Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 51461 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 51461 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
In difesa di COGNOME NOME è presente l’avvocato COGNOME del foro di MILANO, in qualità di sostituto processuale dell’avvocato COGNOME NOME stesso foro, come da delega ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza. Il difensore presente riportandosi ai motivi, chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 8.3.2023 la Corte d’appello di Milano, pronunciandosi in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte, Sez. 3, n. 20234 del 4.2.2022 (che aveva annullato la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente ai capi 18), 19) e 20) (tutti afferenti ad illecita cessione d sostanze stupefacenti del tipo cocaina) – non avendo la Corte d’appello nella sentenza impugnata motivato sull’asserita duplicazione delle condotte nei detti capi di imputazione- con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra ( ezione della Corte d’appello di Milano, dichiarandolo inammissibile il ricorso nel resto), in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 23.3.2021, ritenuti assorbiti nel capo 19) i fatti di cui ai capi di imputazione 18) e 20), h rideterminato la pena in anni sei e mesi sei di reclusione ed Euro 50.000,00 di multa, confermando nel resto la sentenza.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassaziong, articolato in due motivi.
Con il primo / deduce ) ex art. 606/ comma 1, lett. b) cod.proc.pen. / l’errata applicazione della legge penale ed ex art. 606 comma 1, lett. e), cod.proc.pen. t la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 (capo di imputazione 19).
Si assume che, a seguito dell’annullamento con rinvio, la Corte d’appello aveva il potere-dovere anche di valutare la corretta qualificazione giuridica dei fatti di reato di cui al capo 19) dell’imputazione ma la motivazione sul punto é omessa. Assume che é viziato il mancato riconoscimento del quinto comma dell’art. 73
d.p.r. 309 del 1990, trattandosi di condotte di c.d. piccolo spaccio.
Con il secondo motivo deduce ex art. 606 ? comma 1, lett. b), cod.proc.pen. l’errata applicazione della legge penale ed i ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. / la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 81 cod.pen.
Si assume che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto inammissibile la richiesta avanzata dalla difesa di continuazione ex art. 81 cod.pen. tra i reati per cui si procede e quelli già giudicati con altre sentenze con le quali il COGNOME er stato condannato per fatti analoghi ì sull’errato presupposto che la difesa non avrebbe formalmente richiesto l’applicazione dell’istituto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso é inammissibile.
Ed invero la questione della qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 é già stata ritenuta inammissibile nella sentenza rescindente e non fa parte quindi delle questioni devolute al giudice del rinvio.
Il secondo motivo é infondato.
Va premesso che al giudice di rinvio non è preclusa, in via di principio, l’applicazione dell’art. 81, comma 2, cod. pen.
La richiesta volta a ottenere che sia riconosciuta l’identità del disegno criminoso può essere, infatti, proposta anche in tale fase di giudizio, in quanto i poter esercitabili dal giudice nel giudizio rescissorio sono gli stessi che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata e possono trovare un limite esclusivamente nelle statuizioni sulle quali si sia eventualmente formato il giudicato parziale, ovvero in quelle concernenti il principio di diritto enunciato dalla Corte d cassazione.( Sez. 6, n. 4921 del 13/03/2000, Rv. 216133).
Nella specie, tuttavia, la censura non si confronta con la sentenza impugnata, laddove la richiesta del riconoscimento della continuazione era stata inserita solo nella proposta di concordato in appello cui il Pg, t nodaveva prestato il consenso.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso l’8 novembre 2023
Il Consigl GLYPH tensore
IL Presidente