Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43728 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43728 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIAREGGIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che la Corte di cassazione, SeZ. 4, con sentenza n. 34626 del 08/09/2021, ha annullato la sentenza emessa dalla Corte d’appello di L’Aquila, disponendo il rinvio alla Corte di appello di Perugia per la determinazione del trattamento sanzionatorio, posto che il giudice di merito aveva operato l’aumento per la contestata recidiva in misura pari alla metà della pena base, in violazione dell’art. 63, comma 4, cod. pen., norma secondo la quale, ove concorrano più circostanze aggravanti ad effetto speciale, la pena deve essere determinata applicando la pena prevista per la circostanza più grave, con facoltà del giudice di aumentarla, in ogni caso, nel rispetto del limite di un terzo.
Pertanto, la Corte di cassazione ha dichiarato irrevocabile l’affermazione della responsabilità dell’imputata per il reato di furto aggravato dalla destrezza e dalla recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale e ha disposto il rinvio in relazione alla facoltà del giudice di merito di disporre l’aumento di pena – posto che concorrono due circostanze aggravanti ad effetto speciale – e alla misura di tale aumento, che non deve comunque essere superiore a un terzo, ai sensi dell’art. 63, comma quarto, cod. pen.
Considerato che, con sentenza del 29 novembre 2022, la Corte d’appello di Perugia, nel giudizio di rinvio, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lanciano, ha rideterminato la pena in anni 2 di reclusione ed euro 700,00 di multa;
Rilevato che avverso la sentenza l’imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 99, 157 e 161 cod. pen., in quanto la recidiva reiterata, che è stata contestata ed applicata, non avrebbe dovuto essere contestata, poiché, come si legge dal casellario, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila aveva dichiarato, con ordinanza del 18/07/2017, l’estinzione della pena e di ogni altro effetto della condanna per l’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, con riferimento a quasi tutti i delitti commessi precedentemente al furto per cui si procede. Pertanto, intervenuta una causa di estinzione dei precedenti reati in data antecedente alla sentenza di annullamento della Corte di cassazione, il giudice del rinvio avrebbe dovuto pronunciare una declaratoria di estinzione del reato di furto, da qualificarsi come furto monoaggravato, per intervenuta prescrizione, previa rideterminazione dei termini.
Considerato che il ricorso è inammissibile.
La sentenza rescindente della Sez. 4, n. 34626 del 08/09/2021, h delimitato l’area del giudizio di rinvio esclusivamente alla problematica affe alla misura dell’aumento di pena ai sensi dell’art. 63, comma quarto, cod. in quanto il giudice di merito, erroneamente’ aveva applicato l’aumento di pe in misura pari alla metà della pena base, in violazione dell’art. 63, comma 4, pen.
Dunque, i punti della sentenza impugnata, relativi alla sussistenza d recidiva e all’applicazione della recidiva, sono rimasti al di fuori dell’area de in quanto la Corte di legittimità ha affermato che la Corte di merito avr dovuto valutare “se e in che misura applicare l’ulteriore aumento per la recid dando per presupposto che la recidiva contestata sussista A.” -e -he debba
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Ne segue che le questioni relative alla sussistenza della recidiva sono or superate dalla sentenza rescindente, posto che l’unica tematica devolut giudizio di rinvio era se effettuare o meno l’aumento di cui all’art.63, quarto, cod. pen.
Sul punto, la Corte di appello di Perugia, quale giudice del rinvio, motivazione congrua ed esente da vizi, insindacabile in sede di legittimit ritenuto che l’ulteriore reato contestato sia sintomatico di una mag pericolosità dell’imputata e, pertanto, è giunta alla determinazione di appl l’aumento di pena di mesi tre di reclusione.
La Corte di cassazione peraltro, richiamando l’art. 624 cod. proc. pen. dichiarato irrevocabile l’affermazione della responsabilità dell’imputata.
Pertanto, anche la tematica inerente alla declaratoria di estinzione del per prescrizione non può essere più dedotta.
I profili di doglianza articolati dalla ricorrente con il ricorso per cas avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia, quale giudice rinvio, avrebbero dovuto essere dedotti o con il ricorso per cassazione4griii -5 -1 avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, o con ricorso straordin ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della C cassazione, Sez. 4, n. 34626 del 08/09/2021.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituziona e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «l abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della c di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento non
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quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente