Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27607 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27607 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
In nome del Popolo Italiano
Data Udienza: 15/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 17/02/2025 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE di Milano;
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Premesso che costui Ł in espiazione per fatti di maltrattamenti in famiglia ed altro commessi per lungo tempo e sino a gennaio del 2022, il Tribunale osserva, in sintesi, che non può formularsi un affidabile giudizio prognostico in punto di assicurazione dal pericolo di recidiva. In particolare, se Ł vero che nel periodo di detenzione vi sono stati incontri positivi con i figli e la relazione trattamentale mostra progressi, manca la prova dell’avvio di una rielaborazione critica dell’accaduto. La particolare gravità dei fatti commessi Ł, pertanto ancora indicativa della esistenza di una condizione non rassicurante, con necessaria gradualità dell’accesso ai benefici.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge RAGIONE_SOCIALE. Il ricorso Ł affidato a un unico motivo con cui si deduce vizio di motivazione.
Secondo la difesa il Tribunale avrebbe male interpretato i contenuti della relazione di sintesi, particolarmente positivi, ed avrebbe incentrato la valutazione solo sulla particolare gravità dei fatti in espiazione, in tal modo violando le coordinate interpretative e applicative dell’istituto, piø volte evidenziate nelle decisioni di questa Corte di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato, per le ragioni che seguono.
Va premesso che la applicazione di misure alternative come l’affidamento in prova al servizio sociale o la stessa detenzione domiciliare, può avvenire soltanto attraverso la
– Relatore –
Sent. n. sez. 1738/2025
CC – 15/05/2025
formulazione di una prognosi positiva in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo – sempre in via prognostica – del percorso di risocializzazione.
E’ evidente che nel formulare tale giudizio prognostico il Tribunale di Sorveglianza ha l’obbligo di indicare in modo analitico e coerente eventuali aspetti indicativi della ritenuta pericolosità attuale, anche in rapporto al tempo decorso dal fatto di reato senza trascurare pena la violazione del dovere di completezza motivazionale – gli elementi conoscitivi favorevoli all’istante e l’analisi della condotta successiva al reato.
E’ anche vero che secondo la interpretazione consolidata di questa Corte di legittimità in tema di affidamento in prova ed ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui Ł finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sØ, da soli, assumere decisivo rilievo in senso negativo elementi quali la gravità del reato per cui Ł intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, nØ può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno concretamente avviato (v. per tutte Sez. I n. 1410 del 30 ottobre 2019, dep.2020, rv 277924).
3. Tuttavia siffatti principi di diritto non risultano violati nelle argomentazioni espresse dal Tribunale di Sorveglianza.
Ciò perchØ la valutazione tiene conto dei progressi mostrati nel contatto tra il detenuto ed i figli, come espressi nella relazione di sintesi, ma al contempo prende atto dell’assenza di effettivi indizi di avvio del percorso di revisione critica delle proprie condotte (emergente dalla medesima relazione ove si suggerisce la prosecuzione della esperienza dei permessi premio).
Non vi Ł pertanto un profilo di incompletezza nelle argomentazioni espresse che, per il resto, appaiono il legittimo dispiegarsi di valutazioni di merito non affette da vizi logici.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 15/05/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME