Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40956 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40956 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Cina il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa 1’11 aprile 2023 dal Tribunale di Roma visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udite le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha dedotto la sopravvenuta carenza di interesse in ordine al primo motivo di ricorso stante l’avvenuta emissione del decreto di giudizio immediato ed ha insistito per l’accoglimento degli altri motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata da NOME COGNOME avverso l’ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 74, comma 2, d.P.R. n. del 1990 (capo 1), 416, comma secondo, cod. pen. (capo 58) e 3, 4, 5, 7 legge n. 75 del 1958 (capo 59), ha annullato detta ordinanza limitatamente ai capi 58 e 59 e confermato nel resto il provvedimento impugnato.
2. Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME deducendo tre motivi.
2.1 Con il primo motivo reitera l’eccezione di incompetenza per territorio già dedotta con la memoria depositata all’udienza dell’11/4/2023 e rigettata dall’ordinanza impugnata. Rileva il ricorrente che, in relazione alla più grave fattispecie criminosa contestata, ovvero quella associativa di cui all’art. 74 d.P.R 309/1990, la competenza per territorio va individuata, non nel Tribunale di Roma, bensì in quello di Firenze, atteso che il sodalizio criminoso si è radicato ed è divenuto operativo nella città di RAGIONE_SOCIALE. A sostegno di tale deduzione il ricorrente richiama l dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME da cui risulta, tra l’altro, «RAGIONE_SOCIALE è il punto di riferimento di tutta l’Italia per lo shaboo che proviene dalla Spagna e dalla Francia»; «A RAGIONE_SOCIALE c’è una organizzazione superiore, composta da 5 o 6 persone, di cui fa parte appunto l’RAGIONE_SOCIALE»; «Lo stupefacente giunge nella Capitale dalla città di RAGIONE_SOCIALE» e che e lì ha sede l’organizzazione che decide in ordine alla destinazione della sostanza nella Capitale.
Rileva, inoltre, il ricorrente che tale circostanza risulta anche a pagina 1 dell’ordinanza genetica che fa riferimento a RAGIONE_SOCIALE quale sede della struttura “madre” dell’organizzazione criminale.
Si aggiunge, inoltre, che proprio nella città di RAGIONE_SOCIALE risiedono e sono stati tra in arresto il “capo e promotore” del soldalizio Hu Liuying e NOME COGNOME detto “NOME“.
Pertanto, ad avviso del ricorrente, l’ordinanza impugnata ha erroneamente reputato non rilevanti le dichiarazioni del citato collaboratore di giustizia escludend che da queste emerga che proprio da RAGIONE_SOCIALE venivano impartite le direttive sulle modalità di gestione della piazza romana.
Si deduce, infine, la manifesta illogicità e l’erroneità giuridica della motivazio nella parte in cui il Tribunale afferma l’esistenza di una associazione “policentrica”, comunque, articolata in due cellule operative operanti a Roma e a RAGIONE_SOCIALE, dotate di autonomia organizzativa, e, in considerazione della impossibilità di una univoca
collocazione geografica del sodalizio, fa riferimento, ai fini della competenza per territorio, all’art. 9, comma 1, cod. proc. pen. e, dunque, al luogo di consumazione dell’ultimo reato fine (ovvero quello di cui al capo 12 commesso a Roma). Siffatte conclusioni, afferma il ricorrente, risultano in contrasto con le dichiarazioni del cit collaboratore di giustizia nonché con le risultanze delle indagini di Polizia Giudiziar riportate a pagina 17 dell’ordinanza genetica da cui risulta l’operatività di alcun articolazioni criminali di matrice cinese nella Capitale e la “solidissima collaborazion tra le varie cellule e la struttura madre in RAGIONE_SOCIALE“.
2.2 Con il secondo motivo eccepisce la nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., del procedimento di acquisizione della prova in relazione all’omessa adozione da parte del Pubblico Ministero di alcun provvedimento sull’istanza di copia dei supporti magnetici/informatici contenenti i file audio delle conversazioni intercettate, presentata il 26 marzo 2023 (sedici giorni prima dell’udienza).
Diversamente da quanto sostenuto nell’ordinanza impugnata, rileva il ricorrente che, conformemente al principio di diritto affermato da altro orientamento ermeneutico, ai fini della fondatezza dell’eccezione è sufficiente la dimostrazione della tempestiva richiesta delle copie e non anche del “fatto negativo” rappresentato dall’inerzia del Pubblico Ministero.
2.3 Con il terzo motivo deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. 309/1990, desunti dalla disponibilità del chiavi dell’appartamento ove è stata tratta in arresto la coindagata COGNOME e dal suo arresto per illecita detenzione di sostanze stupefacenti con il coindagato COGNOME n.
Con memoria depositata 1’11 settembre 2023 il ricorrente ha rinunciato al primo motivo di ricorso per sopravvenuta carenza di interesse conseguente all’avvenuta emissione da parte del Giudice per le indagini preliminari del decreto di giudizio immediato (allegato in copia alla memoria).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente rileva il Collegio che sebbene la memoria difensiva sia stata depositata tardivamente, il Collegio non può non considerare la rinuncia in essa contenuta rispetto al primo motivo di ricorso ed il fatto sopravvenuto, adeguatamente
documentato dal ricorrente, concernente l’avvenuta emissione del decreto di giudizio immediato.
Innanzitutto, stante la rinuncia di cui sopra, il primo motivo di ricorso inammissibile.
Sono parimenti inammissibili anche gli altri due motivi di ricorso e ciò per effetto della valenza preclusiva della sopravvenuta emissione del decreto di giudizio immediato che, in ragione del giudizio di evidenza della prova in ordine ai reati contestati, non consente una rivalutazione, nell’incidente cautelare, della gravità del compendio indiziario.
Inoltre, anche a prescindere da tale assorbente considerazione, rileva il Collegio che entrambi i motivi di ricorso sono, comunque, inammissibili per genericità ed aspecificità in quanto: a) anche a voler condividere la soluzione ermeneutica opposta a quella fatta propria dal Tribunale, il secondo motivo omette di illustrare l’incidenz ai fini della cd. “prova di resistenza”, dell’eventuale eliminazione del compendio intercettivo sul giudizio di gravità indiziaria (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/20 dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218); b) il terzo motivo si limita ad esprimere un generico giudizio di dissenso senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni dell’ordinanza impugnata (si vedano le pagine da 8 a 14).
In considerazione della sopravvenuta ragione di inammissibilità dei motivi di ricorso, ritiene il Collegio che a questa non deve conseguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 12 settembre 2023
DoposItato In Cancelleria