Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41815 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41815 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nata a Caltagirone il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16 maggio 2024 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania che, in riforma dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 73 commi 1-bis e 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, previa esclusione di tale aggravante, ha sostituito la misura applicata con quella degli arresti domiciliari.
Deduce due motivi di seguito illustrati nei termini strettamente necessari per la motivazione.
1.1. Violazione dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. in relazione al rigetto dell’istanza di dichiarazione della inefficacia della misura cautelare a seguito della omessa trasmissione al Tribunale del riesame del verbale delle dichiarazioni, favorevoli alla ricorrente, rese dal coindagato NOME COGNOME.
1.2. Violazione degli artt. 275, comma 2-bis cod. proc. pen. e 163 cod. pen. in quanto, avendo il Tribunale escluso la circostanza aggravante dell’ingente quantità per mancanza delle analisi tossicologiche, avrebbe dovuto motivare sulla non concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena stante la contestazione dell’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e l’incensuratezza della ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è generico e privo del necessario requisito della specificità. La ricorrente, infatti, senza tenere conto dell’analogo rilievo contenuto nell’ordinanza impugnata, ha omesso di illustrare il contenuto delle dichiarazioni rese dal coindagato. Deve, al riguardo, ribadirsi il principio di diritto, correttament applicato dall’ordinanza impugnata, in forza del quale l’interrogatorio di garanzia previsto dall’art. 294 cod. proc. pen. e l’interrogatorio dei coindagati sono inclusi tr gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali l’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. impone l’obbligo di trasmissione da parte dell’autorità giudiziaria procedente al tribunale del riesame, soltan o quando abbiano un contenuto che non si limiti alla mera contestazione dell’acct sa, ma sia oggettivamente favorevole all’indagato, contenuto che deve essere specificamente indicato dalla parte nel ricorso al tribunale del riesame (Sez. 4, n. 12896 del 13/02/2019, Fusco, Rv. 275574). Si è, infatti, condivisibilmente affermato che poiché detti verbali di interrogatorio non rientrano, sic et simpliciter, tra gli elementi sopravvenuti favorevoli all’indagato, spetta a
quest’ultimo l’onere di illustrarne il contenuto allorché eccepisca la sopravvenuta caducazione della misura in conseguenza della loro mancata trasmissione (Sez. 6, n. 12257 del 03/02/2004, COGNOME, Rv. 228469).
Il secondo motivo è fondato. Ad avviso del Collegio, infatti, una volta ridimensionata la gravità della condotta con l’esclusione della circostanza aggravante dell’ingente quantità, il Tribunale avrebbe dovuto formulare un nuovo giudizio prognostico, tenuto conto anche della incensuratezza della ricorrente, in merito alla non concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena.
All’accoglimento del secondo motivo di ricorso consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.
Così deciso il 26 settembre 2024
Il AVV_NOTAIO
Il Pre idente