Giudizio Prognostico per l’Affidamento in Prova: Quando la Gravità del Reato Pesa di Più
L’accesso alle misure alternative alla detenzione, come l’affidamento in prova al servizio sociale, rappresenta un momento cruciale nel percorso di esecuzione della pena. La sua concessione, tuttavia, non è automatica ma dipende da un attento giudizio prognostico formulato dal Tribunale di Sorveglianza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quali elementi possono legittimamente fondare una prognosi negativa, anche di fronte a pareri parzialmente favorevoli. Il caso in esame riguarda un soggetto condannato per detenzione a fini di spaccio di un notevole quantitativo di cocaina, a cui è stata negata la misura alternativa.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato per la detenzione di oltre 3,4 kg di cocaina, presentava istanza di affidamento in prova ai servizi sociali. Il Tribunale di Sorveglianza rigettava la richiesta, ritenendo non ancora possibile formulare una prognosi favorevole circa il suo positivo reinserimento sociale. La decisione si basava sulla gravità del reato commesso e su informazioni di polizia che indicavano frequentazioni con soggetti pregiudicati, elementi che suggerivano un mancato distacco dall’ambiente criminale. L’interessato proponeva quindi ricorso per cassazione, lamentando l’illogicità della motivazione e sostenendo che la relazione di sintesi dei servizi sociali fosse a lui favorevole.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la validità del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza. Gli Ermellini hanno ritenuto la motivazione dell’ordinanza impugnata né illogica né contraddittoria, ma anzi coerente con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità. La Corte ha ribadito che il giudice della sorveglianza deve effettuare una valutazione complessiva e non può essere vincolato dalle sole conclusioni della relazione di sintesi.
Le motivazioni: L’importanza di un giudizio prognostico completo
Il cuore della decisione risiede nella corretta ponderazione degli elementi utilizzati per formulare il giudizio prognostico. La Cassazione ha spiegato che il Tribunale di Sorveglianza ha correttamente agito tenendo in considerazione plurimi fattori:
* La gravità del reato: La detenzione di un quantitativo così ingente di stupefacente non è un mero dato numerico, ma un indice qualitativo del livello di coinvolgimento del soggetto nella filiera del traffico illecito. Questo elemento, da solo, è sufficiente a fondare dubbi sulla reale volontà di reinserimento.
* Le informazioni di polizia: Le note delle forze dell’ordine, che documentavano i contatti del ricorrente con altri pregiudicati, sono state ritenute un elemento cruciale. Esse dimostrano, secondo la Corte, il mancato distacco da ambienti criminali, un presupposto fondamentale per un percorso rieducativo efficace.
* La valutazione complessiva della personalità: Il giudice non è un mero ratificatore delle relazioni dei servizi sociali. Sebbene la relazione di sintesi fosse stata presa in considerazione, il Tribunale ha correttamente esercitato il proprio potere di effettuare un giudizio più ampio, integrando tale relazione con altri elementi informativi, come quelli di polizia, che esulano dalla sfera di valutazione di chi redige la sintesi.
Inoltre, la Corte ha smontato gli altri argomenti difensivi, chiarendo che il tempo già trascorso in stato di detenzione cautelare è inconferente ai fini della valutazione della gravità dell’illecito originario.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale nell’ambito dell’esecuzione penale: il giudizio prognostico per la concessione di una misura alternativa deve essere un’analisi a tutto tondo della personalità del condannato. La gravità oggettiva del reato commesso e le informazioni aggiornate sul comportamento e le frequentazioni del soggetto sono elementi preponderanti. Un parere favorevole dei servizi sociali, pur importante, non è sufficiente a garantire l’accesso al beneficio se altri indicatori, come i legami persistenti con il mondo criminale, suggeriscono un concreto rischio di recidiva. La decisione finale spetta al giudice, che deve bilanciare l’esigenza rieducativa con quella di tutela della collettività.
Una prognosi favorevole contenuta nella relazione di sintesi è sufficiente per ottenere l’affidamento in prova?
No, la relazione di sintesi è solo uno degli elementi che il Tribunale di Sorveglianza valuta. Il giudice deve compiere un giudizio più complessivo sulla personalità del ricorrente, potendo considerare anche informazioni di polizia che possono portare a una conclusione diversa.
La gravità del reato può da sola giustificare il diniego dell’affidamento in prova?
Sì, la gravità del reato, come la detenzione di un ingente quantitativo di stupefacenti, è un elemento fondamentale per il giudizio prognostico. Può essere considerata un indicatore del livello di coinvolgimento criminale del soggetto e, quindi, giustificare una prognosi sfavorevole al reinserimento sociale.
Le frequentazioni con soggetti pregiudicati dopo la condanna hanno un peso nella decisione?
Sì, hanno un peso notevole. Le informazioni di polizia che attestano contatti con soggetti pregiudicati possono essere interpretate come un mancato distacco dagli ambienti criminali e sono un fattore determinante per formulare un giudizio prognostico negativo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39677 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39677 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento sopraindicato; Ritenuto che gli argomenti dell’unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto:
essi deducono una asserita illogicità o contraddittorietà della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, atteso che l’ordinanza impugnata ha respinto l’istanza di affidamento in prova, in quanto ha ritenuto non essere ancora possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimento sociale in considerazione della gravità del reato (detenzione a fini di spaccio 3,461 kg di cocaina) commesso in data recente (28 luglio 2023), decisione che è coerente con la giurisprudenza di legittimità che ritiene che, ai fini del giudizio prognostico c deve effettuare il Tribunale di sorveglianza debba essere valutata anche la gravità del reato commesso (cfr., per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278174 – 01), nonché le informazioni di polizia (Sez. 1, n. 31640 del 14/07/2022, COGNOME, n.m.), che pure non sono favorevoli al ricorrente che è stato controllato con soggetti pregiudicati, il ch ha fatto dire all’ordinanza impugnata del mancato distacco da ambienti criminali;
il ricorso deduce che il contatto con il livello superiore della filiera del traffico di stupef non sarebbe provato, ma l’argomento è manifestamente infondato, in quanto, ai fini del giudizio prognostico del Tribunale di sorveglianza, esso poggia in modo adeguato sulla constatazione della quantità di stupefacente consegnata al ricorrente per il trasporto;
il ricorso deduce che la gravità dei fatti sarebbe esclusa dalla circostanza che egli abbia già scontato circa la metà della pena in fase cautelare, ma l’argomento è manifestamente infondato in quanto la circostanza evidenziata è inconferente con il giudizio di gravità dell’illeci – il ricorso deduce, da ultimo, che la relazione di sintesi era favorevole alla concessione della misura più ampia, ma l’argomento è manifestamente infondato in quanto non in grado di viziare il percorso logico dell’ordinanza impugnata che ha tenuto conto della relazione di sintesi, le cu conclusioni sono riportate, ma ha effettuato un giudizio più complessivo sulla personalità del ricorrente, disponendo il Tribunale di informazioni delle autorità di polizia che non rientrano nel sfera di valutazione di chi redige la relazione di sintesi;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 novembre 2025
Il consigliere estensore
GLYPHIl p sident