Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18335 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18335 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/04/2025
SENTENZA
Catanzaro sul ricorso proposto da Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME nato a Lamezia Terme il 01/01/1976
avverso la sentenza del 22/04/2024 della Corte di appello di Catanzaro letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio; letta la memoria dell’Avv. NOME COGNOME difensore della parte civile Comune di Lamezia Terme, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e la liquidazione delle spese come da nota depositata.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio, in riforma della sentenza emessa il 2 maggio 2016 dal Giudice dell’udienza preliminare presso il
Tribunale di Catanzaro, ha assolto COGNOME NOME dal reato di partecipazione all’associazione mafiosa Cerra-Torcasio-Gualtieri dal 2009 al 2 maggio 2016 per non aver commesso il fatto, revocando le statuizioni civili.
Ne chiede l’annullamento per violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. nonché per plurimi vizi della motivazione.
Deduce che la sentenza impugnata ha escluso che le dichiarazioni dei collaboratori riguardassero la partecipazione associativa del COGNOME nel periodo oggetto di imputazione in base ad una lettura parziale del materiale probatorio e ad una errata valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, riportate nel ricorso, allegate ed estratte dalla sentenza di primo grado, convergenti sulla partecipazione dell’imputato alla cosca COGNOME anche dopo l’attentato subito il 5 dicembre 2008 e sino all’arresto del 25 marzo 2011.
Rileva che in sentenza si fa riferimento solo all’episodio dell’intervento dell’imputato nell’estorsione ai danni di COGNOME NOME per ottenere il pagamento della rata del dicembre 2010, trascurando che il collaboratore NOME COGNOME ha riferito della partecipazione del COGNOME anche all’estorsione ai danni della ditta RAGIONE_SOCIALE protrattasi sino al 2011.
La Corte di appello ha, inoltre, trascurato che NOME COGNOME nell’interrogatorio del 13 febbraio 2013, nel descrivere la composizione della cosca COGNOME-Gualtieri da gennaio 2009 al 6 settembre 2012, ha affermato che tra gli affiliati vi era il COGNOME, detto “COGNOME“, che si occupava di omic estorsioni, droga e armi; nel successivo interrogatorio dell’ottobre 2013 ha confermato l’inserimento organico del COGNOME nella cosca come uomo di fiducia di NOME e NOME COGNOME, ritenuto dalla cosca COGNOME pericoloso e capace di azioni omicidiarie e per tale motivo avevano tentato di ucciderlo all’interno del centro SNAI nel 2008 senza riuscirci; peraltro, prima di essere arrestato nel 2011, il COGNOME spacciava eroina presso la sua abitazione.
Segnala che sono state ignorate le conformi dichiarazioni rese da COGNOME NOME COGNOME e da COGNOME sull’appartenenza dell’imputato alla cosca COGNOME e quelle più specifiche del collaboratore NOME NOMECOGNOME che aveva frequentato il Villella per ordine di NOME COGNOME per studiarne i movimenti dopo il fallito attentato e ha riferito di sapere che all’epoca spacciava per conto dei Torcasio e in un’occasione aveva visto che spacciava presso la sua abitazione; che il progetto onnicidiario non era andato a buon fine perché il COGNOME era stato arrestato per un ordine di carcerazione eseguito nel 2011.
Da ultimo rimarca che la Corte di appello non ha tenuto conto della documentazione depositata, relativa ai periodi di detenzione del Villella dal 25 marzo 2011 al 4 dicembre 2013, e della sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro del 3 aprile 2019 relativa al tentato omicidio del COGNOME, che ne conferma l’appartenenza alla cosca COGNOME–COGNOME in base alle
dichiarazioni convergenti di tutti i collaboratori, tanto da essere stato destinatario dell’attentato perché ritenuto responsabile degli omicidi di NOME e NOME COGNOME. Sostiene, pertanto, che sussiste la convergenza del molteplice relativamente all’inserimento organico del COGNOME nella cosca Torcasio anche dopo l’agguato del 2008 e sino all’arresto con ruolo attivo nel settore delle estorsioni e della cessione di sostanze stupefacenti, come confermato dai collaboratori e non smentito da elementi di segno opposto, che ne indichino la dissociazione dopo l’attentato subito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. A fronte dello specifico rilievo di questa Corte che, nella seconda sentenza rescindente (Sez. 2, n. 10644 del 7 febbraio 2020) aveva espressamente censurato il difetto di correlazione con i rilievi formulati dalla precedente sentenza rescindente, rilevando la mancanza di riferimenti o rinvii alla sentenza di primo grado, ma anche di un qualsiasi richiamo alla riunione presso il Galeano, poiché il precedente giudice del rinvio si era limitato a riprodurre le dichiarazioni dei collaboratori senza corredarle da riferimenti a condotte perpetrate nel periodo di interesse e a presentare la vicenda estorsiva in danno del COGNOME come elemento individualizzante, richiesto da questa Corte. Questa Corte aveva, quindi, rilevato che l’affermazione di responsabilità del COGNOME era stata ribadita in sede di rinvio sulla base di una parte degli elementi già reputati inidonei dalla prima sentenza rescindente e, pertanto, aveva disposto l’annullamento con rinvio per un nuovo compiuto esame del materiale probatorio acquisito, che tenesse conto delle censure espresse in sede rescindente, anche in relazione agli elementi valorizzati dalla precedente sentenza di appello, immotivatamente pretermessi, dalla decisione impugnata (pag. 6-7).
La sentenza rescindente aveva, quindi, delineato con precisione il perimetro del giudizio di rinvio, demandando al giudice del rinvio un completo esame del materiale probatorio, chiedendo di valutare tutti gli elementi valorizzati nelle precedenti sentenze di merito, pretermessi senza fornirne ragione, alla luce delle lacune rilevate.
A tali indicazioni non si è attenuto il giudice del rinvio, che con motivazione, estremamente sintetica e stringata, ripete i vizi di motivazione censurati, in quanto fonda il giudizio su un’analisi parziale ed incompleta del materiale probatorio, incorrendo, pertanto, nella violazione dell’art. 627 cod. proc. pen.
La sentenza, infatti, si limita: 1) a rilevare l’insufficienza dell’uni elemento a carico del COGNOME – costituito dal suo intervento nell’estorsione nei confronti di NOME COGNOME per reclamare il mancato versamento della rata del dicembre 2010, collocato, quindi, nel periodo oggetto di contestazione-, a fondarne la partecipazione associativa nella cosca COGNOME–COGNOME nel periodo 2009-giugno 2016, come già ritenuto da questa Corte nella prima sentenza rescindente (Sez. 6, n. 40899 del 2018); 2) quanto all’episodio relativo alla riunione avvenuta nella cantina del Galliano, ove si sarebbero decisi omicidi in danno di esponenti delle cosche rivali, si limita a rilevare che dalle confuse dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME emerge che la riunione sarebbe avvenuta in epoca coeva all’omicidio di COGNOME NOME nel 2001, quindi, in epoca di gran lunga precedente rispetto al perimetro dell’imputazione; 3) quanto alle dichiarazioni dei collaboratori si limita genericamente ad affermare che il dichiarato dei collaboratori, valorizzato dal GUP, siccome non riguardante il periodo oggetto di contestazione, non appare idoneo a fondare l’attualità della partecipazione del COGNOME all’associazione mafiosa.
L’analisi del materiale probatorio si limita a questi elementi, la cui ritenuta insufficienza ha giustificato l’esito assolutorio, ma, come anticipato, risultano palesemente violati i principi affermati da questa Corte sui poteri del giudice del rinvio in caso di annullamento con rinvio per vizio di motivazione.
E’ noto che in tal caso il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che egli non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti da emergenze processuali e di apprezzare il significato ed il valore delle relative fonti di prova (Sez. 2, n. 37407 del 06/11/2020, PMT c/ COGNOME, Rv. 280660; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345; Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, COGNOME, Rv. 261760), il che nella fattispecie non è.
Oltre a non esaminare specificamente le dichiarazioni dei numerosi collaboratori indicati nella sentenza di primo grado per verificare la collocazione cronologica delle condotte riferite, il giudice del rinvio non ha minimamente considerato gli elementi prodotti dal P.m. e, in particolare, la sentenza definitiva emessa nei confronti degli autori dell’attentato subito dal Villella il 5 dicembre 2008, nella quale si dà atto della netta convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori sulla appartenenza del COGNOME alla cosca COGNOME –COGNOME–COGNOME, costituendo tale appartenenza la ragione dell’attentato, essendo considerato
soggetto pericoloso da eliminare, in quanto ritenuto autore dell’omicidio di NOME e NOME COGNOME.
Se a ciò si aggiunge che, come evidenziato dal ricorrente con specifico riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori richiamate nella sentenza di primo grado, allegate al ricorso per estratto: 1) COGNOME NOME ha riferito che il COGNOME ancora nel 2011 – epoca del suo arresto- come altri membri della cosca COGNOME, si recava presso la ditta COGNOME per ottenere riparazioni dei suoi mezzi senza pagare (pag. 455 sentenza di primo grado) in linea di continuità con un metodo risalente della cosca utilizzato nei confronti dei commercianti per tenerli in stato di soggezione; 2) COGNOME NOME ha riferito che il COGNOME apparteneva alla cosca Cerra-Torcasio-Gualtieri e sino a poco prima di essere arrestato nel 2011 si occupava di commercializzare cocaina e eroina nonché di estorsioni (pag. 456); 3) COGNOME COGNOME lo ha indicato e riconosciuto come appartenente alla cosca Torcasio, che si occupava di stupefacenti e di detenere armi per la cosca ed era anche capace di sparare (pag. 457); 4) COGNOME NOME lo inserisce nell’organigramma della cosca avversa dal gennaio 2009 al settembre 2012 e lo indica come soggetto pericoloso, che si occupava di azioni omicidiarie, estorsioni, droga e armi e, ancora nell’interrogatorio dell’ottobre 2013, lo qualifica come attualmente organicamente inserto nella cosca (pag.459-460); 5) NOME ha reso dichiarazioni convergenti sulle competenze del COGNOME in materia di stupefacenti e armi (pag. 465); 6) NOME NOME ha reso dichiarazioni ancor più precise sull’attività di spaccio di sostanze stupefacenti svolta dal COGNOME presso la sua abitazione nel 2011 prima di essere arrestato, confermandone l’appartenenza alla cosca COGNOME e alla capacità di compiere attentati ai danni di esponenti della cosca rivale COGNOME (pag.466), risulta ancor più evidente la parzialità dell’esame delle risultanze probatorie in luogo della completa disamina del materiale probatorio richiesto da questa Corte. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Posta la pluralità di fonti convergenti sull’appartenenza del COGNOME alla cosca COGNOME e tenuto conto del giudizio positivo di attendibilità dei dichiaranti e di esistenza ed operatività della cosca, espresso sin dalla prima sentenza rescindente, il vizio di motivazione risulta ancor più rilevante ai fini dell valutazione richiesta al giudice del rinvio se solo si considera che la sentenza prodotta dal P.m. offre un dato certo relativamente all’appartenenza e al ruolo assunto dal COGNOME nell’associazione mafiosa nel 2008: dato che doveva essere letto e valutato congiuntamente agli elementi ulteriori acquisiti a sostegno della partecipazione al medesimo sodalizio per il periodo successivo a quello cui si riferisce la sentenza di condanna dei suoi attentatori.
Considerato, infatti, che a norma dell’art. 238-bis cod. proc. pen. le sentenze irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse
accertato, ma vanno valutate a norma degli artt. 187 e 192 comma 3 cod. proc.
pen. e che, pur non avendo efficacia probatoriamente vincolante, vanno liberamente apprezzate dal giudice unitamente agli altri elementi di prova, non
può trascurarsi che elementi di fatto, che autonomamente considerati potrebbero anche non essere sufficienti a fondare l’accusa di partecipazione, possono
acquistare, invece, rilevanza se si saldano all’accertamento della pregressa appartenenza del COGNOME alla cosca Torcasio, risultante dalla sentenza definitiva
prodotta dal P.m. e ciò in sintonia con il consolidato principio per cui il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione parcellizzata ed atomistica dei singoli
indizi, ma deve procedere anche ad un esame globale degli stessi al fine di verificare se l’ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa
essere superata (Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, P.G. e COGNOME in proc. COGNOME e altro, Rv. 255677).
5. Per le ragioni esposte la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro che in piena
libertà e autonomia di giudizio effettuerà una completa disamina del compendio probatorio integrato, colmando le lacune motivazionali rilevate in precedenza in sede rescindente.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso il 29 aprile 2025
Il consigliere esten re
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