Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29260 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29260 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/02/2024 del TRIBUNALE DEL RIESAME di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che, nel richiamare la memoria già depositata e comunicata alle parti, chiede il rigetto del ricorso; letti i motivi nuovi depositati dai difensori;
udito il difensore:
avvocato COGNOME NOME, per COGNOME NOME, che chiede l’accoglimento del ricorso;
avvocato COGNOME NOME, per COGNOME NOME, che chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, giudicando in sede di rinvio (Sez. 5, n. 18909 del 2/03/2023) il Tribunale di Roma, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato l’appello cautelare proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina in data 21 giugno 2022 con la quale era COGNOMEa respinta la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari.
1.1. È opportuno premettere che si tratta di appello sull’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di sostituzione della misura cautelare e della decisione assunta in sede di rinvio a seguìto di annullamento da parte della Corte di Cassazione, avente ad oggetto la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico di COGNOME per i reati di concorso in bancarotta fraudolenta distrattiva e concorso in fraudolenta sottrazione al pagamento delle imposte, nonché sulla permanenza (all’epoca) di esigenze cautelari tali da determinare il mantenimento della misura degli arresti domiciliari.
Riguardo a tale secondo profilo va segnalato che la misura è COGNOMEa revocata il 29 aprile 2023 per decorrenza termini ex art. 304, comma 6, cod. proc. pen.
1.2. Nel giudizio di rinvio, la difesa ha allegato l’esistenza dell’interesse all decisione, espressamente manifeCOGNOMEo da COGNOME in vista di una futura ed eventuale richiesta di indennizzo per ingiusta detenzione; va altresì ricordato che in data 14 ottobre 2022, successivamente alla decisione annullata, il ricorrente è COGNOMEo rinviato a giudizio per tutti i capi di imputazione.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo dei difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando, con due articolati motivi, la violazione della legge, in riferimento agli articoli 627 e 628 cod. proc. pen. e 110 cod. pen., 223 e 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per non essere rispettato il principio di diritto espresso dalla sentenza di annullamento con riguardo alla gravità indiziaria per i reati indicati ai capi 2) e 4), nonché il v della motivazione con riguardo al contributo offerto alla condotta distrattiva del capo 2) nonché a quella fraudolenta del capo 4).
2.1. Con riguardo al primo motivo, la difesa, in particolare, evidenzia che la pregressa conoscenza del provvedimento di sequestro sull’impianto poggia su un assunto in fatto soltanto evocato (la risonanza mediatica della vicenda) e non dimostrato; ovvero su un elemento (la perizia sul valore della impresa ceduta dava atto di un sopralluogo che però non poteva aver avuto luogo) logicamente non idoneo a reggere il collegamento del fatto con COGNOME, atteso che la
stessa ordinanza evidenzia come il perito stimatore fosse espressione del cedente (NOME) non del ricorrente.
Replicando l’errore del provvedimento già annullato, dunque, l’ordinanza impugnata si fonda su proposizioni prive di efficacia dimostrativa, incapaci di fornire una risposta esaustiva e logica alle censure dell’atto di appello così come richiesto dalla pronuncia rescindente.
La decisione di annullamento aveva ritenuto censurabile la precedente pronuncia de liberate con riferimento al profilo della omessa valutazione della «spiegazione fornita nell’atto di appello circa la tempistica della creazione della RAGIONE_SOCIALE e l’inquadramento della nascita della nuova società nell’ambito del più ampio progetto imprenditoriale su cui pure il tribunale del riesame non ha ribattuto se non evidenziando l’anomalia dei tempi di creazione della nuova entità».
Tuttavia, la tesi che intende ricavare il coinvolgimento di COGNOME dall’anomalia dei tempi di creazione della nuova entità” . viene nuovamente riproposta dalla decisione impugnata in aperta violazione delle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento.
Le conclusioni cui è giunto il tribunale dell’appello cautelare originano da una lettura atomistica degli elementi raccolti, contraddetta dalle prospettate emergenze in merito all’inquadramento complessivo dell’operazione che l’ordinanza ha totalmente eluso nonostante il dictum della Suprema Corte. In particolare, le dichiarazioni del AVV_NOTAIO sconfessano il ragionamento del provvedimento impugnato.
L’ordinanza rescissoria ha disatteso il principio di diritto della decisione d annullamento sotto un ulteriore profilo. In particolare, la pronuncia impugnata aveva censurato il provvedimento annullato osservando come in esso mancasse «un compiuto inquadramento complessivo dell’operazione, ancorché lo stesso tribunale del riesame a non limitarsi al riferimento alla cessione dell’autorizzazione al trasporto per conto terzi e delle iscrizioni all’RAGIONE_SOCIALE, ragionando NOME sulla vendita dell’impianto di Aprilia che, secondo la prospettazione del ricorrente, è COGNOMEo oggetto di un secondo contratto, per cui era COGNOMEa pattuita la corresponsione di una ben più sostanziosa somma di denaro, rispetto alla quale i 70.000 euro della prima cessione costituivano solo una trNOME».
2.2. Con riguardo al secondo motivo, la difesa segnala che l’ordinanza impugnata ha confermato il giudizio di gravità indiziaria a carico di NOME COGNOME ravvisando la consapevolezza del contributo concorsuale nei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in modo illogico e in violazione delle COGNOMEuizioni della pronuncia rescindente.
La sentenza, infatti, aveva censurato la motivazione dell’ordinanza del tribunale del riesame per aver taciuto sulle «intercettazioni che l’appellante aveva indicato quali elementi eloquenti dell’assenza di un accordo criminoso con NOME».
Ebbene, la decisione rescissoria ha laconicamente affermato come il G.I.P. del Tribunale di Latina avesse «già considerato il contenuto delle conversazioni indicate dalla difesa», liquidando quindi un tema di grande rilievo con una conclusione che esprime una diretta violazione del principio di diritto enucleato dalla pronuncia di legittimità.
La motivazione attraverso la quale il tribunale tenta di replicare alle obiezioni difensive è del tutto apodittica.
In primo luogo, l’argomentazione del provvedimento impugnato appare logicamente incongruente là dove svaluta le conversazioni citate sul presupposto che fossero «intervenute sette mesi dopo la cessione dei beni aziendali».
Sul punto, si consuma una insanabile contraddizione della decisione nella parte in cui, da un lato, ritiene che questa datazione escluda la rilevanza delle conversazioni astrattamente favorevoli al ricorrente; dall’altro, valorizza a carico del medesimo imputato conversazioni intervenute nello stesso periodo, rammentando come queste siano COGNOMEe utilizzate «dal Gip al fine di ricostruire la rete di prestanome di cui si era avvalso il COGNOME e per quel che in questa sede interessa, il COGNOME (ovvero il NOME)»
In realtà, proprio la data delle intercettazioni (novembre – dicembre 2019) appare decisiva: la contestualità al periodo della seconda lettera di contestazione formulata dalla società riferibile a NOME COGNOME (25 novembre 2019) rende queste conversazioni idonee ad offrire una ricostruzione diretta della reale natura dei rapporti tra le parti.
La decisione impugnata tralascia totalmente di valutare, come invece aveva richiesto la sentenza di annullamento, il significato probatorio della
conversazione utilizzata dalla difesa per dimostrare l’assenza di un accordo collusivo tra COGNOME e COGNOME. In particolare, omette di esaminare il punto della conversazione in cui il genero di quest’ultimo, assunto come dipendente della RAGIONE_SOCIALE, affermava che COGNOME non volesse pagarlo (in epoca immediatamente successiva a quella della scoperta che gli impianti oggetto di cessione non potevano essere ceduti dalla RAGIONE_SOCIALE perché sottoposti a sequestro preventivo e che le autorizzazioni ambientali erano decadute).
L’ordinanza, invece, ritiene di poter ravvisare un elemento a carico di COGNOME nella parte di conversazione nella quale l’interlocutore afferma che «il giochetto SI.AM » è COGNOMEa una «rovina totale», nonostante in tale passaggio non sia presente alcun riferimento a condotte specifiche del ricorrente.
Il provvedimento gravato ha totalmente omesso di richiamare il contenuto di altra conversazione particolarmente indicativa della componente soggettiva di COGNOME e del suo distacco da NOME: nell’atto di appello era COGNOMEa indicata la conversazione telefonica del 27 novembre 2019 (progr. 859) nella quale NOME COGNOME parla con il AVV_NOTAIO.
È lampante l’errore del provvedimento impugnato che ha ritenuto sussistente in capo al ricorrente il dolo dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, nonostante fosse immediatamente evidente la posizione di COGNOME di soggetto estraneo alla realtà della RAGIONE_SOCIALE e (come meglio chiarito nell’appello) di raggirato dalla controparte. Dunque, il contenuto delle intercettazioni, unitamente alle concrete modalità del fatto tratte dalle circostanze illustrate nel precedente motivo ed evidenziate nella decisione di annullamento, sono idonee a dimostrare l’assenza in capo a COGNOME della consapevolezza della sua partecipazione al disegno predatorio che avrebbero posto in essere gli amministratori della RAGIONE_SOCIALE. In particolare, rilevano sotto il profilo della necessaria valutazione da parte del giudice della cautela: a) l’assenza di utilità per la cessionaria; b) il mancato trasferimento effettivo de beni oggetto di cessione; c) la complessiva valutazione del risultato dell’operazione e dei pagamenti effettuati in favore della fallita RAGIONE_SOCIALE; d) le lettere di contestazione e il successivo contenzioso.
2.3. I difensori hanno depositato motivi nuovi, con i quali hanno ulteriormente illustrato gli argomenti e le doglianze posti a fondamento del ricorso.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando una memoria comunicata alle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.1. La Corte di cassazione, con sentenza del 2 marzo 2023, ha annullato l’ordinanza del 13 settembre 2022 con la quale il tribunale del riesame di Roma aveva rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa in data 21 giugno 2022 con la quale il GIP del Tribunale di Latina aveva rigettato l’istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari.
Con l’ordinanza impugnata il GIP del Tribunale di Latina, che nel frattempo aveva già revocato la custodia cautelare in carcere disponendo la sostituzione con gli arresti domiciliari, aveva confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati conteCOGNOMEi a COGNOME (bancarotta fraudolenta distrattiva, fraudolenta sottrazione al pagamento delle imposte e calunnia), nonché la permanenza di esigenze cautelari, tali da determinare la necessità di mantenere gli arresti domiciliari.
1.2. Rinviando per un nuovo giudizio al tribunale del riesame, la Corte di cassazione ha rilevato la manifesta illogicità dell’ordinanza adottata dal collegio della cautela rispetto alla collusione dell’indagato con NOME COGNOME nell’attuazione dell’operazione RAGIONE_SOCIALE, ritenuta connotata da finalità predatoria rispetto alla prima; nonché l’omessa risposta a una serie di specifiche sollecitazioni che provenivano dall’allora appellante quanto al ruolo che COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE. avevano rivestito nell’occasione.
A tale riguardo la Corte di cassazione ha rilevato che l’ordinanza impugnata aveva affrontato i dati di fatto dedotti dall’appellante, quanto alla smentit dell’esistenza di un accordo tra NOME e COGNOME circa un disegno improntato alla spoliazione della RAGIONE_SOCIALE a beneficio della RAGIONE_SOCIALE, con argomentazioni manifestamente illogiche.
L’appellante aveva, infatti, sostenuto che vi fossero plurimi profili di fraudolenza dell’operazione rispetto alle ragioni della RAGIONE_SOCIALE, soffermandosi sulle vicissitudini della RAGIONE_SOCIALE, sulle intercettazioni indicate come comprovanti l’assenza di collusione tra COGNOME e COGNOME, sulla lettera di contestazione del 29 maggio 2019 e di quelle successive, nonché sulla querela sporta dal legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE (società che partecipava alla RAGIONE_SOCIALE ). Le censure difensive avevano rimarcato – adducendo specifici dati di fatto – come l’intero compendio della RAGIONE_SOCIALE ceduto alla RAGIONE_SOCIALE fosse, in realtà, privo di qualsiasi utilità per la cessionaria, in ragione della decadenza delle autorizzazioni necessarie e del sequestro del sito di Aprilia e che quindi non vi fosse alcuna matrice spogliativa nell’accordo raggiunto né alcun accordo fraudolento che coinvolgesse COGNOME, che rappresentava- nella prospettazione dell’appellante – la parte danneggiata.
Ad avviso della Corte di cassazione, di fronte a questo preciso costrutto censorio, il collegio dell’appello cautelare si è limitato a sostenere che fosse poco credibile che l’indagato fosse COGNOMEo vittima di una truffa «tenuto conto dell’esperienza maturata nel settore», fondando su un’argomentazione che può essere al più considerata suggestiva, ma che non può costituire una risposta esaustiva e logica rispetto alle censure dell’atto di appello.
Ad avviso della Corte di cassazione, il tribunale del riesame ha semplicisticamente ritenuto verosimile che le iniziative di reazione alle anomalie contrattuali, assunte da COGNOME e dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, fossero non già la conseguenza di una genuina reazione alla truffa subita, ma iniziative strumentali a precostituirsi una difesa rispetto ai rea commessi.
La Corte di cassazione ha così rilevato la manifesta illogicità del passaggio motivazionale con il quale il tribunale del riesame ha ritenuto che la lettera di contestazione del 29 maggio 2019 (epoca nella quale il ricorrente non era indagato) costituiva un’iniziativa assunta per consentire, a posteriori, la difesa di COGNOME, che all’epoca aveva già pendenti numerosi altri procedimenti per fatti analoghi. Tale motivazione è COGNOMEa giudicata manifestamente illogica in quanto collega l’esistenza di pendenze estranee alla vicenda contrattuale oggetto del presente procedimento alla pretesa preordinazione della prima contestazione (oltre che delle iniziative successive), secondo un percorso inferenziale del quale
sfugge la consequenzialità logica, trattandosi di vicende diverse e peraltro solo vagamente evocate.
La Corte di cassazione ha poi rilevato alcuni punti critici nella motivazione dell’ordinanza del tribunale del riesame: le intercettazioni che l’appellante aveva indicato quali elementi eloquenti dell’assenza di un accordo criminoso con NOME (sulle quali ha omesso di pronunciarsi); l’omessa considerazione della spiegazione fornita nell’atto di appello circa la tempistica di creazione della RAGIONE_SOCIALE e l’inquadramento della nascita della nuova società, nell’ambito del più ampio progetto imprenditoriale (sul quale pure il tribunale non ha ribattuto se non evidenziando l’anomalia dei tempi di creazione della nuova entità); la mancata ricostruzione dell’operazione nel suo inquadramento complessivo, ragionando NOME sulla vendita dell’impianto di Aprilia che, secondo la prospettazione del ricorrente, è COGNOMEo oggetto di un secondo contratto, per cui era COGNOMEa pattuita la corresponsione di una ben più sostanziosa somma di denaro, rispetto alla quale i 70.000 euro della prima cessione costituivano solo una trNOME.
Per tali ragioni la Corte di cassazione ha annullato l’ordinanza con rinvio affinché il tribunale del riesame riesaminasse per intero la regiudicanda con pieni poteri di cognizione e senza la necessità di soffermarsi sui soli punti oggetto della pronunzia rescindente, rispetto ai quali, tuttavia, dovrà evitare di incorrere nuovamente nei vizi rilevati, fornendo adeguata motivazione in ordine all’iter logico-giuridico seguito.
Va anzitutto chiarito che il ricorso denuncia la violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. perché il giudice di rinvio avrebbe violato i principi di diritto espres dalla Corte regolatrice.
Si tratta di una doglianza infondata poiché l’annullamento aveva per oggetto il vizio della motivazione, sicché nessun principio di diritto doveva essere fissato e, infatti, non risulta formulato dalla Corte di legittimità, sicché non sussis alcuna violazione di legge.
2.1. Quanto al vizio di motivazione, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che «il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i lim derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno
apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all’esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito» (ex multis, Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023 – dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 – 02; in precedenza, Sez. 5, n. 41085 del 03/07/2009, L., Rv. 245389).
Il principio di diritto è COGNOMEo da tempo affermato NOME con riferimento al procedimento incidentale di riesame e appello cautelare: Sez. 6, n. 427 del 01/02/1995, Bianco, Rv. 200751, ha da tempo chiarito: «I poteri attribuiti al giudice di rinvio – disciplinati dall’art. 627 cod. proc. pen., applicabili NOME a procedura di riesame di cui all’art. 309 cod. proc. pen. – sono diversi a seconda che l’annullamento sia COGNOMEo pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nella prima ipotesi, resta ferma la valutazione dei fatti come NOMEti dal provvedimento annullato; nella seconda ipotesi, invece, l’annullamento travolge gli NOMEmenti e le valutazioni già operate ed autorizza il giudice di rinvio ad un nuovo esame dei fatti. Il giudice di rinvio può, quindi, giudicare con gli stess poteri di NOMEmento del fatto, che spettavano al primo giudice di merito, soltanto nell’ipotesi in cui non sussista una preclusione che gli vieti di procedere ad una nuova valutazione del fatto, ma ciò non può fare quando la Corte di cassazione, nella sentenza di annullamento, ha COGNOMEuito sul punto concernente l’NOMEmento del fatto».
Si è, del resto, chiarito che «nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati d fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e i valore delle relative fonti di prova» (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019 – dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629 – 02).
2.2. Nel caso in esame, la Corte di cassazione ha attribuito un mandato pieno e ampio al giudice di rinvio, segnalando quei passaggi motivazionali ritenuti carenti o illogici nonché individuando omesse risposte ad alcune censure difensive.
In tale contesto, quindi, il giudice di rinvio è chiamato a riesaminare l’intera vicenda, tenendo NOME conto degli sviluppi successivi, per fornire logica e puntuale risposta all’appello cautelare che era COGNOMEo proposto dal ricorrente.
L’esame del ricorso, quindi, terrà conto dei richiamati principi di diritto dovendosi limitare lo scrutinio alla motivazione del provvedimento oggi impugnato.
3.1. Tanto premesso, il tribunale del riesame ha esposto gli elementi di fatto che risultano NOMEti dalla sentenza di primo grado nei confronti di COGNOME e che già erano descritti nell’ordinanza cautelare.
Si tratta di elementi che il ricorrente non contesta nella loro materialità, così abbandonando l’originaria impostazione difensiva che contestava l’esistenza della bancarotta fraudolenta distrattiva e della fraudolenta sottrazione al pagamento delle imposte, ma che pretende di interpretare in modo diverso quanto all’apporto concorsuale che gli è addebitato, NOME sotto il profilo della mancata conoscenza della situazione di fatto e del presunto raggiro posto in essere ai suoi danni.
3.2. Tuttavia, la semplice ricostruzione di alcuni passaggi logici, conteCOGNOMEi e ben evidenziati dall’ordinanza impugnata, è utile ai fini di valu infondatezza del ricorso.
NOME COGNOME è COGNOMEo dapprima amministratore di diritto (dal 17 marz 2006 al 3 ottobre 2008 e dal 31 luglio 2017 all’il settembre 2018) poi di (dal 3 ottobre 2008 al 31 luglio 2017 e dall’Il settembre 2018 sino alla d fallimento, dichiarato il 1° ottobre 2020) tramite il prestanome NOME COGNOME della RAGIONE_SOCIALE, società operante nel settore dei RAGIONE_SOCIALE.
Tale circostanza, peraltro non conteCOGNOMEa dai difensori di COGNOMECOGNOME COGNOME NOMEta NOME con la già menzionata sentenza emessa, all’esito di giudi abbreviato, nei confronti di COGNOMECOGNOME
La RAGIONE_SOCIALE versava in cattive acque già dal 20172018, tanto che era COGNOMEa depositata una proposta di concordato preventivo luglio ed agosto 2017, poi fatta oggetto di rinuncia. Lo stesso cura fallimentare, nella relazione redatta dopo il fallimento, dichiarato il 10 ottobre 2020, ha evidenziato che la situazione di dissesto risaliva, appunto, agli 2017-2018.
Il 29 gennaio 2019 la sede della società, con impianto produttivo sito un’area di circa 4.000 metri quadri in Aprilia, veniva sottoposta a sequ preventivo nell’ambito di un procedimento penale iscritto a carico di NOME, le rappresentante dell’ente, per violazioni del codice dell’ambiente e in mater RAGIONE_SOCIALE. Venivano in tale occasione apposti i sigilli, la cui integrità è COGNOMEa il successivo 11 luglio 2019.
Neppure tre mesi dopo, il 19 aprile 2019, avveniva la cessione dei be oggetto di ipotesi distrattiva. Il 19 aprile veniva costituita, 25 minuti pri sottoscrizione del contratto di cessione di ramo di azienda, la società cession RAGIONE_SOCIALE, così amministrata e composta: legali rappresentanti NOME COGNOME e NOME COGNOME (quest’ultima già amministratrice della RAGIONE_SOCIALE: società gestita di fatto da NOME capitale sociale posseduto per metà da COGNOME, per metà dalla RAGIONE_SOCIALE
Che NOME COGNOME fosse la prestanome di NOME NOME NOME NOME NOME NOME GUP del Tribunale di Latina con la citata sentenza emessa all’esito giudizio abbreviato; il GUP ha assolto la donna per carenza dell’elemen
soggettivo, in considerazione della sua evidente ed effettiva incapacità di comprendere la reale natura delle operazioni compiute per conto di NOME.
3.2. I rilevanti fatti materiali, che la difesa non contesta4, sono i seguenti: la società cessionaria era amministrata per metà dallo stesso cedente (NOME, amministratore occulto della RAGIONE_SOCIALE) e dallo stesso posseduta, tramite la RAGIONE_SOCIALE La cessione avveniva a mezzo di una scrittura privata denominata “contratto di cessione di ramo d’azienda”, autenticata dal AVV_NOTAIO di Latina, e aveva ad oggetto il ramo d’azienda relativo al trasporto RAGIONE_SOCIALE con le annesse autorizzazioni RAGIONE_SOCIALEi.
La scrittura privata veniva sottoscritta dalla società cessionaria e autenticata dal AVV_NOTAIO il 19 aprile, per mezzo dei legali rappresentanti COGNOME e NOME; veniva poi sottoscritta dalla cedente, in persona del legale rappresentante NOME, e autenticata dal AVV_NOTAIO, solo successivamente, il 24 aprile. Anche la prima perizia tecnica giurata redatta dall’AVV_NOTAIO veniva autenticata dal AVV_NOTAIO, come da verbale di asseverazione del 24 aprile 2019.
il Tribunale sottolinea, non ricevendo una critica specifica, che, quando il cessionario COGNOME ha apposto la firma all’acquisto del ramo d’azienda, non era COGNOMEa ancora completata la prima perizia che ne descriveva compiutamente l’oggetto.
Il 24 aprile 2019 veniva depositata dall’AVV_NOTAIO COGNOME una seconda perizia tecnica giurata, sempre su incarico della RAGIONE_SOCIALE, che nell’oggetto comprendeva: l’impianto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE speciali non pericolosi sito in Aprilia, per un valore di 83.600 euro; l’avviamento commerciale, per un valore di 227.000 euro; una serie di attrezzature descritte nell’elenco (presse, container, carrelli, cassoni e cisterne) per un valore di 94.000 euro, due automezzi “scarrabili”, uno targato TARGA_VEICOLO del valore di 13.000 euro, e un altro targato TARGA_VEICOLO, del valore di 15.000 euro. Il tutto per un valore complessivo stimato dall’AVV_NOTAIO COGNOME in euro 433.100.
Nella perizia veniva dato atto che, ai fini della stima del valore, era COGNOMEo effettuato un sopralluogo presso la sede della RAGIONE_SOCIALE in Aprilia.
Si tratta, in questo caso, come evidenzia il tribunale senza ricevere smentita, di un palese falso ideologico poiché l’impianto era sequestrato e non agibile,
elemento che, alla luce delle strette interrelazioni esistenti tra cedente e cessionario, dell’anomala pattuizione del prezzo prima ancora della stima del bene e della professionalità imprenditoriale di COGNOME, il tribunale pone a fondamento della responsabilità, con particolare riferimento all’elemento psicologico.
La difesa si limita a contestare, in modo assertivo, l’elemento della professionalità imprenditoriale di COGNOME, così incappando in una doglianza generica e versato in fatto, poiché non sottopone a adeguata critica i restanti elementi dai quali è COGNOMEa tratta la gravità indiziaria dell’esistenza dell’elemento psicologico.
3.3. Oltre a ciò, il Tribunale sottolinea altri elementi di fatto che non sono specificamente conteCOGNOMEi dalla difesa: COGNOME, non appena sottoscritto l’accordo di cessione di ramo d’azienda, usciva formalmente dalla società cessionaria, in quanto il 2 maggio 2019 si dimetteva dalla carica di amministratore della RAGIONE_SOCIALE; il 7 maggio 2019 cedeva il 50% del capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, società da lui amministrata indirettamente per il tramite di COGNOME, soggetto poi condannato in questo procedimento insieme a NOME.
Successivamente, il 3 e il 4 giugno 2019, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE sottoscrivevano una scrittura privata, denominata “rettifica a contratto di cessione di ramo d’azienda”, inserendo nell’oggetto della cessione, in realtà già avvenuta due mesi prima, NOME gli estremi della licenza per autotrasporto conto terzi n. LT6205488A. Anche tale atto veniva sottoscritto prima dalla cessionaria, il 3 giugno, e poi dalla cedente, il 4 giugno, e poi autenticato dal AVV_NOTAIO
3.4. Quanto alla consapevolezza e piena compartecipazione di COGNOME, il tribunale ricorda, senza ricevere una specifica smentita, che il AVV_NOTAIO confermava a verbale di aver autenticato gli atti di cui sopra e, in particolare, la circostanza che il 19 aprile, quando COGNOME si era recato presso il suo studio con COGNOME per sottoscrivere l’acquisto del ramo di azienda, la perizia richiamata nell’atto autenticato dal pubblico ufficiale non era presente, neppure in forma di bozza; dichiarava che il prezzo era COGNOMEo concordato tra NOME e COGNOME; quest’ultimo aveva rappresentato la necessità di far stimare i beni oggetto della cessione da un soggetto terzo per evitare future contestazioni sul valore degli
stessi; dichiarava altresì che NOME, seppur non figurando formalmente negli atti, aveva interesse alla costituzione della società cessionaria in quanto la seguiva in modo costante attraverso NOME, intervenuta nell’atto in questione (la costituzione della RAGIONE_SOCIALE .) in qualità di amministratore unico del socio costituente RAGIONE_SOCIALE Ciò, secondo la logica valutazione compiuta dai giudici della fase cautelare, dimostra la piena compartecipazione di COGNOME, socio occulto di NOME, nell’operazione sfociata nei reati dei capi 1) e 4).
Sulla natura fraudolenta della cessione, il tribunale ha ricordato che NOME il curatore fallimentare della RAGIONE_SOCIALE, nella relazione ex art. 33 L.F., ha evidenziato che la RAGIONE_SOCIALE ha sottoscritto i due contratti senza effettuare verifiche minime per cautelarsi e che appariva incredibile che la cessionaria, una società operante in Aprilia, non avesse avuto notizia di un sequestro, avvenuto tre mesi prima proprio ad Aprilia, che aveva avuto ampio risalto NOME sulla stampa.
Ancora, come evidenzia il tribunale, la difesa non contesta dei rilevanti elementi, ritenuti dimostrativi del preventivo accordo e della piena interessenza di COGNOME nella operazione che ha portato al fallimento della impresa: nel corso della perquisizione dell’ufficio personale di COGNOME sono COGNOMEe rinvenute due lettere di contestazione (la prima, del 29 maggio, da parte della RAGIONE_SOCIALE, la seconda, del 25 novembre, da parte della RAGIONE_SOCIALE) con le quali si lamenta, in buona sostanza, l’omessa comunicazione del sequestro dell’impianto produttivo da parte della RAGIONE_SOCIALE, minacciando la sospensione del pagamento dei ratei dovuti, già effettuati per un importo complessivo pari a 60.000 euro; nel corso della perquisizione dell’ufficio di COGNOME sono COGNOMEe rinvenute alcune e-mail relative ad accordi in corso con NOME per la costituzione di una nuova società che sarebbe COGNOMEa gestita da entrambi, al 50%, ma interamente finanziata da COGNOME per un valore complessivo di 300.000 euro; COGNOME si impegnava poi a retribuire NOME per ulteriori 200.000 euro a titolo di compenso o rimborso spese per consulenza e promozione della società. Si tratta di elementi ritenuti logicamente dimostrativi dell’elemento psicologico concorsuale che la difesa si limita a contestare. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.5. La natura fraudolenta è COGNOMEa NOME desunta dalle seguenti ulteriori circostanze: la RAGIONE_SOCIALE non ha mai pagato alcuna somma di denaro per la cessione dei beni della RAGIONE_SOCIALE; dagli atti emerge la n
prova del pagamento di 75.000 euro da parte della RAGIONE_SOCIALE (socio della RAGIONE_SOCIALE) per una diversa causale “finanziamento socio RAGIONE_SOCIALE .”: diverso importo e diversa causale; come risulta dalla informativa della Guardia di Finanza di Aprilia dell’8 febbraio 2021, la cessione del ramo d’azienda è COGNOMEo un tentativo di trasferimento di autorizzazioni utili alla RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE in ragione del fatto la RAGIONE_SOCIALE, non essendo in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, non avrebbe ottenuto l’accoglimento dell’istanza di rinnovo delle autorizzazioni; NOME, prestanome di COGNOME, condannato in primo grado per la piena partecipazione nella vicenda proprio quale soggetto interposto, si è preCOGNOMEo a presentare una falsa querela, non tanto per ottenere la condanna del responsabile, ma per simulare un contenzioso legato alla cessione del ramo d’azienda; dalle intercettazioni disposte sulle utenze degli indagati è emerso sia il rilevante numero di prestanome che operavano per conto di COGNOME e di COGNOME, sia il fatto che quest’ultimo, ritenuto scaltro e spregiudicato con valutazione di merito incensurabile in questa sede, si precostituiva i mezzi per dimostrare, poi, il ruolo di vittima; in proposito il tribunale cita, senza ricevere una censura in termini di travisamento, il “finto sfogo” col AVV_NOTAIO, progressivo n. NUMERO_DOCUMENTO); il fatto che durante l’interrogatorio COGNOME avesse dichiarato di aver preteso una perizia da NOME (circostanza smentita dalla cronologia degli accadimenti); la vera natura della cessione – fraudolenta – e lo scopo di evitare il diniego, da parte del Ministero, del rinnovo delle autorizzazioni e delle licenze ancora in capo alla cedente RAGIONE_SOCIALE Anche in questo caso, il ricorso si propone di “rileggere” e sminuire gli elementi di fatto, logicamente valutati dai giudici della cautela. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.6. Del resto, chiosano i giudici del riesame, COGNOME, pure imputato di calunnia in concorso con COGNOME (già condannato in primo grado per tale reato), non ha proposto il ricorso per detto capo, così omettendo di criticare uno specifico elemento di fatto ritenuto dimostrativo della scaltra preordinazione di condotte tese a ingenerare la convinzione negli inquirenti della estraneità di COGNOME all’intera operazione illecita attuata in accordo con COGNOME.
L’episodio in questione, per il quale NOME è COGNOMEo condannato in primo grado, è COGNOMEo logicamente giudicato ulteriormente dimostrativo della piena e diretta partecipazione di COGNOME all’accordo illecito nonché esemplare del
tentativo, strumentalmente posto in essere NOME per mezzo di false dichiarazioni pronunciate nel corso dei colloqui che sapeva essere intercettati, di ritagliarsi il ruolo della vittima inconsapevole.
3.7. Il tribunale ha, poi, fornito specifica risposta alle argomentazioni difensive, fornendo una adeguata motivazione, rispettosa del mandato conferito dalla Corte di legittimità, censure che il ricorso si limita a reiterare senz misurarsi con il complesso degli elementi posti a base della decisione, pur avendo abbandonato larga parte delle censure sulla materialità (distrazione; danno; ecc.) delle condotte illecite e facendo in sostanza unicamente leva sull’elemento psicologico.
Il tribunale ha ricordato, piuttosto, che il materiale captativo costituisce una piccola parte del compendio indiziario a carico dell’imputato, nel senso che la prova della natura fraudolenta della cessione e della piena consapevolezza di COGNOME di prendervi parte emerge già dalle particolari modalità di conclusione dell’accordo (si veda, tra le molte, la questione dell’utilizzo da parte di COGNOME del prestanome COGNOME).
Venendo alle captazioni, il tribunale ha considerato il contenuto delle conversazioni indicate dalla difesa.
In particolare, è COGNOMEo attentamente esaminato il RIT 745/2019 progr. 1959 del 24.12.2019 (epoca in cui erano – già da tempo – emerse le contestazioni del socio RAGIONE_SOCIALE al venditore RAGIONE_SOCIALE, e NOME preparava l’interlocutrice NOME COGNOME all’incontro con NOME COGNOME, raccomandandole di “essere cattiva”): si tratta di conversazione, secondo la non illogica interpretazione del Tribunale, che è COGNOMEa utilizzata per dimostrare che COGNOME era prestanome di NOME; in tale occasione, il secondo forniva alla donna delle indicazioni talmente generiche che non può davvero desumersi, come logicamente afferma il tribunale, l’esistenza di una effettiva contrapposizione di interessi tra COGNOME e COGNOME; il tribunale, in ogni caso, evidenzia, senza ricevere una specifica censura, che si tratta di una conversazione avvenuta ben otto mesi dopo la cessione dei beni oggetto di condotta distrattiva e perciò espressiva della cortina fumogena che COGNOME aveva già attivato per occultare le proprie responsabilità.
È COGNOMEo attentamente esaminato il RIT 688/2019, progr. n. 580 del 19.11.2019, nel quale NOME dice “no no questo è impressionante, mo’ chi
glielo dice adesso a COGNOME“: si tratta di una conversazione ritenuta poco significativa, alla luce della genericità del contesto, e comunque non indicativa di un vero e proprio conflitto di interessi tra COGNOME e COGNOME, essendo intervenuta anch’essa sette mesi dopo la cessione dei beni aziendali, cioè nel contesto di quelle azioni finalizzate a sviare gli inquirenti dalle propri responsabilità.
È COGNOMEo attentamente esaminato NOME il RIT 683/2019, progr. 1289 del 24.12.2019, nel quale il genero di NOME dice all’AVV_NOTAIO COGNOME, dipendente della RAGIONE_SOCIALE, che “NOME (COGNOME) non me vo paga’, non lo so perché, né maggio, giugno, luglio e agosto (…) se a NOME io ci stavo sul cazzo e va bene (…) vabbè non me vo paga'”. Tale conversazione è COGNOMEa, non illogicamente, giudicata indicativa di un elemento a carico di COGNOME, là dove il genero di NOME dice che “il giochetto RAGIONE_SOCIALE .” (la cessione dei beni) è COGNOMEa una “rovina totale”.
3.8. In conclusione, il ricorso, oltre a muovere da una erronea valutazione del mandato conferito dalla sentenza rescindente, si propone, senza riuscirvi, di demolire, tramite non consentite deduzioni in fatto, l’ampia e articolata motivazione del tribunale del riesame che, esente da palesi vizi logici, ha puntualmente esaminato tutti gli elementi posti alla sua attenzione, incluse le argomentazioni difensive, fornendo una complessiva valutazione delle risultanze investigative che si sottrare a censure in sede di legittimità.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24 giugno 2024.