Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33229 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33229 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
el.pe-1-NOME
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NOME–NOME –
Il P.G. conclude chiedendo l’inammissibilità di tutti i ricorsi.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di BRINDISI in difesa di COGNOME NOME che conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso. E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di BRINDISI in difesa di COGNOME
1
NOME, anche quale sostituto processuale dell’avvocato COGNOME NOME del foro di BRINDISI in difesa di COGNOME NOME, come da nomina depositata in udienza e dell’avvocato COGNOME NOME del foro di BRINDISI in difesa di COGNOME NOME, giusta delega depositata in udienza, che deposita, non opponendosi il P.G., decreto di rinvio a giudizio nei confronti di COGNOME NOME e conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 8 maggio 2023, la Corte di appello di Lecce, per quanto qui rileva, riformava parzialmente la sentenza di condanna emessa il 30 giugno 2021 dal Tribunale di Brindisi, in esito a giudizio immediato, nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, e confermava integralmente detta sentenza nei confronti di NOME COGNOME.
In particolare, la Corte di appello, in relazione ai reati compiutamente descritti nelle epigrafi delle sentenze, riteneva di confermare le affermazioni di responsabilità nei seguenti limiti:
nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reati di detenzione illegale di arma da sparo, capo “D”; alterazione di arma, capo “E”; porto illegale pluriaggravato di arma da sparo, capo “F”; esplosione pericolosa pluriaggravata, capo “G”; minaccia pluriaggravata, capo “H”;
nei confronti di NOME COGNOME, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME per i reati di detenzione illegale di arma da sparo, capo “I”; porto illegale pluriaggravato di arma da sparo, capo “L”.
La Corte di appello adottava le conseguenti statuizioni sulle pene.
La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente afferma che il decreto di giudizio immediato è stato emesso nonostante il mancato deposito di talune intercettazioni, e che è stato omesso il riscontro sulla richiesta di copie del fascicolo avanzata dalle difese nelle immediatezze del giudizio. La difesa nota che il Pubblico Ministero aveva depositato soltanto in avanzata fase dibattimentale il suddetto compendio captativo, e che esso non poteva essere esaminato in ragione del rapido susseguirsi delle udienze. Il compendio era citato nel decreto di giudizio immediato ma depositato intempestivamente a giudizio inoltrato, con evidente violazione del diritto della difesa in relazione alla possibilità di chiedere eventualmente, riti alternativi.
2.2. Con il secondo motivo la difesa afferma che i reati di cui ai capi “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, sono stati erroneamente attribuiti, in concorso con NOME COGNOME, a COGNOME. La decisione impugnata risulterebbe viziata laddove esclude la responsabilità di NOME COGNOME, che pure era stato condannato per tali delitti in primo grado. L’affermazione della responsabilità di COGNOME è basata su congetture, prima tra tutte l’appellativo di uno degli aggressori, tale “NOME“, peraltro compatibile sia con COGNOME che con NOME, poiché essi hanno il medesimo nome di battesimo. La corresponsabilità di NOME era stata ritenuta dai giudici del merito
in base ad elementi indiziari: una testimonianza doppiamente de relato e la visita nel pomeriggio a casa del padre di NOME COGNOME, COGNOME NOME, il quale, peraltro, aveva smentito in udienza di aver visto fuggire COGNOME subito dopo aver udito uno sparo .
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente afferma che il giudice del merito è incorso in errore logico nella determinazione del trattamento sanzionatorio, determinando la pena base di entità superiore rispetto a quella prevista dalla norma, nell’erronea convinzione che l’arma utilizzata fosse di pertinenza di NOME, sottoposto all’epoca a misura cautelare, e che il fatto rivestisse pertanto una particolare gravità, mentre invece si sarebbe trattato di diversa arma, nella specie un fucile e non una pistola.
La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi.
3.1. Con il primo motivo denuncia la nullità del decreto di giudizio immediato, per le medesime ragioni addotte dalla difesa di COGNOME, rilevando in particolare che il Pubblico Ministero aveva presentato la richiesta di giudizio immediato senza aver proceduto agli adempimenti ex art. 268 e 268 bis cod. proc. pen., avendo omesso di notificare alle parti l’avvenuto deposito dei verbali delle intercettazioni, e provvedendovi solo in fase di avanzato dibattimento. Le difese, quindi, non avevano potuto esaminare i verbali di quelle intercettazioni, dichiarate poi inutilizzabili, e trarne elementi favorevoli o quantomeno utili per le rispettiv strategie processuali. La sostanziale lesione delle prerogative difensive avrebbe dovuto comportare la nullità generale a regime intermedio del decreto di giudizio immediato e la conseguente regressione del relativo procedimento alla fase in cui si era verificata la violazione.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce inosservanza dell’art. 500 cod. proc. pen. e l’inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali utilizzate per contestazioni, mancanza di motivazione in ordine ai reati indicati nei capi “D”, “E”, “F”, “G”, “H”. Le valutazioni dei giudici del merito circa le prove dei fatti, basat sulle dichiarazioni rese dalle persone offese dal reato di minaccia, COGNOME e COGNOME – che, in sede di esame dibattimentale, avevano affermato, in contrasto con le dichiarazioni rese nella fase delle indagini, di non ricordare alcunché sui fatti in trattazione – viola la regola desumibile dall’art. 500 cod. proc. pen., che attribuisce alle contestazioni la limitata valenza di criterio di valutazione dell credibilità dei testi, non potendo le suddette contestazioni fungere da integrazione delle dichiarazioni dibattimentali difformi rispetto alle dichiarazioni che il tes abbia reso prima del giudizio.
3.3. Con il terzo motivo la difesa deduce violazione di legge e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla condanna per i delitti di cui ai capi “I” ed “L”. Il relativo compendio probatorio sarebbe costituito, infatt soltanto dalla intercettazione n. 469, già sottoposta a perizia fonica e a due consulenze tecniche di parte tra loro contrastanti. Erano state rigettate le richieste difensive volte ad ottenere la rinnovazione parziale dell’istruzione dibattimentale e la nomina di periti per la relativa disamina e per la trascrizione di detta conversazione. Il giudicante, al fine di risolvere il contrasto maturato sul punto tra gli esperti, avrebbe impiegato solo la propria scienza privata.
La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi.
4.1. Con il primo motivo denuncia illogicità della motivazione in ordine alla condanna per i delitti di cui ai capi “I”, “L”. Afferma che il perito d’ufficio, così co i consulenti di parte, avevano escluso che, nell’ambito della già citata intercettazione, risultasse espressa la parola “pistola”, in aperto contrasto con quanto sostenuto dai giudici di primo e di secondo grado, i quali nelle rispettive motivazioni affermavano di aver attentamente udito detta parola. La difesa lamenta l’assenza, sul punto, di alcuna motivazione, la quale invece avrebbe dovuto essere pregnante, essendosi discostato il giudicante dalle valutazioni espresse dagli esperti.
4.2. Con il secondo motivo la difesa deduce illogicità della motivazione, in quanto la pena inflitta sarebbe eccessiva in relazione al reato ascritto. La difesa sostiene, inoltre, che l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche sarebbe ingiustificata.
La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo. Il ricorrente lamenta violazione di legge e contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione alla condanna per i capi “I”, “L”, per ragion sovrapponibili a quelle addotte nei ricorsi proposti per COGNOME e per NOME COGNOME in relazione a tali reati. Rileva inoltre che, anche qualora vi fosse stato, nel corso della conversazione intercettata a suo carico, un riferimento a una pistola, esso integrerebbe tutt’al più un mero indizio ma non certo una prova, non essendovi in proposito alcun riscontro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso volti a dedurre la nullità del decreto di giudizio immediato sono sovrapponibili e risultano infondati.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il mancato deposito, unitamente alla richiesta di decreto di giudizio immediato, di parte della documentazione relativa alle indagini preliminari espletate, non integra una causa di nullità dello stesso decreto, in quanto non espressamente prevista, ma implica soltanto l’inutilizzabilità degli atti non trasmessi (Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Rv. 273860 – 01; Sez. 3, n. 36631 del 22/02/2017, Rv. 270732 – 01).
Gli atti di indagine acquisiti prima dell’esercizio dell’azione penale, ma non depositati dal pubblico ministero contestualmente alla richiesta ex art. 454 cod. proc. pen., sono utilizzabili a condizione che, in caso di ammissione della prova che su di essi si fonda, sia garantito all’imputato il diritto pieno ed effettivo contraddittorio, mediante la legittimazione all’esercizio postumo di facoltà difensive non tempestivamente esercitate per cause indipendenti dalla sua volontà (Sez. 3, n. 39076 del 03/12/2021, dep. 2022, Rv. 283765 – 03).
In tema di giudizio immediato, il dovere di mettere a disposizione del giudice per le indagini preliminari l’intero fascicolo processuale non consente al Pubblico Ministero selezioni di sorta; ma la tardiva trasmissione della documentazione dell’attività d’indagine non costituisce causa di nullità del decreto di giudizi immediato né si risolve in un evento limitativo o impeditivo dell’esercizio del diritto di difesa dell’imputato. Sotto il primo profilo si rileva il principio della tassati della nullità e l’applicabilità al decreto che dispone il giudizio immediato dell’ar 429, commi 1 e 2, e l’assenza di effetti dannosi per l’imputato. Sotto il secondo profilo che potrebbe far prospettare un’eventuale decadenza dal diritto di s· richiedere il giudizio abbreviato, l’imputato resta comunque tutelato dalla possibilità di richiedere la restituzione nel termine proprio al fine di instare per giudizio abbreviato (Sez. 6, n. 5403 del 15/11/1994, dep. 1995, Rv. 201816 01).
1.2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che la sentenza di appello è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché la mancata trasmissione di atti da parte del Pubblico Ministero non ha determinato alcuna nullità del decreto di giudizio immediato, né risulta che siano configurabili lesioni del diritto di difesa, perché non è emerso che fossero state formulate, nell’interesse degli imputati, richieste di rimessioni nei termini pe l’esercizio di attività difensive.
È infondato il motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e relativo all’affermazione di responsabilità a suo carico per i reati di cui ai cap NID’ , fl E 1 ‘F ‘, ‘ G ‘, GLYPH ‘«
La motivazione resa dalla Corte di appello di Lecce sull’argomento è congrua, rispettosa del dato normativo e dei principi che regolano la materia.
La motivazione, infatti, è adeguata nella parte in cui spiega – così dimostrando di aver preso in considerazione le contrarie tesi difensive – di aver basato il convincimento circa la responsabilità di NOME COGNOME sulle precise dichiarazioni a suo carico rese sia da NOME COGNOME, che ha ricordato le minacce rivoltegli la sera del 9 settembre 2019 da NOME COGNOME, sceso da un’autovettura Lancia Ypsilon, e il colpo di fucile esploso da un’altra persona scesa dallo stesso mezzo; sia dall’ispettore della Polizia di Stato COGNOME, che, collocando il fatto nella serata indicata da COGNOME, ha riferito circa l’attività svolta raggiungere NOME COGNOME mentre costui si stava allontanando alla guida di un’autovettura Lancia Ypsilon, e il fatto che era riuscito a bloccare costui mentre il passeggero che precedentemente si trovava nella stessa autovettura era fuggito a piedi.
A fronte della chiarezza espositiva e della congruità delle argomentazioni logico-giuridiche presenti nella sentenza impugnata, le doglianze difensive, circa l’affermazione di responsabilità di NOME COGNOME, sono prive di pregio.
Il provvedimento, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole del logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento delle circostanze fattuali.
È fondato il motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e relativo all’affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi “D”, “E “F”, “G”, “H”, sopra trattati per quanto riguarda la diversa posizione di NOME COGNOME.
La sentenza di appello non ha reso motivazione adeguata del proprio convincimento, in base al quale sarebbe identificabile proprio con NOME COGNOME il soggetto che, nell’episodio del 9 settembre 2019 sopra ricordato, si trovava insieme a NOME COGNOME a bordo dell’autovettura Lancia Ypsilon; ne era sceso e che aveva esploso un colpo di fucile; si era poi allontanato riuscendo a sfuggire all’attività della Polizia volta a fermarlo.
La sentenza di appello, infatti, basa il proprio convincimento a carico di COGNOME sia sul rilievo che COGNOME aveva dichiarato al dibattimento che uno dei suoi aggressori si rivolgeva all’altro, in occasione del fatto, con l’abbreviazione “NOME” derivata dal nome “NOME” che corrisponde proprio a quello di COGNOME; sia sul rilievo che nel corso delle indagini preliminari NOME COGNOME ha dichiarato di aver sentito, nella sera del fatto, un colpo di arma da fuoco, di essersi portato sul proprio balcone e di aver visto fuggire proprio COGNOME.
Tali basi del ragionamento della Corte di appello, però, si rivelano inadeguate, in mancanza di approfondimenti argomentativi, avuto riguardo, da un lato, della genericità dell’elemento ricollegato dal giudice del merito al nome di battesimo di COGNOME, posto che costui non era l’unico, tra le persone sottoposte alle indagini, ad avere detto nome; dall’altro lato, al fatto che nel corso del dibattimento NOME COGNOME ha dichiarato incertezza sulla possibilità che la persona che aveva visto fuggire fosse proprio COGNOME e le osservazioni rese dal giudice di appello per dare maggior credito alla prima dichiarazione di COGNOME non risultano idonee a far superare il dubbio, in mancanza di precisazioni articolate sul punto.
I motivi di ricorso proposti nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, relativi all’affermazione di responsabilità per i reati di cui capi “I”, “L”, sono fondati.
4.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche o ambientali, la nullità della perizia trascrittiva de contenuto delle conversazioni non fa derivare la inutilizzabilità delle risultanze delle stesse, atteso che la prova è costituita dalle bobine e dai verbali e il giudice può utilizzare il contenuto delle intercettazioni indipendentemente dalla trascrizione, che costituisce la mera trasposizione grafica del loro contenuto, procedendo direttamente al loro ascolto o disponendo una nuova perizia (Sez. 6, Sentenza n. 13213 del 15/03/2016, Rv. 266775 – 01).
4.2. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi che l’attività di ascolto del contenuto delle intercettazioni può essere posta alla base delle valutazioni del giudice del merito inerenti alla prova della responsabilità dell’imputato.
Tuttavia, nel caso concreto in esame, a fronte dell’ineccepibile ascolto diretto, da parte dei giudici del merito, dell’intercettazione della conversazione n. 469 del 15 ottobre 2019, registrata su supporto CD, si riscontrano carenze motivazionali sulle valutazioni rese all’esito di tale ascolto.
Il giudice di appello, infatti, ha ritenuto di riconoscere, nella conversazione, la pronuncia della parola «pistola» da parte di uno degli interlocutori, ma, in mancanza di approfondimenti istruttori, le affermazioni rese nella sentenza risultano inidonee a far superare ogni dubbio in proposito, a Fronte dei rilievi mossi dalle difese in considerazione di elementi fonici di disturbo dell’ascolto derivanti dal fatto che nel corso della stessa intercettazione era stata registrata anc ..z. na voce proveniente da una trasmissione televisiva in onda in quello stesso momento.
Inoltre, sulla base dell’audizione della parola, il giudice del merito ha ritenuto che gli interlocutori della conversazione, oggi imputati, si riferissero a una pistola che essi detenevano.
Il percorso logico seguito dal giudice del merito, che da un lato non risulta adeguato a superare i rilievi circa la possibilità di riconoscere con certezza la parola in questione, avuto riguardo ai cennati elementi di disturbo, dall’altro lato non risulta idoneo a far ritenere che la pronuncia della parola – nel contesto di una frase in cui, secondo il giudice di appello, uno degli interlocutori si rivolgeva ad un altro di loro chiedendo dove fosse la pistola – sia dimostrativa dell’effettiv detenzione di un’arma da parte degli imputati e del porto di essa.
Avuto riguardo a tali rilievi difensivi, sarebbero stati necessari dei chiarimenti logici circa le condotte tenute dai soggetti coinvolti.
In mancanza di precisazioni e di una riflessione più approfondita, da svolgere tenendo conto complessivamente degli elementi istruttori raccolti e della situazione di fatto emersa, risultano inadeguate le considerazioni del giudice di appello sul tema.
Deve quindi affermarsi che la sentenza di appello non è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive sull’argomento sono fondate.
Avuto riguardo a detti elementi, la sentenza impugnata risulta carente di motivazione e deve essere annullata, nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e, limitatamente ai reati contestati ai capi “I” ed “L”, nei confronti di COGNOME NOME, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce, che svolgerà nuovo giudizio in proposito senza incorrere nei vizi riscontrati. Il giudice del rinvio sarà libero di accogliere rigettare i motivi di appello per i profili evidenziati, ma, nel rispetto delle nor che regolano la materia, dovrà rendere congrua motivazione.
Per il resto, il ricorso di COGNOME NOME deve essere rigettato.
In considerazione dell’annullamento con rinvio della sentenza di appello, sono assorbiti i motivi di ricorso per cassazione riguardanti le valutazioni inerenti a trattamento sanzionatorio, che dovranno essere rinnovate in rapporto alla soluzioni alle quali il giudice del rinvio perverrà sui profili rimessigli con riguar alla responsabilità.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, NOME NOME e COGNOME NOME e, limitatamente ai reati contestati ai capi I ed L, nei confronti di COGNOME NOME, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Rigetta nel resto il ricorso di COGNOME NOME. Così deciso in Roma, 20 marzo 2024.