Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45507 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45507 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Caronia il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Caronia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, che concludono per il rigetto dei ricorsi con la condanna degli imputati al risarcimento del danno ed alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Messina, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione sugli appelli proposti dagli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME e dal Pubblico ministero, ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti del 12 febbraio 2020, che aveva assolto COGNOME NOME per non aver commesso il fatto, ed ha rideterminato la pena nei confronti degli altri due imputati, riducendola ad anni quattro di reclusione ed euro 1.800,00 di multa nei confronti di NOME COGNOME e ad anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1.600,00 di multa nei confronti di NOME COGNOME, con esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 7 I. 12 luglio 1991, n. 203 (ora 416-bis.1 cod. pen.), disponendo la revoca RAGIONE_SOCIALE pene accessorie loro inflitte, con la conferma RAGIONE_SOCIALE statuizioni civili e con la condanna alle spese processuali.
Nei confronti dei ricorrenti COGNOME e COGNOME, nonché del coimputato COGNOME assolto, l’imputazione contestata riguarda il reato di tentata estorsione aggravata dall’essere stata la minaccia avanzata da più persone riunite, avvalendosi del metodo mafioso e per finalità di agevolazione mafiosa (capo A).
La sentenza di assoluzione nei confronti di COGNOME emessa dal Tribunale di Patti era stata riformata dalla Corte di appello di Messina con la sentenza del 17 maggio 2021 che, in accoglimento dei motivi di appello proposti dal Pubblico Ministero, aveva condannato anche il COGNOME, confermando la condanna nei confronti degli altri due imputati.
La Corte di Cassazione, Seconda Sezione, con la sentenza n. 14700 del 10 marzo 2022, ha annullato con rinvio la sentenza di appello per inosservanza dei canoni della motivazione rafforzata rispetto alla posizione di COGNOME, mentre, con riguardo alle posizioni degli imputati COGNOME e COGNOME, ha rilevato che la loro condanna è stata confermata senza una accurata confutazione dei numerosi e non irragionevoli argomenti proposti con i motivi di gravame.
2, In sede di giudizio di rinvio, la Corte di appello di Messina, ritenendo di condividere i rilievi espressi dalla Corte di Cassazione sulle carenze della motivazione della sentenza di appello nei confronti di COGNOME, ne confermava l’assoluzione, mentre nei confronti degli altri due imputati confermava la sentenza di condanna del giudiziuNrimo grado, valorizzando / oltre alle dichiarazioni rese dai coniugi COGNOME NOME, il riscontro offerto dalle intercettazioni del ottobre 2015 di una conversazione intercorsa tra i predetti coniugi ed il loro avvocato (riportata integralmente a pag. 3 della sentenza di primo grado), da cui emergeva il timore del COGNOME di denunciare COGNOME per avere appreso, attraverso la consultazione su un sito web, che un collaboratore di giustizia lo aveva
indicato come un soggetto vicino a “RAGIONE_SOCIALE” palermitana, legato ai fratelli COGNOME.
Da tale conversazione emergeva, quindi, che la iniziale denuncia sporta contro COGNOME per estorsione era dettata dalla paura di chiamare in causa il vero responsabile , da individuarsi nel citato COGNOME.
In estrema sintesi, secondo la Corte di appello di Messina, le dichiarazioni rese dai predetti coniugi dovevano ritenersi attendibili perché, dopo essere stati messi alle strette dagli investigatori, avrebbero deciso di dire la verità, attribuendo a COGNOME la responsabilità per la richiesta estorsiva, ridimensionando il ruolo di COGNOME, risultato estraneo ai fatti.
La richiesta estorsiva veniva ravvisata nella prospettazione da parte di COGNOME della necessità di versare cinquantamila euro per poter conservare l’aggiudicazione dell’appalto oggetto di una contesa giudiziaria davanti alla giurisdizione amministrativa, giustificata dal fatto che la ditta concorrente aveva già versato detta somma destinata in parte a corrompere dei funzionari comunali ed in parte a favore di una persona indicata come “la signorina” con un fratello detenuto, identificata in NOME COGNOME, sorella di NOME COGNOME, coinvolto nella strage di Capaci.
L’appalto dei lavori pubblici bandito dal Comune RAGIONE_SOCIALE Mistretta era stato dapprima aggiudicato ad una ditta concorrente (RAGIONE_SOCIALE, ma con la sentenza del 3 agosto 2015 il Tar aveva deciso di aggiudicarlo provvisoriamente alla ditta di COGNOME (RAGIONE_SOCIALE).
Con sentenza del 25 febbraio 2016 (dep. 15 aprile 2016) la RAGIONE_SOCIALE, in accoglimento dell’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, ordinava una nuova rivalutazione dei punteggi)ca -L 9eguito dell’ultimo atto istruttorio, il 6 settembre 2016 la gara era definitivamente aggiudicata alla RAGIONE_SOCIALE appellante.
Il tentativo di estorsione di cui al capo A) si colloca cronologicamente nell’intervallo che va dal 3 agosto a fine settembre del 2015, seguendo un percorso che, partendo dalla iniziativa del COGNOME e della sua consorte, raggiunge la COGNOME, che coinvolge un suo nipote, NOME COGNOME, e, tramite questi anche il COGNOME, incaricato inizialmente di aiutare i coniugi COGNOME a sciogliere i nodi buro cratici ostativi all’aggiudicazione della gara e, a parere del COGNOME, frapposti dall’ente territoriale di proposito.
Sennonché, all’incontro con NOME, il predetto coimputato si mostrava all’oscuro di tutto e non sollecitava alcun pagamento ma invitava il NOME a seguire le procedure legali; da qui ne scaturiva la sua assoluzione dal concorso nel reato di tentata estorsione.
Seguivano gli incontri del COGNOME con COGNOME, durante i quali quest’ultimo ribadiva, al contrario, che per risolvere ogni questione per l’aggiudicazione dell’appalto era necessario pagare quanto sopra specificato.
I rapporti tra NOME e COGNOME si interrompevano nell’ottobre del 2015 e la vicenda non avrebbe avuto più alcun seguito perché la CGA (che svolge le funzioni del Consiglio di Stato nella Regione RAGIONE_SOCIALE) riformava la decisione del TAR, prima favorevole al NOME, e revocava l’aggiudicazione dell’appalto alla sua ditta.
La sentenza impugnata, oltre a confermare l’assoluzione del COGNOME, ha anche escluso nei confronti di COGNOME e COGNOME l’aggravante contestata di cui all’art. 7 della I. n.203/91 per carenza della prova che il fatto fosse stato commesso per agevolare l’associazione mafiosa operante nella zona nebroidea.
Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso COGNOME articolando i tre motivi di seguito sintetizzati.
3.1. Il primo motivo si sviluppa attraverso plurimi argomenti.
Con un primo ordine di argomenti deduce la violazione di legge in relazione all’art. 627 cod. proc. pen., avendo la Corte di appello ricalcato gli stessi vizi motivazionali che erano stati causa dell’annullamento disposto dalla Cassazione, sotto plurimi profili.
Il primo è dato dal superamento della rilevata inattendibilità dei denunzianti, portatori di un interesse comune a quello degli imputati, essendosi rivolti di loro iniziativa alla COGNOME e poi al COGNOME con l’intento di risolvere le pastoie burocratiche che si frapponevano alla esecuzione dell’appalto e che li aveva animati sin dall’inizio. L’ipotesi che l’accordo inizialmente corruttivo si fosse trasformato in una estorsione è stata sostenuta senza una adeguata motivazione per l’inconsistenza dell’elemento cardine rappresentato dalla minaccia, che viene ad essere argomentata sulla base di una lettura contrapposta a quella tracciata dalla sentenza della Corte di Cassazione.
Si rappresenta, inoltre, che le intercettazioni si presentavano / secondo la valutazione fattane dal Giudice di primo grado / “distoniche” rispetto all’ipotesi di una estorsione, come anche la versione dei fatti della COGNOME NOME sull’assenza di coercizioni o minacce, essendo più coerenti con l’ipotesi di una truffa, nel senso che i coniugi COGNOME avrebbero maturato il convincimento che COGNOME e COGNOME volessero truffarli “profittando della loro dabbenaggine” (il virgolettato è tratto dalla motivazione della sentenza della Corte di Cassazione).
Altro punto immotivatamente trascurato, ugualmente segnalato dalla Cassazione come rilevante, è dato dal disinteresse manifestato da COGNOME a risolvere la vicenda, atteso che i tre incontri avuti con NOME sono sempre stati occasionati
dall’iniziativa di NOME stesso, unico interessato a definire la questione amministrativa che lo riguardava, e si sarebbero interrotti con il suo disinteresse ancor prima che la RAGIONE_SOCIALE ,con la decisione del 25 febbraio 2016 aveva poi revocato l’aggiudicazione dell’appalto assegnata alla ditta del RAGIONE_SOCIALE con la sentenza del TAR del 3 agosto 2015.
Con un secondo ordine di argomenti si censura il riferimento alla minaccia implicita desunta dall’appartenenza ad una associazione mafiosa di COGNOME e dalla destinataria finale RAGIONE_SOCIALE somme di denaro, COGNOME NOME, che sottintende l’eventualità di attentati, perché oltre ad essere contradetta dalle modalità e tempi degli incontri con COGNOME, è smentita dalla stessa sentenza rescissoria laddove ha escluso l’aggravante mafiosa, rimarcando che COGNOME è stato assolto dal reato di cui all’art. 416-bis cod.pen.
Con il terzo ordine di argomenti deduce violazione di legge in relazione all’art. 49 cod. pen. in rapporto alle nozioni di reato impossibile e desistenza volontaria, sull’aggravante del secondo comma dell’art. 629 cod.pen. e sulla qualificazione giuridica dei fatti al più come truffa o tentativo di corruzione. Si evidenzia come tali temi siano rimasti del tutto inesplorati ma che, proprio perché assorbiti dal precedente annullamento, andavano doverosamente considerati, sotto il profilo dell’impossibilità da parte di COGNOME e COGNOME di incidere sulle sorti del procedimento pendente davanti al Giudice amministrativo per l’aggiudicazione dell’appalto, non più nei poteri del Comune di Mistretta. Si ribadisce che il reato non avrebbe potuto mai consumarsi perché il COGNOME non aveva titolo per vincere l’appalto, non l’ha vinto e neppure lo ha avuto provvisoriamente aggiudicato.
Sotto il profilo della desistenza volontaria, si osserva che COGNOME non ha mai cercato o sollecitato un incontro con NOME ancor prima che la Corte di Giustizia Amministrativa della Regione RAGIONE_SOCIALE revocasse l’aggiudicazione dell’appalto perché le condotte sono cessate ben prima che il progetto si rivelasse irrealizzabile.
Mentre con riferimento all’aggravante RAGIONE_SOCIALE persone riunite si era rilevato che le persone offese non avrebbero percepito un operare congiunto di entrambi gli imputati.
3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alle statuizioni civili essendo del tutto assente il danno risarcibile poiché il reato è rimasto fermo al livello di mero tentativo incompiuto per il mancato accaparramento dell’appalto.
3.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla recidiva contestata a COGNOME che avrebbe dovuto essere esclusa essendo il precedente a suo carico sopravvenuto rispetto all’epoca di commissione del reato.
3.4. Con il quarto e quinto motivo il ricorrente censura la motivazione per la mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e per l’eccessività della pena inflitta.
Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso NOME COGNOME articolando i motivi di seguito sintetizzati.
4.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione rispetto alle sollecitazioni della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione per una puntuale confutazione “dei numerosi e niente affatto irragionevoli argomenti proposti con i motivi di gravame…” rispetto agli stessi punti che sono stati evidenziati nei motivi di ricorso di COGNOME, cui si rimanda, e che è mancata nuovamente anche nel giudizio di rinvio.
4.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’assenza di minacce o violenze da parte di NOME COGNOME per l’inconfigurabilità di una minaccia tacita o ambientale, considerato che come rilevato dalla sentenza di annullamento, la Corte di appello ipur procedendo formalmente a nuova escussione RAGIONE_SOCIALE fonti dichiarative non ha valorizzato neppure un segmento di tali prove dirette, ignorandole del tutto, e lo stesso ha fatto la Corte in sede di giudizio di rinvio.
4.3. Con il terzo motivo deduce vizio della motivazione in relazione alla omessa confutazione dei motivi di appello con i quali si censurava la contraddittorietà della prova sulla richiesta estorsiva, per l’assenza di minacce e per la finalità corruttiva del richiesto pagamento, in relazione alle versioni altalenanti rese dalle persone offese, in particolare quelle rese in data 21 e 25 settembre 2015 in cui si chiarisce che il pagamento serviva per corrompere i funzionari comunali che avrebbero dovuto assicurare l’aggiudicazione definitiva dell’appalto.
4.4. Con il quarto motivo deduce vizio della motivazione in relazione all’omessa disamina RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di COGNOME NOME, già censurata dalla Cassazione, riscontrata anche nella nuova sentenza del Giudice di rinvio, che contraddicono l’ipotesi della coercizione intimidatoria e che sono state superate attraverso una sottovalutazione ingiustificata dell’originario intento corruttivo, che secondo la Corte di merito – in aperto contrasto con la sentenza di annullamento – sarebbe ininfluente rispetto alla differente piega assunta poi dalle richieste avanzate con l’implicito richiamo alla mafiosità di COGNOME e della beneficiaria COGNOME.
4.5. Con il quinto motivo deduce vizio della motivazione in relazione alla rilevata inattendibilità intrinseca RAGIONE_SOCIALE parti civili per i contrasti emersi in di mento rispetto alle dichiarazioni rese in sede di indagini e per le contraddizioni tra le rispettive versioni rese da COGNOME COGNOME.
Sul punto la sentenza emessa nel giudizio di rinvio ha valorizzato il timore di COGNOME emerso da una intercettazione del colloquio con il proprio avvocato, ma non ha considerato l’inequivocabile esclusione di minacce da parte della COGNOME / che ha spiegato che la propria iniziale reticenza era dovuta solo al rapporto di amicizia che la legava a COGNOME.
4.6. Con il sesto motivo deduce vizio della motivazione in relazione alla rilevata inattendibilità RAGIONE_SOCIALE parti civili alla luce dell’intervenuta assoluzione di cenzo COGNOME, il cui concorso nell’estorsione era stato basato sulle accuse mosse da entrambe le parti civili che avevano inizialmente attribuito a COGNOME la richiesta di pagare cinquantamila euro ed assumere alcuni operai al fine di “comprare la gara”.
4.7. Con il settimo motivo deduce vizio della motivazione in relazione al nono motivo di appello circa il ruolo marginale della RAGIONE_SOCIALE COGNOME e sulla eventuale desistenza volontaria o dg,recesso attivo ex art. 56 cod.pen.
4.8. Con l’ottavo motivo deduce vizio della motivazione in relazione all’aggravante del secondo comma dell’art. 629 cod. pen. RAGIONE_SOCIALE persone riunite, non avendo mai COGNOME agito insieme a COGNOME, e tenuto conto che, nell’unico episodio in cui NOME COGNOME aveva dichiarato di avere ricevuto una minaccia, la COGNOME non era presente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I plurimi motivi di ricorso con cui entrambi i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. sono fondati, avendo la Corte di appello nel giudizio di rinvio ricalcato gli stessi vizi motivazionali che erano sta causa dell’annullamento disposto dalla Corte di Cassazione.
Come è noto, secondo la pacifica e consolidata giurisprudenza di legittimità, la sentenza rescindente vincola il giudice di rinvio unicamente all’osservanza dei princìpi di diritto affermati nel caso deciso, ma nel caso di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio, con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza/ordinanza è stata annullata, con il limite, tuttavia, di non fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 37407 del 06/11/2020, Tamburrino, Rv. 280660).
Va, poi, ricordato che, essendo il giudice stesso tenuto a compiere anche eventuali atti istruttori necessari per la decisione (tra le altre, Sez. 5, n. 33847 d 19/04/2018, Cesarano, Rv. 273628) , non è vincolato né condizionato dalle possibili
valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando a lui solo il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti da emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore RAGIONE_SOCIALE relative fonti di prova (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264861), con il solo limite, già evidenziato, di non basare la decisione sugli stessi argomenti logici ritenuti viziati, ma potendo confermare il medesimo epilogo decisorio del provvedimento annullato sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità (cfr., Sez. 2, n. 1726 del 05/12/2017, COGNOME, Rv. 271696; Sez. 4, n. 2044 del 17/03/2015, S., Rv. 263864).
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata riproduce esattamente la stessa linea argomentativa già valutata come viziata e carente in sede di annullamento, senza fornire una puntuale risposta ai rilievi della sentenza rescindente sui diversi aspetti problematici già evidenziati in quella decisione.
In primo luogo, va osservato che la sentenza rescindente aveva rilevato che «a ricostruzione dei fatti operata nel doppio grado di giudizio di merito valorizza soprattutto il contenuto degli atti a contenuto probatorio (in divenire) formatisi nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari; mentre scarsa o nessuna rilevanza viene attribuita alla prova dichiarativa, formatasi in contraddittorio nel corso della istruzione dibattimentale, rinnovata in appello col nuovo esame RAGIONE_SOCIALE persone ritenute offese, senza che gli effetti euristici di tale rinnovazione abbiano punto impressionato la Corte di merito, tanto da non lasciarne traccia nella motivazione della sentenza ».
Sotto tale primo essenziale profilo, va rilevato che il medesimo vizio si ritrova ripetuto nuovamente nella sentenza rescissoria, essendo mancata una valutazione accurata RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese in sede di rinnovazione istruttoria, in particolare rispetto alle affermazioni dell’appellante secondo cui la testimonianza resa dalla COGNOME avrebbe escluso la stessa possibilità di ricostruire la vicenda in termini di estorsione seppure tentata, per avere costei ribadito la propria amicizia con la COGNOME e la finalità corruttiva e non estorsiva della richiesta di denaro da parte del COGNOME, quale intermediario del consigliere del Comune di Mistretta, NOME COGNOME.
Altro rilievo ignorato dalla sentenza rescissoria è quello relativo alla evidenziata assenza di prove della riferita circostanza da parte di COGNOME, che l’RAGIONE_SOCIALE, ovvero la ditta risultata aggiudicataria dell’appalto prima dell’annullamento disposto dal TAR, avrebbe già versato «(non è chiaro nelle mani di chi) la somma di euro 50.000,00, di cui 35.000 avrebbero raggiunto l’indirizzo di una anziana signora, che vantava parentele mafiose, ed i restanti 15.000 sarebbero stati indirizzati verso funzionari dell’amministrazione RAGIONE_SOCIALE Mistretta ».
Nella sentenza di annullamento era stato evidenziato come di tale prospettazione il processo non aveva offerto alcuna conferma, più precisamente «nel senso che nessuno è stato nemmeno sentito per confermare tale ipotesi, asseverame o smentirne l’autenticità, talché non può affatto escludersi, si sosteneva con í motivi di gravame, che la “novella” fosse frutto della fantasia del COGNOME, che intendeva così indurre l’imprenditore doglioso a versare una cospicua somma di denaro in suo favore ».
A fronte di tale vuoto probatorio, nel giudizio di rinvio sarebbe stato necessario fornire una risposta adeguata, anche al fine di giustificare la ricostruzione della vicenda in termini di richiesta estorsiva piuttosto che come una prospettazione soltanto fraudolenta.
Si deve ricordare che il criterio distintivo tra il delitto di estorsione median minaccia e quello di truffa cd. vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, comma 2, n.2, cod. pen. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall’agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all’azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l’esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all’agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell’alternativa ineluttabile di subire l spossessamento voluto dall’agente o di incorrere nel danno minacciato (cfr. Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492).
Ciò in considerazione anche della rilevata assenza di minacce, mai esplicitate e neppure chiarite dalle persone offese, essendo differente il timore di denunciare un soggetto che si reputa mafioso – emerso dalla intercettazione del 5 ottobre 2015 (Rit 955/15 prog.) richiamata della conversazione avvenuta a bordo dell’autovettura tra i coniugi COGNOME appena dopo il terzo incontro con COGNOME dal timore che deriva dalla richiesta di denaro e dall’eventuale rifiuto di pagare la somma richiesta in mancanza di una puntale descrizione RAGIONE_SOCIALE modalità con cui questa è stata avanzata e del suo preciso scopo, considerato che l’aggiudicazione dell’appalto era oggetto di un contenzioso ancora pendente davanti agli organi della giustizia amministrativa e che la mancata adesione da parte del COGNOME alla proposta di COGNOME non è mai stata accompagnata da sollecitazioni o pressioni da parte di quest’ultimo, sempre compulsato per iniziativa dello stesso COGNOME, mosso da palesi intenti corruttivi secondo la stessa ricostruzione della vicenda fatta propria dal Giudice di rinvio.
Del tutto apparente è la motivazione con cui nel giudizio di merito, compreso quello di rinvio, è stata sminuita la rilevanza dell’intento corruttivo che aveva
mosso i coniugi COGNOME a fronte della ricostruzione della vicenda in termini di richiesta estorsiva,senza un puntuale confronto con le dichiarazioni rese dalle persone offese sulle finalità del pagamento loro prospettato da COGNOME e da COGNOME.
Con riguardo alla posizione dei due ricorrenti COGNOME e COGNOME la sentenza rescindente aveva chiaramente messo in evidenza la stretta correlazione con la posizione del COGNOME, dovendosi chiarire in che modo a fronte della emersa estraneità del predetto coimputato – in ragione dell’ignoranza da questi palesata della proposta avanzata dal COGNOME, della non condivisione di tale proposta al momento della comunicazione e dell’invito a non tenerne conto e a seguire invece i consigli tecnici offerti in prima persona – sia stato possibile superare l’obiezione difensiva dell’assoluta anomalia di una richiesta estorsiva avanzata in modo indiretto da parte del Lo Re, attraverso cioè l’invito a rivolgersi al COGNOME per risolvere la problematica insorta presso il Comune di Mistretta per effetto della sentenza del TAR che aveva modificato l’aggiudicazione dell’appalto in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Si tratta di rilievi che non hanno trovato risposta nella motivazione della sentenza di rinvio che di fatto ha reiterato quelle stesse argomentazioni valutate come illogiche nella sentenza di annullamento.
Nella sentenza di annullamento si rimarcava la carenza di motivazione con un passaggio molto incisivo che è opportuno qui riportare testualmente, essendosi osservato che era «mancata nella motivazione della sentenza impugnata, la confutazione di tutti i seri argomenti di censura versati dalle difese di COGNOME e COGNOME, in ordine alla ricorrenza -nella concreta fattispecie- degli elementi costitutivi de delitto di estorsione contestato nella forma tentata ed aggravata da un metodo mafioso, non meglio delineato, che nella motivazione di merito ha evidentemente tenuto luogo di una minaccia assente. Non è dato infatti comprendere quale fosse il male ingiusto prospettato, anche perché la esclusione dall’appalto non era certo nella potestà del Comune di Mistretta, tantomeno del RAGIONE_SOCIALE o di COGNOME, in quanto legata solo alle vicende processuali amministrative attivate con ricorso dello stesso COGNOME e proseguite poi con l’impugnazione proposta dalla ATI resistente in primo grado ».
Ciò vale anche per quanto osservato con riguardo al vaglio dell’attendibilità intrinseca RAGIONE_SOCIALE persone offese, i coniugi COGNOME, che per le versioni contrastanti e mutevoli rese nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini e per il loro palesato iniziale intento corruttivo, avrebbe imposto un maggiore rigore nella disamina accurata RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dagli stessi rese non solo nella fase RAGIONE_SOCIALE indagini, ma soprattutto per i chiarimenti forniti nel corso dell’istruttoria dibattimentale.
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Non è stato neppure chiarito se la richiesta di denaro da parte di COGNOME fosse stata accompagnata da minacce di ritorsioni riconducibili ad una associazione mafiosa e ricollegate all’esecuzione dell’appalto, o piuttosto se la prospettazione di pagare i funzionari corrotti e l’associazione mafiosa di riferimento fosse stata rivolta dal predetto imputato come intermediario di altri soggetti direttamente interessati alla consegna del denaro per assicurare il conseguimento definitivo dell’appalto da parte dell’RAGIONE_SOCIALE facente capo al NOME.
Nella sentenza rescindente si era, infatti, sollecitata una risposta anche su tale aspetto i strettamente legato con la circostanza che non era stato Lo Re a prendere l’iniziativa per organizzare incontri con il COGNOME e che mai era stata riscontrata una sua diretta attività di pressione o sollecitazione volta a conseguire il denaro, anche quando il COGNOME aveva smesso di cercarlo allo scemare del suo interesse “corruttivo”.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE precedenti considerazioni si impone l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e NOME COGNOME in ordine al delitto contestato al capo A), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina perché proceda a nuovo giudizio sui profili critici segnalati, colmando nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito – le rilevate lacune della motivazione.
Tali carenze di motivazione devono essere colmate attraverso una puntuale analisi RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dalle persone offese in sede di istruttoria dibattimentale, fatto salvo il potere di rinnovarne l’esame per chiarire eventuali dubbi, procedendo ad una nuova valutazione dell’intero compendio probatorio, valorizzando ogni elemento utile per la ricostruzione della vicenda.
I residui motivi di ricorso, afferenti al ruolo marginale della COGNOME, alla sus sistenza dell’aggravante RAGIONE_SOCIALE persone riunite, al trattamento sanzionatorio ed alle statuizioni civili, restano evidentemente assorbiti dalla decisione di annullamento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione o della Corte di appello di Messina.
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.1 28 settembre 2023