Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10355 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10355 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BERGAMO il 19/08/1958
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo
I-1–COGNOMEe~e-pe4 -il rigetto del ricorso.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME in qualità di sostituto processuale dell’avvocato COGNOME insiste per l’integrale conferma della sentenza impugnata associandosi alla richiesta del PG di rigetto del ricorso; deposita conclusioni spese a firma dell’avvocato COGNOME
L’avvocato NOME COGNOME si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1. NOME COGNOME è stato rinviato a giudizio per avere cagionato, i concorso con NOME COGNOME processato separatamente, l’incendio doloso del capannone industriale della RAGIONE_SOCIALE avvenuto il 12 dicembre 2013 vers le ore 19.45. All’esito del giudizio di primo grado l’imputato è stato condanna alla pena di anni sei di reclusione. Il Tribunale ha fondato la dichiarazion responsabilità sulla base delle indagini effettuate dalla polizia giudiziar essenzialmente, sulle videoriprese acquisite e sulla base di alcune conversazio ambientali intercorse tra i due presunti autori, intercettate all’i dell’autovettura di COGNOME, individuata come quella utilizzata dagli autor recarsi a commettere il reato la sera del 12/12/2013 tra le ore 19 e le ore 20.
Avverso la sentenza ha proposto appello la difesa censurando la conclusione del Tribunale che si sarebbe fondata su di un’errata lettura di conversazione intercettata, quella avvenuta il 4 marzo 2014, il cui ten sarebbe stato oggetto di una difforme trascrizione da parte del perito e consulente di parte. Sotto altro profilo, poi, la difesa ha evidenziato che il giudice non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione le dichiarazioni dei tes della difesa COGNOME e COGNOME che, avendo rispettivamente dichiarato che l’imputato si era intrattenuto con i primi due sino alle 18.30/1 e con la terza verso le 20.20, avevano fornito una prova d’alibi posto l’imputato che non avrebbe potuto essere contemporaneamente con i testi e sul luogo dove è stato commesso il reato tra le ore 19 e le 20.
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 1°/7/2022, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bergamo, ha rideterminato la pena in anni cinque e mesi tre di reclusione e ha confermato nel resto la condanna ne confronti dell’imputato al risarcimento del danno nei confronti delle tre parti c costituite.
2. La Prima Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 7 luglio 2023, ha annullato la sentenza di appello con rinvio per nuovo giudizi ravvisando l’illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione d deposizioni dei testi esaminati in dibattimento e all’omesso confronto con censure sollevate in appello quanto alla possibilità che l’imputato pote trovarsi nel luogo ove è stato appiccato l’incendio tra le ore 19 e le 20. La ha osservato che il Giudice di appello si era limitato ad affermare ch dichiarazioni rese dai testi della difesa e da uno degli operanti, quanto ai te percorrenza, non erano incompatibili con la presenza del ricorrente nel luogo nell’ora in cui il reato era stato commesso, ma siffatta conclusione non risul essere stata debitamente illustrata non potendosi ritenere sufficiente, per Sezione di questa Corte, il riferimento al contenuto delle conversazi
intercettate. Si legge nella sentenza rescindente che «pur volendo dare per ce il significato a queste attribuito dai giudici di merito, peraltro vigorosa contestato dalla difesa, la prova d’alibi introdotta dal ricorrente non può e superata con la mera affermazione che le dichiarazioni dei testi non son incompatibili con la presenza del Tassetti nel luogo dell’incendio tra le or e le ore 20». «I tempi indicati dai testi (quelli della difesa rit credibili e uno degli operanti) e la distanza tra i luoghi [osserva sempre la Co non sono all’evidenza compatibili con la presenza di COGNOME a Grumello tra ore 19 e le ore 20 e pertanto una eventuale conclusione in tal senso, considera che la difesa aveva formulato una specifica censura proprio in ordine a ta aspetto, avrebbe dovuto essere oggetto di attenta valutazione e il giudice ne motivazione avrebbe dovuto fornire sul punto una risposta adeguata ed effettiva, dando conto di avere proceduto a una analisi rigorosa e complessiva degli elementi emersi».
La Corte d’appello di Brescia, decidendo in sede di rinvio, con la sentenza del 13 giugno 2024, qui impugnata, ha ridotto la pena ad anni cinque di reclusione e ha confermato nel resto la sentenza del Tribunale di Bergamo del 12 luglio 2017.
Il difensore di fiducia dell’imputato ricorre avverso la predetta senten articolando tre motivi qui riportati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc
4.1. Con il primo motivo deduce la violazione delle norme processuali in quanto la Corte distrettuale non si sarebbe attenuta alle indicazioni della Cort cassazione così reiterando il medesimo vizio motivazionale riscontrato nell sentenza annullata consistente nel fondare la prova del delitto esclusivamen sul contenuto di alcune intercettazioni ambientali e continuando a no confrontarsi con le prove d’alibi fornite dalla difesa limitandosi, questa vol ritenerle inattendibili solo in quanto incompatibili con le captazioni ambien senza ricorrere alla parziale rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per n esame dei testimoni COGNOME e COGNOME
4.2. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione e l’errore d legge processuale avendo la Corte d’appello disposto una nuova attività perita da ritenersi irrilevante per essersi comunque sottratto, il predetto Coll giudicante, all’interpretazione del testo delle intercettazioni alla luce delle d’alibi. L’uso della prima persona da parte del Tassetti nelle intercetta valorizzate dalla Corte, secondo l’assunto difensivo, non potrebbe considerar dirimente posto che anche in altre intercettazioni, che la difesa in specificatamente, l’imputato fa uso della prima persona con riferimento condotte che pacificamente non potevano essere a lui riferite. La Corte d’appell
poi, non avrebbe indicato alcuna fonte di prova utile per rafforza l’interpretazione data al contenuto delle intercettazioni.
4.3. Con il terzo motivo deduce l’illogicità della motivazione (pag 15-16 nella parte in cui afferma con assoluta certezza che nonostante l’inferm accertata dell’imputato agli arti inferiori e alla mano destra, questi era comunque in grado di scavalcare la cancellata alta un metro e sessanta.
Con i motivi aggiunti, il ricorrente infine deduce l’illogicità sentenza rispetto ai contenuti delle intercettazioni specificatamente indicate 87, 204, 244, 245 247) per essere stati estrapolati solo alcuni passi conversazioni da cui la Corte distrettuale ha tratto elementi per rite inconfutabile la prova della penale responsabilità del COGNOME senza consider ulteriori intercettazioni da cui risulterebbe la ripetuta immedesimazione COGNOME nelle risposte che il COGNOME avrebbe dovuto fornire ai carabin immedesimazione da spiegarsi alla luce del rapporto di antica amicizia che lega due uomini. Pari illogicità si riscontrerebbe poi nella ritenuta partecipazion Tassetti al fatto delittuoso nonostante la sue riconosciute diffi deambulatorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il primo e il secondo motivo di ricorso e i motivi aggiunti a que collegati possono essere trattati unitariamente presentando innegabili aspe comuni. Essi sono infondati ai limiti dell’inammissibilità.
1.1. Deve preliminarmente ricordarsi che, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, i poteri attribuiti al giudice del sono diversi a seconda che l’annullamento sia stato pronunciato per violazione erronea applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, come nel caso in esame (Sez. 5, n. 42814 d 19/06/2014, COGNOME, Rv. 261760). Nel primo caso, il giudice è vincolato a principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei come accertati dal provvedimento annullato; nel secondo caso, invece, «l’annullamento travolge gli accertamenti e le valutazioni già operate e, dunqu il giudice di rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e può – salvi í nascenti da eventuale giudicato interno – rivisitare il fatto con pi apprezzamento ed autonomia di giudizio ed in esito alla compiuta rivisitazion addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito condividerne le conclusioni purché motivi il proprio convincimento sulla base d argomentazioni diverse da quelle ritenute illogiche o carenti in sede
legittimità. Ne deriva che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenute nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la decisione demandatagli» (ex multis, Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, COGNOME, Rv. 248413; Sez. 2 , n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629 02). Egli, quindi, non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito, con i medesimi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato, ricostruire i dati di fatto risultanti dall emergenze processuali e apprezzarne il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, COGNOME, Rv. 264861; Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, COGNOME, Rv. 252333). Il solo limite che incontra è quello di non fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione (ex multis, Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345; Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri, Rv. 259811; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Rv. 248413; Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273628 – 01 secondo cui «Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione mediante l’indicazione dei punti specifici di carenza o contraddittorietà, il potere del giudice di rinvio non è limitato all’esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, essendo il giudice stesso tenuto a compiere anche eventuali atti istruttori necessari per la decisione, nonché avendo l’onere di fornire in sentenza adeguata motivazione in ordine all’iter logico-giuridico seguito per giungere alla propria decisione, rispetto ai singoli punti specificati con la sentenza di rinvio.».
Ne consegue che «non viola l’obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l’annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all’affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argonnentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità». (Sez. 2, n. 1726 del 05/12/2017, COGNOME, Rv. 271696; Sez. 4, n. 2044 del 17/03/2015, S., Rv. 263864).
1.2. Alla luce di siffatti principi non può certo ritenersi che la Corte d’appello abbia violato il vincolo del rinvio.
La Corte, infatti, dopo aver preliminarmente ricordato che la Corte di cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’appello senza vincoli nel merito, ha ricostruito i fatti in modo minuzioso e non si è limitata, come invece sostenuto dal ricorrente, al mero richiamo del contenuto delle intercettazioni già esplorato nella sentenza rescissa, ma, dopo aver disposto una perizia per accertare la corretta interpretazione letterale delle conversazioni tra l’imputato e
l’amico COGNOME in considerazione della loro rilevanza e delle difform interpretative evidenziate nel corso del precedente giudizio, ha ampiament motivato sul ruolo rivestito dall’imputato, indicando le fonti di prova sulle ha basato le sue argomentazioni e dando conto del percorso logico-giuridico seguito nella valutazione delle risultanze processuali (pagg. 6 e ss. d sentenza). Né può dirsi, come invece sostenuto dalla difesa, che la Cor d’appello si sarebbe sottratta al raffronto del contenuto delle intercettazion le prove d’alibi fornite dalla difesa posto che, dopo avere affermato che perizia espletata in questa sede consente innanzitutto di considerare oram definitivamente certa la traduzione, o l’interpretazione che dir si voglia, che questo costituisce un indubbio elemento di novità di cui si de necessariamente tenere conto e che in sede di ricorso in Cassazione non er presente» e aver esaminato in modo unitario il contenuto delle conversazion ambientali e ricostruito nuovamente e minuziosamente i movimenti dell’imputato e dell’amico, ha concluso che le deposizioni dei testi della difesa, amici di l tempo dell’imputato, (che renderebbero impossibile la partecipazione di questo all’incendio) dovevano considerarsi inattendibili, giungendo a tale affermazio sulla base della considerazione, non manifestamente illogica, che avendo i compendio probatorio relativo alle conversazioni captate tra l’imputato e COGNOME dato conto «in maniera inequivoca della partecipazione di COGNOME all’incendio delle due l’una: o i due testi non hanno detto il vero, bisogna giungere alla conclusione che le conversazioni tra COGNOME e COGNOME intercettate e trascritte, siano completamente prive di senso logico» (cfr. p 14 e 15 della sentenza).
A fronte di tale motivazione, chiara, lineare e priva di manifeste apori tutte le deduzioni difensive si risolvono in questioni di merito, non valutabi questa sede dovendosi ricordare che «Il controllo del giudice di legittimità s struttura della motivazione non può risolversi nella sovrapposizion dell’apprezzamento di tale giudice su quello compiuto nelle fasi di merit dovendo, invece, consistere nella verifica di un razionale apparato argomentativ collegante i vari punti della decisione e della coordinazione tra le div proposizioni attraverso le quali si sviluppa il filo logico sotteso alla valutazione degli elementi probatori indicati nel testo del provvedimento. La funzione del indagine di legittimità sulla motivazione non è, dunque, quella di sindaca l’intrinseca attendibilità dei risultati della interpretazione delle pro attingere il merito dell’analisi ricostruttiva dei fatti, ma quella, completa diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione s stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentati adeguate che rendono giustificate, sul piano della conseguenzialità, le conclusio
tratte dai fatti accertati, verificando la congruenza dei passaggi logici attra quali si articola la decisione del giudice di merito.» (Sez n. 1428 del 30/11/1995, dep. 1996, Riggio, Rv. 203673 – 01).
Con terzo motivo e poi con i motivi aggiunti si lamenta l’illogicità de motivazione (pagg 15 e 16) nella parte in cui si afferma con assoluta certez che l’imputato si era introdotto all’interno del capannone per appicca l’incendio, scavalcando una cancellata di un metro e sessanta, nonostante foss stata accertata, dal consulente della difesa, la sua grave menomazione agli inferiori e alla mano destra. Orbene, anche sul punto, la sentenza fornisce motivazione non manifestamente illogica valorizzando il dato che l’imputato era avvezzo all’uso abituale delle moto da “trial”, di cui ne possedeva più d’una quali richiedono l’indiscussa capacità del guidatore di muoversi agevolmente e guidare il veicolo posizionandosi anche in piedi sulle pedane. Tanto è sufficie per ritenere non manifestamente illogica la sentenza ove si consideri tra l’a che, come evidenziato nella sentenza qui impugnata (pag. 7), «come precisava il Maresciallo COGNOME che svolse le indagini, una delle due persone aveva una camminata leggermente claudicante, particolare non neutro ai fini del processo in quanto anche il Tass ha una camminata claudicante avendo un problema alla gamba come evidenziato» .
Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso proposto deve ess rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudi dalle parti civili come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e di sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi 3500,00, oltre accessori di legge.
Roma, 20 dicembre 202t i