Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41737 Anno 2024
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41737 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME DI NOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 25/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 25 gennaio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato le istanze proposte da NOME COGNOME tendenti ad ottenere l’affidamento in prova del servizio sociale ovvero la detenzione domiciliare ovvero ancora la semilibertà quali misure alternative alla pena da espiare di tre anni, tre mesi e ventisette giorni di reclusione, inflitte con condanne per reati di riciclaggio, ricettazione, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Il Tribunale di sorveglianza riteneva che non fossero maturati i presupposti per la concessione delle misure richieste, poichØ COGNOME non aveva ancora raggiunto un livello di autocritica e di revisione delle proprie condotte, adeguato ad avviare una misura alternativa anche di tipo contenitivo, che potesse prevenire un reale pericolo di recidiva; il condannato si era reso protagonista di diversi delitti di tipo predatorio non realizzabili senza adeguati agganci a gruppi criminali e li aveva commessi anche a causa della ludopatia sulla quale non aveva inteso avviare il necessario percorso terapeutico e di recupero.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME e ha articolato un unico motivo ai sensi dell’art. 606 comma e) cod. proc pen., denunciando la mancanza di motivazione.
Il Tribunale di sorveglianza non aveva tenuto conto della conclusione della relazione di equipe che consigliava un percorso in semilibertà in considerazione della possibilità di svolgere attività lavorativa; aveva omesso di valutare l’epoca di commissione dei reati, risalenti al 2006 e al 2008; aveva richiamato la ludopatia senza tener conto che alle strutture di supporto il condannato può ricorrere anche fuori dal carcere; non aveva tenuto conto del fatto che con la sua compagna ha avuto un altro figlio, oltre ai tre avuti da una precedente relazione.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che ogni profilo in fatto e in diritto rilevante ai fini della decisione assunta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile.
2. L’unico articolato motivo di censura prospetta carenze dell’apparato giustificativo della decisione che non sarebbe stato ancorato ad elementi concreti ma a mere congetture e ad ipotesi insuscettibili di verifica. Tuttavia dalle stesse argomentazioni svolte dalla difesa emerge che il ricorso mira ad una rivalutazione nel merito di elementi già tenuti in considerazione dal Tribunale di sorveglianza, affinchØ di essi si ridimensionino i profili negativamente apprezzati nel provvedimento impugnato.
Il ricorrente lamenta che le condanne irrevocabili a suo carico valorizzate in senso negativo dal Tribunale di sorveglianza perchØ aventi ad oggetto condotte di riciclaggio, ricettazione e furto sono risalenti nel tempo, che le segnalazioni per reati contro il patrimonio di epoca piø recente alle quali il Tribunale di sorveglianza fa riferimento hanno fatto scaturire procedimenti non ancora definiti e che questi elementi non potevano essere ostativi alla concessione dei benefici richiesti.
Ma la giurisprudenza di legittimità insegna che «in tema di misure alternative alla detenzione, Ł giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di esito favorevole della misura allorchØ il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto sulla base dei precedenti penali e delle pendenze giudiziarie» (Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021, Rv. 282146 – 01). E l’apprezzamento di tutte le vicende giudiziarie pregresse e dei procedimenti pendenti a carico del condannato Ł lineare e congruo e le contrarie considerazioni svolte dal ricorrente travalicano i confini del controllo di legittimità.
Doglianze di merito devono considerarsi anche quelle che lamentano che il Tribunale di sorveglianza abbia recepito i contenuti della relazione di equipe, laddove si segnalava la sua scarsa capacità di mettersi in discussione e l’approccio semplicistico con i fattori che lo avevano indotto a delinquere (in particolare la ludopatia), e non abbia svolto una valutazione autonoma sugli indici positivi emersi con la dichiarazione di disponibilità di COGNOME a svolgere attività lavorativa e le possibilità che fuori dall’ambiente carcerario egli potrebbe cogliere in relazione alla sua condizione familiare e alle strutture di supporto presenti nel territorio.
Invero il provvedimento impugnato Ł orientato dal principio, secondo il quale, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, allorchØ il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, Ł giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell’applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l’assenza di indicazioni negative e occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, COGNOME, Rv. 255362; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216914).
Gli elementi positivi che asseritamente sarebbero stati svalutati sono stati invece presi in considerazione e comparati con la complessiva condizione di consapevolezza alla quale fin qui il COGNOME era giunto dopo avere mostrato una propensione a delinquere particolarmente spiccata. E la censura si rivela come un’inammissibile incursione nel merito proprio laddove lamenta che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto dare maggiore valenza a prospettive di impegno del detenuto meramente potenziali a fronte di dati certi sul suo vissuto e sull’adesione concretamente
ancora inadeguata ai percorsi rieducativi intramurari.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 08/10/2024 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME