Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40927 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40927 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CERCOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso che contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’omessa notifica all’imputato della richiesta di Giudizio immediato al ricorrente sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, invero, la Corte d’appello con motivazione congrua e priva di illogicità ha correttamente fatto applicazione del principio di diritto in base al quale non è causa di nullità del decreto che dispone il giudizio immediato la mancata notifica all’imputato, unitamente al provvedimento, della richiesta del pubblico ministero, `non determinandosi alcuna violazione del diritto di difesa, e comunque, ostandovi il principio di tassatività delle nullità (Sez. 3, n. 43613 del 05/06/2018, B., Rv 273945 – 01);
ritenuto che la sentenza citata è ampiamente motivata sul punto considerato che il decreto di giudizio immediato conteneva anche l’imputazione, cosicchè non vi è stata una concreta lesione del diritto di difesa, considerato anche la non sindacabilità della scelta del G.i.P. di procedere con tale rito, in accoglimento della richiesta del PM;
ritenuto che il terzo e il quarto motivo di ricorso che contestano la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità anche considerato il principio di diritto in base al quale (si veda, in particolare pag. 10 della sentenza impugnata, ove i giudici del merito hanno tra l’altro chiarito che il bene sottratto non può considerarsi di modestissimo valore), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti deci o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269);
che, pertanto, privo di decisività si rivela il contenuto della memoria difensiva prodotta nel giudizio di appello, da ritenersi implicitamente disattesa;
vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente in data 16 settembre 2024 con cui ha insistito nell’eccezione di nullità e che nel decreto di immediato vi è l’imputazione, ritenuto che con riguardo anche agli altri motivi non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presi/ente