma, cod. proc. pen. (sui limiti dell’operatività della connessione fra reati comuni e reati militari).
4. Il Procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte militare di appello ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale processuale. Il ricorrente sostiene che la Corte militare di appello avrebbe dovuto affermare il proprio difetto di giurisdizione e la sussistenza della giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria, perché era stato accertato che nei confronti dell’imputato pendeva procedimento nella fase delle indagini preliminari dinanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria – Tribunale di Lucca – per il reato comune di cui all’art. 328 cod. proc. pen., più grave del reato militare connesso di cui all’imputazione del procedimento pendente davanti al giudice militare. Nonostante detto esito dell’accertamento disposto d’ufficio dalla Corte militare di appello, quest’ultima aveva ritenuto di trattenere la causa in decisione e non di declinare la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Secondo il ricorrente, il reato militare era stato commesso in concorso formale con la conAVV_NOTAIOa del prevenuto tesa a violare i doveri del proprio ufficio. Quindi, con unico atto era stata compiuta la violazione di più norme penali sostanziali e, poiché il reato comune era più gravemente sanzionato, operava il criterio di connessione previsto dall’articolo 12, lett. b), cod. proc. pen. e, in ultima analisi, il disposto dell’articolo 13, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguente giurisdizione unica dell’Autorità giudiziaria ordinaria anche per il reato militare. Come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di questioni di giurisdizione, per esse non valgono le preclusioni cui soggiacciono le questioni di competenza, rilevabili anche dal giudice senza eccezione di parte.
Il ricorrente afferma che la sentenza impugnata non ha applicato correttamente la norma processuale che avrebbe imposto di declinare la giurisdizione in favore del giudice unicamente competente a conoscere dei reati contestati a NOME. La sentenza di appello, giungendo ad affermare la
giurisdizione dell’Autorità giudiziaria militare in luogo di quella dell’Autorit giudiziaria ordinaria per il connesso reato di violazione di consegna, avrebbe obliterato il dato imprescindibile che il giudice ordinario è l’unico che possa legittimamente esprimersi in ordine alla responsabilità penale dell’odierno imputato per i reati contestati.
Il Procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte di cassazione ha presentato requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Come sopra anticipato, la Corte militare di appello, trattando della giurisdizione nella sentenza ora impugnata, e riferendosi al procedimento pendente nei confronti di NOME davanti all’Autorità giudiziaria ordinaria, ha rilevato a pag. 5 che «…presso la Procura della Repubblica di Lucca risulta una iscrizione generica ai sensi dell’art. 328 cod. pen., senza l’indicazione se il procedimento sia stato iniziato ai sensi del primo o del secondo comma di tale articolo del codice penale e senza che sia stata formulata una imputazione…».
Quindi, a pag. 6 della sentenza, la Corte militare di appello ha osservato che «…presso l’Autorità giudiziaria ordinaria non risulta ancora definito se si proceda per la violazione penale di cui al primo o al secondo comma dell’art. 328 cod. pen…».
I riferimenti oggettivi a tale situazione non sono contestati nel ricorso per cassazione.
1.2. Basandosi sui dati esposti, e tenendo conto delle norme di riferimento, con particolare riguardo ai limiti di pena edittali – in base ai quali il reato di all’art. 328, primo comma, cod. pen. è più grave del reato militare di violazione di consegna, mentre il reato di cui all’art. 328, secondo comma, cod. pen. è meno grave di detto reato militare – la Corte militare di appello ha espresso, sulla questione di giurisdizione, valutazioni giuridicamente corrette, quindi pienamente condivisibili, basandosi sui seguenti elementi:
il comportamento di NOME non è riconducibile all’ipotesi criminosa di cui all’art. 328, primo comma, cod. pen., perché nella mancata restituzione o nella soppressione di una tessera sanitaria non si può ravvisare un indebito rifiuto di un atto di ufficio che debba essere compiuto senza ritardo per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità;
conseguentemente, non può affermarsi che sia pendente nei confronti dello stesso imputato, davanti all’Autorità giudiziaria ordinaria, un procedimento per un
reato connesso più grave di quello contestato nel procedimento pendente davanti all’Autorità giudiziaria militare.
1.3. Non sussistono pertanto, nel caso in esame, le condizioni per applicare l’art. 13, comma 2, cod. proc. pen., che prevede, «fra reati comuni e reati militari», l’operatività della connessione, e la cognizione del giudice ordinario per tutti i reati, soltanto quando il reato comune è più grave – avuto riguardo ai criteri previsti dall’art. 16, comma 3, cod. proc. pen. – di quello militare.
Sicché non si riscontra il vizio di violazione di norma processuale lamentato dal ricorrente con riferimento alla sentenza della Corte militare di appello che ha ritenuto la propria giurisdizione per il reato militare di violazione di consegna contestato a COGNOME.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, 6 giugno 2024.