Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29969 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29969 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
P.R. COGNOME
, nato a Senigallia il DATA_NASCITA,
avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia – Sezione per i Minorenni i data 4/07/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procurato generate, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
lette la memoria di replica contenente le conclusioni scritte presentata, ai s dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dall’AVV_NOTAIO, quale, nell’interesse di P.R. , ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 12/02/2019, emessa in esito a giudizio abbreviato, i Tribunale per i Minorenni dell’Aquila condannò COGNOME P.R. COGNOME , con le attenuanti generiche e della minore età equivalenti all’aggravante di cui all’art. 625, cod. pen. e operata la riduzione per il rito, alla pena di 6 mesi di reclusion
200,00 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di furto aggravato perché, ospite della omissis , al fine di trarne profitto, aveva strappato dalle mani dell’educatrice COGNOME una banconota da euro 50,00 e di cui agli artt. 81 cpv., 337 cod. pen., per essersi opposto, in più occasioni, alla stessa P.G. , incaricata di pubblico servizio e nell’esercizio delle sue funzioni, rivolgendole espressioni ingiuriose e minacciose e, in precedenza, per averle lanciato contro una bottiglia e minacciata; fatti accertati inlomissisl fino al 12/08/2017.
1.1. Con sentenza in data 12/06/2020, la Corte di Appello di L’Aquila – Sezione per i Minorenni, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarò non doversi procedere nei confronti di P.COGNOME. , per difetto di querela, in ordine al reato di furto semplice così diversamente qualificata l’ipotesi aggravata dalla destrezza, rideterminando la pena per il residuo reato in 2 mesi di reclusione.
1.2. Con sentenza in data 4/11/2021, emessa su ricorso del Procuratore generale territoriale, la Corte di cassazione annullò la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della circostanza aggravante della destrezza, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Perugia, sezione per i minorenni.
1.3. Con sentenza in data 4/07/2022, la Corte di appello di Perugia – Sezione per i Minorenni, pronunciandosi in sede di rinvio, ha confermato la sentenza di primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra la aggravante della destrezza contestata al capo A) e le già riconosciute attenuanti generiche e la minore età.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso P.R. a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale in relazione all’art. 627, comma 2, cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato scrutinio delle questioni oggetto dei motivi ritenuti assorbiti da parte della Corte di legittimità e ritualmente devolute alla cognizione del giudice di secondo grado attraverso i motivi di appello. La Corte di appello di Perugia avrebbe erroneamente ritenuto che il giudizio di rinvio fosse limitato alla relativa all’applicazione della aggravante della destrezza nel furto e non anche alla questione della prevalenza delle attenuanti sulla ritenuta aggravante, rimasta assorbita dall’accoglimento di quella pregiudiziale sulla configurabilità dell’aggravante stessa.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 625, n. 4,
cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla prevalenza delle attenuanti generiche e della minore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
Nel caso in cui la Corte di cassazione accolga alcuni motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare e a decidere, senza alcun vincolo, le questioni oggetto dei motivi assorbiti, purché queste siano state ritualmente devolute alla cognizione del giudice di secondo grado attraverso i motivi di appello (Sez. 5, n. 39786 del 11/07/2017, COGNOME, Rv. 271074-01). Nel caso specifico di annullamento della sentenza di appello su ricorso del procuratore generale territoriale, il giudice del rinvio ha l’obbligo di prendere in esame tutti i motivi eventualmente dedotti dall’imputato nell’appello originariamente proposto contro la sentenza di primo grado e rimasti assorbiti dall’accoglimento dei motivi pregiudiziali, né può limitarsi a trattare le sole questioni per cui la sentenza è stata annullata, perché sui punti rimasti insoluti egli riassume gli originari poteri di un giudice di appello. Ciò in quanto il giudizio di rinvio si configura come una fase ulteriore del precedente giudizio di appello, diretta a completare la sentenza annullata non solo per quanto concerne i punti definiti nel giudizio di legittimità, ma anche per quanto riguarda altri punti dell’appello che non risultino definiti nei precedenti gradi o fasi del processo (Sez. 5, n. 836 del 29/10/1992, dep. 1993, Gerotti, Rv. 193485 – 01), rispetto ai quali il giudice del rinvio, ai sensi dell’art. 627, comma 2, cod. proc. pen., «decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso di specie, la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso proposto dal Procuratore generale, relativo alla ritenuta insussistenza della circostanza aggravante dell’avere agito con destrezza, demandando il relativo accertamento al giudice del rinvio. La Corte di merito, in linea con il principio di diritto affermat dalla sentenza rescindente, ha ritenuto sussistente l’aggravante in parola, in precedenza esclusa dal Tribunale; e ha, quindi, affrontato la questione relativa al giudizio di comparazione tra le circostanze sussistenti, che era rimasto assorbito all’esito del giudizio di legittimità, confermando il giudizio di equivalenza già operato in primo grado alla luce dei numerosi precedenti penali dell’imputato ad onta dei percorsi educativi propostigli.
In questo modo, tuttavia, la Corte di appello non ha affrontato il motivo di appello proposto dalla difesa avente ad oggetto la configurabilità dell’attenuante
del risarcimento del danno prevista dall’art. 62, n. 6, cod. pen., incorrendo nel lamentato vizio di omessa pronuncia.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impu g nata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo g iudizio, alla Corte di appello di Firenze, Sezione per i Minorenni, individuata secondo la re g ola dell’art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che impone la trasmissione de g li atti alla corte di appello più vicina, atteso che la Corte di appello di Peru g ia è costituita da un’unica sezione (così Sez. 1, n. 13725 del 7/11/2019, dep. 2020, C., Rv. 278972 – 02).
4.1. Ai sensi dell’art. 52 d.l g s. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento sarà necessario omettere le g eneralità e g li altri dati identificativi delle parti, in q uanto imposto dalla le gg e.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla la sentenza impu g nata relativamente alla circostanza attenuante prevista dall’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., con rinvio per nuovo g iudizio sul punto e sulle statuizioni conse renziali alla Corte di appello di Firenze, Sezione per i Minorenni.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le g eneralità e g li altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.l g s. 196/03 in q uanto imposto dalla legg e.
Così deciso in data 7/06/2023
Il Consi g liere estensore
Presidente