Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 431 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 431 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME AHMAD CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/03/2022 del TRIB. LIBERTA di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’i marzo 2022, il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta d riesame, proposta ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. nell’interesse di NOME COGNOME, avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento dell’11.2.2022, con il quale era stata applicata nei confronti predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli 110 cod. pen., 12, commi 3 lett. a), b) d) e 3 -ter lett. b, d.lgs. n. 286 del 1998 (capo A della provvisoria contestazione: perché in concorso con altri soggetti, in violazione de disposizioni contenute nel citato decreto legislativo, compiva atti diretti a procu illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato di più di 70 extracomuni trasportandoli clandestinamente a bordo di una imbarcazione in legno ed esponendoli a pericolo di vita, date le precarie condizioni di sicurezza in cui avveniva la traversa l’assenza di dispositivi di salvataggio, al fine di trarne profitto), 110 e 575 cod (capo B della provvisoria contestazione: per avere, in concorso con altri e in occasion della condotta descritta al precedente capo di imputazione, cagionato la morte di NOME, che viaggiava assieme agli altri migranti nella stiva dell’imbarcazione).
Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’indagato, avvocato AVV_NOTAIO, formulando quattro motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, l b) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 6 e 10 cod. pen., per d di giurisdizione.
Ha, in proposito, evidenziato che, alla stregua della ricostruzione dei soccorritori morte del bengalese era avvenuta allorché il barcone dei migranti non si trovava in acque territoriali italiane (il barcone era stato, infatti, tratto in soccorso a 9 miglia ma morte del giovane, per asfissia, era già avvenuta da tempo durante il viaggio, cioè i acque non sottoposte alla giurisdizione italiana); ha sostenuto, che nel caso di specie trattandosi di equipaggio verosimilmente libico e/o egiziano doveva trovare applicazione il “principio della bandiera”.
Ha, inoltre, osservato che il difetto di giurisdizione “rileverebbe anche perché v assenza delle condizioni previste dall’art. 10 cod. pen.”.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma lett. b), e c) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 137 e 14 proc. pen. con riguardo al verbale di esecuzione del decreto di fermo, del verbale
dell’udienza di convalida e dell’ordinanza di applicazione della misura della custodi cautelare.
Ha, in particolare, sostenuto che detti atti sarebbero “invalidi, inesistenti o, comunq illegittimi”, in quanto: il verbale di esecuzione del decreto di fermo non sarebbe st tradotto nella lingua dell’indagato; il verbale dell’udienza di convalida, oltre a non es stato tradotto, non sarebbe stato sottoscritto dall’indagato; l’ordinanza di convalida fermo e di applicazione della misura cautelare sarebbe priva della traduzione nella lingua dell’interessato.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, b), e c) ) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 64 cod. proc. pen..
Il ricorrente – dopo avere premesso che il quadro indiziario a carico del NOME risultava fondato sulle dichiarazioni rese da cinque dei migranti, ai quali era st riconosciuta la veste di indagati in procedimento connesso, essendo configurabile a loro carico il reato di cui all’art. 10-bis e/o 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 – ha sostenuto che le dichiarazioni rese da NOME COGNOME, NOME, NOME, NOME COGNOME e NOME non sarebbero utilizzabili, atteso che a costoro non sarebbe stata, di fatto, garantita l’assistenza di un difensore: l’AVV_NOTAIO, c studio in Canicattì, nominata difensore di ufficio dei cinque migranti, era stata avvis telematicamente, alle ore 20.33 del 20.1.2022, che i predetti sarebbero stati interrogati Lampedusa il 21.1.2022; benché il citato difensore avesse comunicato alle ore 20,40 di essere impossibilitata a recarsi a Lampedusa per le ore 18,00 del 21.1.2022, in detta data erano stati svolti gli interrogatori (alle ore 9,30 quello di NOME COGNOME; alle ore 15,00 quello di NOME COGNOME; alle ore 19,00 quello di NOME COGNOME); inoltre, il 24 gennaio 2021 si era proceduto all’esame di NOME COGNOME, e il 26 gennaio a quello di NOME COGNOME senza alcun avviso al difensore e in assenza di un provvedimento motivato in ordine alle ragioni di urgenza e indifferibilità dell’assunzione informazioni.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma lett. b), e c) ; cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 273 e 274 co proc. pen..
Ha, al riguardo, osservato che le dichiarazioni accusatorie avrebbero dovuto essere valutate con estrema prudenza, atteso che i migranti, che si offrono di forni dichiarazioni accusatorie in occasione degli sbarchi, ricevono il beneficio di ottener permesso di soggiorno per motivi di giustizia e ciò sarebbe presumibilmente avvenuto nel caso di specie; che, inoltre, le dichiarazioni dei cinque migranti non sarebbero neppur concordi tra loro; che non sussisterebbe alcun elemento per potere ritenere ricorrente i
pericolo di fuga e di reiterazione del reato, essendo l’indagato soggetto incensurato; che infine, per il principio di proporzionalità della misura applicata, deve permanere costante rapporto fra la misura cautelare adottata e l’entità del fatto contestato, pre formulazione di una prognosi che faccia riferimento alla pena che si ipotizza possa essere irrogata con riferimento al caso concreto.
In data 6 ottobre 2022, il difensore dell’indagato ha fatto pervenire a questa Cor “motivi aggiunti”, con i quali ha ribadito le ragioni poste a fondamento del second motivo di impugnazione, aggiungendo:
che la richiesta difensiva inoltrata al Giudice per le indagini preliminari, con la q si chiedeva la nomina di un interprete, perché, nelle more dell’udienza camerale dinnanzi al Tribunale per il riesame, sarebbe stata intenzione del proprio assistito fornire eleme di prova colloquiando con il proprio difensore, era stata rigettata;
che la difesa aveva, altresì, chiesto al Direttore dell’istituto penitenziario, trovava ristretto il proprio assistito, di metterlo in condizioni di potere parte all’udienza dinnanzi al Tribunale di Palermo, ma che per motivi sconosciuti ciò non era accaduto.
Si è proceduto alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, ai sen dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il AVV_NOTAIO concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento per la ragioni di seguito illustrate.
Infondato è il primo motivo di impugnazione.
Correttamente il Tribunale di Palermo ha rigettato l’eccezione difensiva relativa dedotto difetto di giurisdizione dello Stato italiano, richiamando la consoli giurisprudenza di legittimità in materia.
Giova, infatti, ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte,”è configurabil la giurisdizione nazionale, in base alla Convenzione dell’ONU. sul crimine organizzato, ratificata con legge 16 marzo 2006, n. 146, per il reato di associazione per delinquer finalizzato a favorire l’immigrazione clandestina, relativamente a condotte criminose commesse al di fuori del territorio dello Stato utilizzando imbarcazioni prive di nazional destinate al trasporto di migranti, in quanto essa si radica nel momento in cui il nata
fa ingresso nella zona contigua italiana” (Cass. Sez. 1, n. 18354 del 11/03/2014, Rv. 262543 – 01).
Giova, altresì, richiamare quanto recentemente affermato dalla sentenza di questa Corte n. 31652 del 02/07/2021 (Rv. 281623 – 02): “sussiste la giurisdizione dello Stato italiano per il delitto di omicidio doloso plurimo commesso in alto mare a bordo d imbarcazioni prive di bandiera in danno di migranti trasportati illegalmente in Italia forza del principio di universalità della legge penale italiana di cui all’art. 3, secondo cod. pen. e – in virtù del rinvio di cui all’art. 7, n. 5, cod. pen. – dell applicazione della Convenzione ONU di Palermo sul contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, trattandosi di reato grave, con effetti sostanziali nel territorio ita commesso da un gruppo criminale organizzato nell’ambito di una complessa condotta posta in essere allo scopo di commettere i reati previsti dalla Convenzione e dei Protocoll Addizionali, tra i quali rientra il traffico di migranti verso l’Italia”
Con specifico riguardo al delitto di omicidio, che secondo la difesa sarebbe stato commesso in acque internazionali, il Tribunale di Palermo ha correttamente evidenziato che l’applicazione dei criteri di collegamenti), che determinano l’applicabilità della l italiana, imponesse di concludere nel senso di ritenere che detto reato sia oggetto dell giurisdizione italiana perché accertato dalle Autorità del Paese nei confronti di u imbarcazione priva di bandiera e, perciò, non sottoposta alla giurisdizione di altro Stato.
Va, infine, osservato che “i criteri di cui all’art. 10 cod. proc. pen. possono es utilizzati solo nel caso in cui si proceda per uno o più reati interamente commess all’estero mentre, qualora sussista connessione tra reati commessi nel territorio del Stato e reati commessi all’estero, la competenza deve essere determinata, in osservanza del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, in relazio luogo del commesso reato, richiamato dagli artt. 8 e 9, comma 1, cod. proc. pen., avendo riferimento, ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen., al più grave dei reati conne che sia stato realizzato, anche in parte, nel territorio dello Stato ovvero, qualora luogo non sia determinabile, in base allo stesso criterio riferito al reato immediatamen meno grave” (Cass. Sez. 1, n. 13076 del 03/03/2020, Rv. 279327 – 01).
2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
Il Tribunale ha correttamente evidenziato che oggetto del riesame è solo I”ordinanza applicatìva della misura cautelare e che, pertanto, non potevano essere prese in considerazione censure riguardanti il verbale di esecuzione del decreto di fermo e i verbale dell’udienza di convalida, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, “in tema di procedimento di convalida dell’arresto, la nullità di ordine genera regime intermedio dell’interrogatorio e dell’ordinanza di convalida (nella speci
determinata dal divieto di colloquio dell’arrestato con il difensore), sebbene ritualmen eccepita in udienza, non può essere dedotta nel giudizio di riesame del provvedimento applicativo di misura cautelare, essendo rilevabile esclusivamente con l’impugnazione della decisione sulla convalida, in assenza della quale deve ritenersi sanata” (Cass. Sez. 1, n. 5675 del 08/01/2019, Rv. 274973 – 01).
Anche la censura relativa alla mancata traduzione nella lingua dell’indagato dell’ordinanza di custodia cautelare è stata motivatamente rigettata dal Tribunale di Palermo alla stregua della giurisprudenza di legittimità – condivisa da questo Collegio che ha affermato che “la mancata traduzione nella lingua nota all’indagato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, dell’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale non ne determina l’invalidità e comporta soltanto che i termini per l’eventuale impugnazione decorrono dal momento in cui l’indagato abbia avuto effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento” (Cass. Sez. 5, n. 22065 del 06/07/2020, Rv. 279447 01).
,E’,- inoltre, del tutto destituita di fondamento la prima delle due censure proposte con “motivi aggiunti”, secondo cui il Giudice per le indagini preliminari non avrebb autorizzato la nomina di un interprete necessario perché il difensore potesse colloquiare con il suo assistito; e, infatti, dallo stesso documento allegato dal ricorrente, si ev che il GRAGIONE_SOCIALEP. lo aveva autorizzato alla nomina di un interprete e che, altresì, ave autorizzato l’ingresso del suddetto interprete presso l’istituto penitenziario ove NOME era ristretto.
La seconda censura contenuta sempre nei “motivi aggiunti”, secondo cui il Direttore dell’istituto penitenziario, ove l’indagato si trovava ristretto, non lo avrebbe messo n condizioni di potere partecipare all’udienza dinnanzi al Tribunale di Palermo, è assolutamente generica, in quanto non sono stati indicati, in modo chiaro e preciso, gli elementi alla base della censura medesima, al fine di consentire di individuare i rilie mossi e di esercitare il proprio sindacato.
Non merita accoglimento neppure il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrent ha censurato la decisione impugnata per violazione del disposto di cui all’art. 64 cod proc. pen..
E’ pur vero che il Tribunale di Palermo ha messo in evidenza che i migranti, i quali avevano reso dichiarazioni accusatorie anche nei confronti del ricorrente, erano soggetti coindagati in relazione al reato di cui all’art. 10-bis d. Igs. n. 286 del 1998; tutta Collegio osserva che – secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte – 2 “con riferimento alla materia delle misure cautelari personali, sono utilizzabili le dichiara erga alios rese da un coindagato senza l’assistenza del difensore, in quanto la sanzione
dell’inutilizzabilità, a norma dell’art. 197bis, comma quinto, cod. proc. pen., è prevista solo nel caso in cui di tali dichiarazioni si faccia uso contro la persona che le ha re (Cass. Sez. 6, n. 4230 del 26/11/2007, Rv. 238720 – 01; Cass. Sez. 2, n. 39644 del 09/07/2004, Rv. 230364 – 01).
Inammissibile è, invece, il quarto motivo di ricorso.
Del tutto generiche sono, infatti, le argomentazioni difensive con le quali l’ordinanz impugnata è stata censurata con specifico riguardo alla ritenuta ricorrenza della gravità indiziaria a carico dell’indagato per effetto della dedotta inattendibilità delle persone lo hanno accusato e per il difetto di concordanza delle dichiarazioni da costoro rese.
E in vero, il ricorrente si è limitato ad affermare, peraltro, in via del tutto conget quanto sopra riferito senza – anche in questo caso – individuare in maniera chiara e precisa quegli elementi alla base delle sue censure, in modo da consentire a questo Collegio di verificare la correttezza dei rilievi da lui mossi.
Quanto alle doglianze relative alla ricorrenza delle ritenute esigenze cautelari, osserva che i giudici del Tribunale di Palermo hanno ritenuto sussistente il concreto attuale pericolo che l’indagato si dia alla fuga e ciò in ragione:
dei suoi collegamenti con soggetti, anche residenti fuori dall’Italia, capaci organizzare trasporti transcontinentali di individui;
del fatto che NOME è soggetto extracomunitario che non risulta avere alcun radicamento che possa indurlo a permanere in Italia;
nonché della pena elevata prevista in relazione alla vicenda in esame.
Si osserva, altresì, che i suddetti giudici hanno ritenuto la possibilità della reitera di altri delitti della stessa specie di quelli per i quali si procede, affermando concreto pericolo di recidiva non è ex se escluso dallo stato di incensuratezza, potendo essere desunto anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto reato, quindi dai comportamenti o atti concreti posti in essere dall’agente, anche se non gravato da precedenti penali”.
Orbene la suddetta motivazione è assolutamente adeguata e congrua a sorreggere la decisone adottata, che resiste alle censure difensive, sul punto.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso, il 18 ottobre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente