Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16440 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16440 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Pontedera il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 21/12/2021 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il prpvvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 dicembre 2021, la Corte di appello di Firenze – all’esito del giudizio di rinvio disposto con sentenza n. 2345 del 2019 cella Quarta sezione di questa Corte, limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena – ha confermato, per quanto qui rileva, la sentenza del 11 ol:tobre 2013, con la quale il Gip del Tribunale di Livorno aveva condannato COGNOME NOME, in relazione al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in concorso
71-c
con NOME, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, e fuori dalle ipotesi previste dall’art. 75 dello stesso decreto, detenuto ai fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso complessivo di grammi 4,5 lordi, del tipo hashish del peso complessivo di grammi 159,3, del tipo marijuana del tipo complessivo di grammi 5,28.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, censurando, con un unico motivo di doglianza, l’erronea applicazione degli artt. 164, 168, cod. pen,, nonché 597 e 627 cod. proc. pen. Il ricorrente sottolinea come sia stata erroneamente ritenuta l’inammissibilità dei motivi aggiunti; inammissibilità che non potrebbe trovare causa nel disposto dell’art. 627 cod. pen. Dall’analisi dei motivi aggiunti, sarebbe emerso il cambio di vita dell’imputato, dimostrato dal fatto che lo stesso aveva trovato un posto di lavoro stabile e si era astenuto dall’uso di sostanze psicotrope. Tali elementi avrebbero dovuto portare a formulare una prognosi favorevole ex art. 164 cod. pen., ma l’erroneità della decisione si fonderebbe, in ogni caso, nell’avere operato una reformatio in peius, non consentita dalla legge, posto che la Corte di appello avrebbe violato il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale la revoca del beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste dal comma 2 dell’art. 168 cod. pen., implica un giudizio concreto sull’indole e sulla gravità del reato, rispetto al quale l’imputato dovrebbe essere posto nella condizione di difendersi, cosa che, nel caso di specie, non sarebbe avvenuta. In ogni caso, la reiterazione del beneficio già concesso precedentemente sarebbe stata possibile alla luce di un complessivo giudizio sulla personalità del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Quanto alla dichiarata inammissibilità dei motivi aggiunti, deve rilevarsi la correttezza di quanto statuito dalla Corte di appello in sede di rinvio, costituendo dato pacifico il fatto che nel corso del giudizio di rinvio è preclusa la possibilità presentarne. Infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 624, comma 1, e 627, cod. proc. pen., l’oggetto del giudizio di rinvio è limitato alla parte dell sentenza di appello che è·stata annullata e, dunque, alla trattazione dei motivi di appello già proposti afferenti a tale parte, che non possono essere in alcun modo integrati.
Con riguardo, poi, alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, la motivazione resa dalla Corte di appello risulta logicamente coerente – a fronte di mere asserzioni difensive di segno contrario – perché riscontra una
completa indifferenza dell’imputato rispetto al beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso a seguito di una prima condanna per fatti analoghi rispetto a quelli in contestazione. Si specifica in sentenza che il reato oggetto del presente procedimento non si appalesa come un fatto isolato, posto che, dal certificato penale, risulta che l’imputato sia stato condannato in altre occasioni per reati di analoga natura, rispettivamente il 15/01/2016 e il 30/05/2016; pertanto è corretta la prognosi negativa sulla personalità del soggetto, che non permette di ritenere che lo stesso si astenga in futuro dalla commissione di ulteriori reati.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, l’inciso relativo alla necessità di revocare il beneficio già concesso con la sentenza passata in giudicato il 26/06/2016 è estraneo alla ratio decidendi della sentenza in esame. Infatti, dal dispositivo della stessa, risulta che la Corte di appello si è limitata a confermare il diniego già precedentemente espresso, mentre il richiamo alla precedente sentenza ha la funzione di un mero monito all’Ufficio di Procura perché tenga in considerazione tale ulteriore circostanza, eventualmente in sede esecutiva, rispetto a quel diverso procedimento.
In ogni caso, neanche con il presente ricorso si adducono ragioni idonee a fondar:e la concessione del beneficio, perché gli elementi richiamati dalla difesa si sostanziano in asserzioni sprovviste di fondamento, per la loro assoluta genericità. E deve ricordarsi che, in tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l’onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più purti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, .gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice ci individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (ex plurimis, Sez. 2, n. 21432 del 15/03/2023, Rv. 284718; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Rv. 281112).
2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.QM.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favcre della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/01/2024