Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19552 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19552 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME, nato a Catanzaro il DATA_NASCITA
parte civile nel procedimento a carico di
NOME, nato a Albi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della Corte di Appello di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME
NOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che insiste per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 1 giugno 2017, ha assolto NOME COGNOME dal reato ascrittogli di cui all’art. 371 cod. pen. per insussistenza del fatto ed ha per l’effe revocato le statuizioni civili.
La Corte di appello, dopo aver vagliato i motivi dell’appello proposto dall’imputato, ha ritenuto che la dichiarazione resa dall’imputato, a seguito del deferimento di giuramento decisorio richiesto dalla controparte non potesse ritenersi falsa.
In particolare, all’imputato COGNOME si contestava di aver giurato il falso accettando il giuramento decisorio richiesto da controparte, nel dichiarare di aver pagato all’AVV_NOTAIO la somma di euro 1.838,84, a titolo di spese e compensi dovuti per l’attività da questi prestata nella causa civile R.G. 4432/1993 contro NOME COGNOME, definita con sentenza n. 163/1999 del Tribunale di Catanzaro, avente ad oggetto la domanda di risoluzione di un contratto di locazione per mutamento della destinazione d’uso.
La veridicità di quanto dichiarato dall’imputato è stata argomentata sulla base della produzione nel giudizio di primo grado di due assegni dell’importo di lire un milione ciascuno, emessi in data 12 luglio 2000 e 27 novembre 2000, che recavano la girata per l’incasso dell’AVV_NOTAIO.
Secondo la Corte di appello detti assegni non potevano che essere riferiti al pagamento dell’onorario dovuto all’AVV_NOTAIO, in assenza di altri documentati incarichi professionali non potendo essere riferiti all’onorario dovuto per la procedura di sfratto, in difetto di riscontri resi da parte del medesimo AVV_NOTAIO.
GLYPH Con atto a firma del proprio difensore di fiducia, la parte civile NOME ha proposto ricorso per i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. d), e), cod. proc. pen. in relazione all’accertamento del mancato pagamento delle competenze professionali pretese nei confronti dell’imputato, avendo la Corte confuso i due giudizi, curati dall’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME, quello per la risoluzione della locazione per mutamento della destinazione d’uso da parte del conduttore con quello avente ad oggetto lo sfratto per finita locazione.
In particolare, si obietta che la somma di lire tre milioni e ottocentomila, cui ha fatto riferimento l’imputato, non corrisponde a quella di euro 1.838,84 indicata nel giuramento decisorio, essendo afferente per lire 1.800.000 al procedimento di sfratto, mentre la restante parte di lire due milioni, pari ad euro 1.032,91, non corrisponde all’importo di euro 1.838,84 preteso come parcella per la causa di risoluzione per inadempimento.
Secondo il ricorrente la Corte di appello ha travisato le risultanze probatorie in atti nel ritenere che i due milioni di lire costituiscano il pagamento dell’onorario dovuto all’AVV_NOTAIO per la causa di risoluzione del contratto di locazione, emergendo dall’istruttoria dibattimentale che lo stesso imputato ha fatto riferimento ad altri assegni di importo differente, di 500 euro ciascuno, che non hanno trovato riscontro negli atti del processo e che sarebbero stati versati nell’anno 2005 tramite lAVV_NOTAIO, che neppure ha confermato tale circostanza, avendo affermato di non ricordare la vicenda, escludendo di essersi occupato di tale pagamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Occorre premettere chp nel caso di pronunce di merito contrastanti, il vaglio Colrt X che deve compiere la cassazione è limitato alla verifica se la sentenza impugnata abbia adeguatamente motivato le ragioni della difforme valutazione del compendio probatorio, dando conto degli errori di giudizio della sentenza di primo grado con una esposizione che, oltre ad essere completa e circostanziata, appaia anche maggiormente persuasiva di quella riformata.
Inoltre, anche quando la riforma abbia riguardato una sentenza di condanna – come nella fattispecie – pur non essendo necessaria la c.d. motivazione rafforzata, richiesta soltanto nell’ipotesi opposta di ribaltamento di una sentenza di assoluzione in considerazione della prevalenza della regola di giudizio che privilegia l’assoluzione nei casi di dubbia ricostruzione dei fatti, tuttavia, comunque richiesta una motivazione che dia conto in modo puntuale di avere operato una disamina accurata delle risultanze istruttorie oggetto della difforme valutazione.
Sulla scorta di detti criteri di valutazione, appare evidente la infondatezza dei motivi dedotti dal ricorrente, non potendosi ravvisare alcun travisamento dei dati probatori, correttamente apprezzati come del tutto inadeguati a fondare un giudizio di responsabilità per la insuperabile incertezza che contraddistingue la vicenda in esame, tenuto conto anche dell’epoca remota dei fatti per cui si procede.
La motivazione della sentenza di appello è lineare nella sua impostazione, perché ha valorizzato il dato incontroverso che nulla è stato reclamato dall’AVV_NOTAIO per la causa di sfratto per inferirne che i due assegni da lire un milione ciascuno, emessi dall’imputato, sono stati versati in pagamento delle spettanze reclamate dal predetto AVV_NOTAIO, non essendovi stati altri e diversi incarichi professionali che potessero fornire una differente causale di detti versamenti effettuati prima della entrata in vigore dell’euro, una volta escluso che potessero essere riferiti alla causa di sfratto per finita locazione relativa sempre allo stesso immobile.
Conseguentemente, la somma di lire 3.800.000 che l’imputato asserisce di aver pagato nel complesso (pari a 1.962,53 euro) per il recupero del suo magazzino è stata considerata indice della veridicità della risposta resa dall’imputato nel processo civile perché addirittura superiore a quella oggetto del giuramento decisorio (euro 1.838,84).
Le argomentazioni del ricorrente si incentrano sul fatto che i due assegni da un milione ciascuno versati nell’anno 2000 non sono quelli relativi alla causa di risoluzione della locazione, oggetto del giuramento.
Detto assunto è però basato essenzialmente sulle dichiarazioni rese dallo stesso imputato nel processo penale, per avere fatto riferimento ad un pagamento di tale onorario con due assegni ciascuno da 500 euro (quindi in euro e non in lire) che avrebbe fatto recapitare all’AVV_NOTAIO negli anni 2005-2007, dopo aver ricevuto la citazione davanti al giudice di pace, tramite il suo nuovo legale AVV_NOTAIO, che però non ha ricordato tale circostanza, né essendovi traccia documentale di detti assegni.
Orbene, tali considerazioni non appaiono decisive, avendo la Corte di appello evidenziato che sebbene gli importi siano stati indicati in euro, considerata anche l’età avanzata dell’imputato ed il tempo decorso dai fatti, è stato ritenuto plausibile che il predetto avesse potuto fare confusione sui tempi del pagamento, avvenuto in lire e non in euro, essendovi una naturale assimilazione tra la somma di un milione di lire con quella di 500 euro.
D’altra parte, il riferimento ai due assegni da un milione di lire non avendo trovato una diversa specifica causale di pagamento, non emergendo altri incarichi professionali ricevuti da COGNOME, avvalora il convincimento della Corte di appello che non possano che essere riferiti al pagamento degli onorari reclamati dall’AVV_NOTAIO.
L’incertezza della causale dei due predetti assegni rende corretta l’assoluzione perché rimane fortemente dubbia la ricostruzione dei rapporti professionali tra l’AVV_NOTAIO e COGNOME, visto che due milioni di lire sono stati certamente
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pagati da NOME nel 2000 e neppure l’AVV_NOTAIO chiarisce a quale titolo, ed essendone comunque stata esclusa la riferibilità alla causa di sfratto.
Si deve considerare che la falsità del giuramento decisorio – avente ad oggetto il pagamento di un debito – deve risultare da un quadro indiziario sufficientemente univoco, che nel caso di specie manca.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 27 marzo 2024
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