Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 36140 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36140 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BERNALDA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MATERA il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso per COGNOME NOME NOME COGNOME; per l’inammissibilità del ricorso per COGNOME NOME e per l’accoglimento con rinvio per COGNOME NOME e COGNOME NOME.
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di BARI in difesa di COGNOME NOME, NOME si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di POTENZA in difesa di NOME
NOME che si riporta a quanto già dichiarato dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME del foro di POTENZA.
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa di NOME COGNOME che insiste nell’accoglimento del ricorso e annullamento della sentenza.
E’ presente l’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME del foro di POTENZA in difesa di NOME che insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di VALLO COGNOME NOMENIA in sostituzione ex art. 102 c.p.p., per delega orale, dell’avvocato COGNOME NOME del foro di SALERNO in difesa di COGNOME NOME che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 10/06/2022, la Corte di appello di Potenza ha confermato, in relazione alla posizione degli odierni ricorrenti, la sentenza eme il 04/06/2021 dal GUP presso il Tribunale di Potenza e con la quale: NOME COGNOME era stato condannato alla pena di anni quattordici di reclusione, pr unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione e ritenuto più gra reato contestato ai sensi dell’art.74, commi 1-4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.3 NOME era stato condannato alla pena di anni otto di reclusione, prev unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione e ritenuto più gra reato contestato ai sensi dell’art.74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.3 NOME COGNOME era stato condannato alla pena di anni otto di reclusione, pre unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione e ritenuto più gra reato contestato ai sensi dell’art.74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.3 NOME COGNOME era stato condannato alla pena di anni due e mesi sette reclusione ed € 6.000,00 di multa in relazione al reato previsto dall’art.73, com 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; COGNOME era stato condannato alla pena anni cinque di reclusione ed € 27.000,00 di multa, previa unificazione dei rea sotto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il reato contestato al 44) ai sensi dell’art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza n.28029/2023, ha disposto l’annullamento della sentenza nei confronti dei suddetti ricorrenti, rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.
In particolare:
in relazione alla posizione del COGNOME, la Corte ha ritenuto fondato l’ot motivo di ricorso, in punto di corretta determinazione della pena base, atteso il giudice di prime cure – con valutazione confermata da quello di appello – ave determinato la pena base stessa nel massimo edittale (anni ventiquattro) riferimento all’ipotesi prevista dall’art.74, comma 1, T.U. stup., pure in pres del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sul contestate aggravanti e senza comunque fornire adeguata motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio;
in relazione alla posizione di COGNOME e NOME COGNOME, la Corte h ritenuto parzialmente fondato il secondo motivo di ricorso con specifico riferiment alla circostanza aggravante prevista dall’art.74, comma 4, T.U. stup., ravvisan una carenza motivazionale in ordine al necessario coefficiente di prevedibili occorrente in relazione al disposto dell’art.59, comma 2, cod.pen;
in relazione alla posizione di NOME COGNOME, la Corte ha ritenuto fond il secondo motivo di ricorso, nel quale era stata dedotta l’assenza di motivazi in ordine ai presupposti per la riqualificazione del fatto ascritto sotto la sp quello previsto dall’art.73, comma 5, T.U. stup., pur in presenza di indici fat astrattamente valorizzabili in tal senso;
in relazione alla posizione di COGNOME, la Corte ha ritenuto fondato primo motivo di ricorso; avendo il giudice di appello omesso un adeguato approfondimento sull’identificazione del ricorrente nel soggetto chiamato ‘NOMENOME, risultando altresì carente una motivazione in ordine agli elementi avevano consentito di risalire alla quantità e alla qualità degli stupefa (motivazione neanche integrabile per relationem con quella del giudice di primo grado contenendo la stessa, su tale specifico punto, solo argomentazioni vaghe insufficienti); ha altresì ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, att mancata indicazione del percorso logico-giuridico seguito in ordine alla presenz di principio attivo nelle sostanze e la conseguente non applicazione del principio base al quale, in ottemperanza al canone del favor rei, in caso di mancata prova in ordine alla quantificazione del principio attivo, tale carenza doveva risolver favore dell’imputato; ha quindi ritenuto assorbito l’esame degli ulteriori motiv ricorso, attinenti al trattamento sanzionatorio
La Corte ha pertanto disposto l’annullamento con rinvio per NOME COGNOME, limitatamente al trattamento sanzionatorio, per NOME nonché per NOME e NOME limitatamente all’aggravante prevista dall’art.74, comma 4, T.U. stup. e per NOME COGNOME, in ordine alla eventu applicazione dell’ipotesi prevista dall’art.73, comma 5, T.U. stup..
La Corte di appello di Salerno, decidendo in sede di rinvio, ha rilevato, riferimento alle suddette posizioni:
in ordine alla posizione del COGNOME che – attesa la positiva valutazione comportamento processuale, avendo lo stesso fornito un apprezzabile contributo in ordine alla ricostruzione dei fatti e alla responsabilità dei correi – la pena potesse essere rideterminata in anni dodici, mesi due e giorni venti di reclusio partendo dalla pena base (per il reato previsto dall’art.74, comma 1, T.U. st di anni venti, ridotta di un terzo per le già concesse attenuanti gener c7, aumentata per la continuazione per i reati scopo ad anni diciotto e mesi quatt reclusione (entità in relazione alla quale è stato ritenuto formato il giudic diminuita alla predetta misura finale per la riduzione conseguente alla scelta Ì GLYPH rito;
in ordine alla posizione di NOME COGNOME e NOME COGNOME, la Cor territoriale ha ritenuto che l’aggravante prevista dall’art.74, comma 4, T.U. s
andasse esclusa, ma che la relativa esclusione non comportasse alcun riverbero sul trattamento sanzionatorio, atteso che agli imputati erano comunque già stat concesse dal GUP le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla predett aggravante; dovendosi altresì escludere che la mancata applicazione dell’aggravante comportasse alcun effetto sulla dosimetria della pena base;
in ordine alla posizione del COGNOME, la Corte ha esposto che – sulla base contenuto delle intercettazioni – il prezzo di cessione della sostanza di tipo ha pattuita dall’acquirente COGNOME con un terzo (€ 250,00) non corrispondeva a quel versato dallo stesso COGNOME al COGNOME per l’intera fornitura pari a un chilogr di stupefacente; desumendosi quindi l’insussistenza dei presupposti pe l’applicazione della fattispecie prevista dall’art.73, comma 5, attesa la qua della sostanza trattata e la non occasionalità della condotta;
in ordine alla posizione di COGNOME, la Corte territoriale ha ritenuto sussistessero dubbi in ordine all’identificazione tra l’imputato e il sog menzionato nelle conversazioni intercettate con il nome di ‘NOMENOME, sulla base vari elementi di prova, tra cui le dichiarazioni rese dal COGNOME in se interrogatorio nonché il riferimento, operato in colloquio in cui una delle parti identificata in ‘NOMENOME alla città di Altamura, ove il COGNOME era residen relazione agli specifici fatti ascritti al ricorrente, la Corte territoriale ha sussistenti adeguati elementi di prova sulla base delle risultanze d intercettazioni telefoniche, dal tenore delle quali doveva altresì essere ded l’efficacia drogante delle sostanze di cui si faceva menzione; esponendo altre come gli episodi in oggetto non potessero essere inquadrati nella fattispec prevista dall’art.73, comma 5, T.U. stup., attesa la cadenza ravvicinata de vendite (tale da dimostrare una importante disponibilità di sostanze l’eterogeneità dello stupefacente e, in ogni caso, la comprovata capac dell’imputato di spostarsi in diverse Regioni al fine di procurarsi la droga d aveva rifornito il COGNOME; la Corte ha infine ritenuto infondate le doglianze ine al trattamento sanzionatorio, confermando quindi integralmente la sentenza di primo grado. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Avverso la predetta sentenza hanno presentato distinti ricorsi p cassazione NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, tramite i propri difensori.
Il ricorso del COGNOME si fonda su un unico motivo, nel quale è stata dedot in relazione all’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la violazione degli 599bis e 627 cod.proc.pen. per avere ritenuto non consentito alle parti concordare in ordine all’accoglimento dei motivi di appello in sede di giudizio rinvio; rigetto motivato dalla Corte territoriale sulla base del passaggio in giudi
della sentenza di condanna in ordine al trattamento sanzionatorio applicato per reati satellite; ha quindi richiamato l’orientamento di questa Corte in base al q il concordato sull’accoglimento del motivo di appello è esperibile anche in sede giudizio di rinvio, deducendo – altresì – come l’annullamento disposto in sede legittimità in relazione al reato principale determini comunque l’impossibilità passaggio in giudicato in relazione ai reati unificati sotto il vincolo continuazione; deducendo, quindi, come dovesse ritenersi pienamente ammissibile una proposta di concordato fondata anche sulla riduzione della pena irrogata per i reati satellite.
Il ricorso di NOME si fonda su un unico motivo, nel quale è st dedotta – ai sensi dell’at.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la viola dell’art.624 cod.proc.pen., per non essersi il giudice del rinvio uniformato decisione di annullamento.
Ha dedotto che, dopo avere escluso la circostanza aggravante prevista dall’art.74, comma 4, T.U. stup., la Corte territoriale non aveva operato alc riduzione della pena per il reato non aggravato; pur avendo la sentenza annullamento rilevato che tale circostanza aveva influito nella determinazion della pena base e ciò pur essendo la circostanza medesima stata ritenut subvalente rispetto alle attenuanti generiche; ritenendo quindi che, in presen dell’esclusione suddetta, la Corte avrebbe dovuto necessariamente rideterminare la pena prevista per il reato più grave, in relazione al disposto dell’art.74, c 2, T.U. stup..
Il ricorso di NOME COGNOME si fonda su un unico motivo, nel quale è st dedotta – ai sensi dell’at.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la viola dell’art.624 cod.proc.pen., per non essersi il giudice del rinvio uniformato decisione di annullamento; il tutto sulla base di argomentazioni in punto di dir del tutto coincidenti con quelle spiegate nel ricorso proposto da NOME COGNOME
Il ricorso del COGNOME si fonda su tre motivi.
Con il primo motivo è stata dedotta – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett ed e), cod.proc.pen. – la violazione di lege e la contraddittorietà della motivaz in punto di mancato rispetto dell’obbligo di uniformarsi alla decisione annullamento, ai sensi dell’art.627 cod.proc.pen..
Ha dedotto che la sentenza di annullamento avrebbe demandato al giudice del rinvio unicamente di stabilire se il dato quantitativo della sostanza stupefac fosse compatibile con il fatto di lieve entità, ferma restando la circostanza ritenere certa e dimostrata – che il prezzo della sostanza medesima ceduta d COGNOME al COGNOME fosse stato di C 250,00; ha quindi dedotto che il giudic rinvio avrebbe violato i limiti del sindacato fissati dalla Suprema Co riqualificando il fatto e stabilendo che il prezzo suddetto fosse, invece, quello
stupefacente ceduto dal COGNOME all’avventore, giungendo quindi a un modificazione in peius della contestazione.
Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’at.606, comma 1, lett.c cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 521 e 522 cod.proc.pen..
Ha dedotto che il giudice di rinvio avrebbe operato una modifica della contestazione, con conseguente violazione del principio di correlazione tra accus e sentenza, giungendo a una mutazione del fatto ascritto, in termini peralt contraddittori rispetto al tenore della conversazione del 31/10/2019, costitue l’unica fonte probatoria del fatto ascritto.
Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett cod.proc.pen. – la contraddittorietà e illogicità della motivazione nonch travisamento della prova, in relazione all’art.73, comma 5, T.U. stup..
Ha dedotto che, sulla base della citata intercettazione del 31/10/2019, n era dato evincere da quali elementi la Corte avrebbe tratto la conclusione che ricorrente avesse ceduto 200 panetti di “pachistano”, pari a un chilogrammo, con conseguente travisamento del dato probatorio.
Il ricorso del COGNOME si fonda su due motivi.
Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed cod.proc.pen. – la violazione di legge e la carenza e contraddittorietà d motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod.proc.pen..
Ha dedotto che, illegittimamente, la Corte territoriale avrebbe attribu rilevanza, ai fini della corretta identificazione del ricorrente, alla prec presentazione di una richiesta di applicazione della pena, in contraddizione c quanto argomentato nella sentenza di annullamento; ha altresì dedotto che, i relazione agli argomenti desunti dalle dichiarazioni eteroaccusatorie rese d COGNOME, sarebbero stati carenti i necessari riscontri individualizzanti, ta potendo ritenersi la conversazione intercettata il 29/10/2019, valorizzata giudice del rinvio, nonché gli altri elementi di fatto pure menzionati e da rite del tutto neutri; deducendo altresì la carenza dei necessari elementi sulla base quali ritenere che le plurime conversazioni intercettate in cui si faceva riferim al nome di “NOMENOME fossero univocamente idonee a dedurre l’effettiva sussistenza di un’attività di spaccio e, comunque, la tipologia e la quantità sostanze stupefacenti.
Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’at.606, comma 1, lett.b) e e), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.192 cod.poc.pen. e dell’art.73, comm T.U. stup. con correlato vizio motivazionale.
Ha dedotto che il giudice del rinvio sarebbe incorso nel suddetto vizio in ordi anche al mancato riconoscimento delle fattispecie di lieve entità; non emergendo
dal tessuto motivazionale quali fossero gli elementi da cui desumere l’effetti quantità e qualità dello stupefacente oggetto delle asserite cessioni.
Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio in ordine ai ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME, per il rigetto dei r proposti dal COGNOME COGNOME dal COGNOME COGNOME per la dichiarazione di inammissibilità di qu proposto dal COGNOMECOGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti dal COGNOME, da NOME COGNOME e da NOME COGNOME vanno accolti; mentre va rigettato quello proposto dal COGNOME e va dichiara inammissibile quello proposto dal COGNOME.
Va premesso che, vertendosi – in relazione al giudizio di responsabilità gi formulato dal giudice di primo grado e nella parte in cui lo stesso è st confermato dalla Corte di appello di Salerno, in sede di giudizio di rinvio – in fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno le congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizional insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio per cui «Il giudic di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazion provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, COGNOME, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, COGNOME, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 266617); tale principio è specificamente applicabil anche qualora si pervenga – in sede di giudizio di rinvio – ad una decisione condanna conforme rispetto a quella resa in primo grado poiché, anche in tal caso si configura un’ipotesi di doppia pronuncia conforme che salda la condanna all’esit del giudizio rescissorio con quella emessa dal primo giudice (Sez. 5, n. 6552 d 24/11/2020, dep. 2021, Costantino, RV. 280671).
Ciò premesso, l’unitario motivo articolato dalla difesa del COGNOME è fondat Va osservato che il giudice del rinvio, nel ricalcolare la sanzione inflit predetto imputato in conformità con le determinazioni contenute nella sentenza rescindente, ha ritenuto non accoglibile l’accordo raggiunto – in sede di giudi rescissorio – ai sensi dell’art.599bis cod.proc.pen. tra l’imputato medesimo Procuratore generale, che prevedeva l’irrogazione di una pena finale di anni undic
mesi uno e giorni dieci di reclusione, cui si era pervenuti previa riduzione – ris alla pena stabilita dal giudice di primo grado – anche degli aumenti di pena g calcolati per i reati posti in continuazione.
Sul punto, la Corte territoriale ha difatti esposto che la Suprema Corte avev dichiarato inammissibile il motivo di ricorso attinente al mancato riconosciment dell’attenuante prevista dall’art.73, comma 7, T.U. stup., che avrebbe quin determinato la suddetta intangibilità dell’aumento apportato a titolo continuazione.
Va quindi premesso che, per giurisprudenza di questa Corte da ritenere consolidata, anche nel giudizio di rinvio – qualora residuino margini discrezionalità nella decisione nell’ambito dei limiti imposti dall’art cod.proc.pen. – è ammissibile il concordato sulla pena ai sensi dell’art. 59 cod.proc.pen., non sussistendo sul punto alcuna preclusione normativa (Sez. 3, n 25797 del 30/03/2021, Cha, Rv. 283905; Sez. 2, n. 46283 del 12/10/2022, COGNOME Witt, Rv. 283999).
Ciò posto, la valutazione della Corte territoriale – in base alla quale il r del motivo di ricorso attinente al riconoscimento dell’attenuante previ dall’art.73, comma 7, T.U. stup., avrebbe privato il giudice del rinvio di qual margine di discrezionalità in ordine all’entità dell’aumento apportato a tito continuazione – non è corretta.
In relazione specifica all’annullamento con rinvio inerente al trattamen sanzionatorio – e, come nel caso di specie, attinente alla quantificazione della in riferimento al reato base – va difatti richiamato il principio recentem espresso da Sez. 2, n. 16022 del 22/03/2023, Sili, Rv. 284524; in base al qua l’annullamento della sentenza in relazione al reato più grave e alla pena per e determinata si ripercuote necessariamente sugli aumenti disposti in relazione reati-satellite e ciò in quanto la pena inflitta per i reati satellite dipende inf pena-base in relazione alla quale (tra l’altro) viene parametrata.
Pertanto, l’instaurazione del rapporto processuale correlata all’ammissibil dell’impugnazione per il reato più grave impone di ritenere “aperto” il rappo processuale – in punto di pena – anche relativamente ai reati satellite; ne conse che tale situazione processuale impedisce quindi il passaggio in giudica dell’accertamento di responsabilità in relazione a tutti i reati unificati (esp di principi analoghi anche Sez. 2, n. 36376 del 23/06/2021, Cimini, Rv. 28201504).
In ragione di detti principi, la ammissibilità – e il conseguente annullame della sentenza – del motivo inerente alla pena base ha quindi determinato mancata formazione del giudicato interno anche in relazione ai reati satelli conseguendone che non poteva ritenersi preclusa la valutazione in ordine
all’accoglimento del concordato raggiunto con il Procuratore generale anche in relazione a tali fattispecie.
A tali considerazioni consegue quindi l’annullamento della sentenza con rinvio alla della Corte di appello di Napoli (ai sensi dell’art.175, disp.att., cod.pro per la valutazione in ordine alla proposta di concordato formulata dalle parti sensi dell’art.599bis cod.proc.pen..
4. I motivi proposti nei distinti ricorsi – sottoscritti dal medesimo difenso da parte di NOME COGNOME e NOME COGNOME possono essere congiuntamente esaminati in quanto attinenti a una medesima questione in punto di diritt specificamente attinente alla violazione, da parte del giudice del rinvio, dell’obb di uniformarsi alle ragioni poste alla base della sentenza rescindente in ordine determinazione della pena, in conseguenza dell’accoglimento dell’originario motivo di appello attinente all’esclusione della circostanza aggravante prevista dall’ar comma 4, T.U. stup., a propria volta già ritenuta subvalente rispetto a circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di primo grado.
I motivi sono entrambi fondati.
Difatti, la sentenza di annullamento ha espressamente riconosciuto la sussistenza di un concreto e attuale interesse all’impugnazione (pure in presen del giudizio di subvalenza già operato dal giudice di primo grado in ordine al predetta circostanza aggravante), in quanto il riconoscimento della circostanz medesima aveva “influito nella determinazione della pena base” (pag.31 della sentenza).
Ne consegue che, non avendo esaminato nel merito il profilo di diritto inerent all’incidenza della già riconosciuta circostanza aggravante rispetto all’entità pena base, il giudice di secondo grado ha – di fatto – ritenuto insussis l’interesse all’impugnazione in capo ai suddetti ricorrenti, in tale modo incorre nella violazione dell’art.627, comma, cod.proc.pen., il quale impone al giudice d rinvio l’obbligo di uniformarsi al principio di diritto stabilito nella sent annullamento.
A tali considerazioni consegue quindi l’annullamento della sentenza con rinvio alla Corte di appello di Napoli per la valutazione in ordine alla determinazione de pena conseguente alla valutazione del principio di diritto in questione.
5. Il ricorso proposto dal COGNOME è inammissibile.
5.1 n primo motivo di impugnazione attiene alla dedotta violazione della citat disposizione contenuta nell’art.627, comma 3, cod.proc.pen., che si sarebb concretizzata per avere il giudice del rinvio violato l’obbligo di uniformarsi sentenza rescindente; e ciò nella parte in cui avrebbe delineato in modo
7?
asseritamente non tangibile da parte della Corte territoriale – il fatto ascr sulla base di questo, demandato allo stesso giudice del rinvio di valutare se que fosse qualificabile sotto la fattispecie di lieve entità di cui all’art.73, comma stup..
In particolare, secondo la prospettazione del ricorrente, doveva ritener processualmente acquisito – secondo un dato intangibile in sede di rinvio – che COGNOME avesse versato al COGNOME, in cambio di sostanza stupefacente, somma complessiva di C 250,00; di contro, secondo la prospettazione difensiva, la Corte salernitana sarebbe invece giunta a un radicale mutamento del fatt ascritto, ritenendo invece – sulla base del compendio intercettativo – che predetta somma sarebbe stata quella versata da un successivo acquirente del COGNOME e non la cifra versata da quest’ultimo per l’intera fornitura, invece ind in un chilo complessivo di “pachistano”; elemento di fatto posto alla base d secondo motivo di ricorso, nel quale è stata dedotta la conseguente violazione de principio di correlazione tra fatto ascritto e sentenza, ai sensi degli artt. 521 cod.proc.pen..
I due motivi, congiuntamente esaminabili per la loro stretta connessione logica, sono inammissibili in quanto – da un lato – aspecifici e, dall’a manifestamente infondati.
In ordine alla qualificazione del fatto ascritto e ai limiti incombenti sul giu del rinvio, va difatti richiamato il consolidato principio in base al quale – qu come nel caso di specie, la sentenza rescindente sia stata fondata sulla base di vizio di motivazione e non sulla violazione di legge – il giudice stesso è inves di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giud interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizi sicché non è vincolato all’esame dei soli punti indicati nella sentenz annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quell precedente giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801), con la conseguenza che lo stesso può pervenire nuovamente all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato anche sulla base di argomenti differenti da quelli censurati dalla Corte di cassazione (Sez n. 37407 del 06/11/2020, Tamburrino, Rv. 280660).
Ne consegue quindi, da un lato, che la ricostruzione del fatto operata d giudice del rinvio ben poteva discostarsi dagli elementi fattuali valorizzati d Suprema Corte al fine di giungere alla pronuncia rescindente e fondati (pag.37 della sentenza di annullamento) sul dato in base al quale i giudici di merito avrebbero adeguatamente motivato in ordine alla compatibilità con la fattispeci
di lieve entità di una cessione operata dall’imputato nei confronti del COGNOME la sola somma di € 250,00.
D’altra parte, non è ravvisabile nel caso di specie alcuna violazione d principio di correlazione consacrato nell’art.521 cod.proc.pen..
Sul punto va richiamato il principio in base al quale – anche nei fatti dolo non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel c in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli s elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto l’immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una ve propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenzia dell’addebito nei confronti dell’imputato, messo così, a sorpresa, di fronte fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d’effettiva difesa ( 6, n. 17799 del 06/02/2014, M., Rv. 260156; Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, COGNOME, Rv. 284427).
Nel caso di specie, quindi, il giudice del rinvio non ha operato alcuna effett riqualificazione del fatto ascritto rispetto a quello delineato nel ca imputazione; dalla cui lettura si evince (come ritenuto dalla Corte territoriale) il fatto ascritto all’imputato non era quello di avere ceduto al COGNOME stupefa dal peso di un chilogrammo, per la sola somma di € 250,00, bensì il solo fat della consegna medesima, riferendosi il prezzo di acquisto indicato nel capo imputazione alla successiva alla successiva rivendita a terzi soggetti; così co nella specie, argomentato da parte della Corte territoriale; attenendo quind valutazione di fatto, non censurabile in questa sede in quanto non manifestamente illogica, quella relativa alla valutazione delle complessive unità di stupefac acquistate dal COGNOME in relazione al riferimento alle “200 panette” di sostanz
5.2 II terzo motivo, attinente alla corretta interpretazione del contenuto d richiamata conversazione telefonica intercorsa tra il COGNOME e il suddetto acquirente alla data del 31/10/2019, è pure inammissibile.
Sul punto, va ricordato che, in materia di intercettazioni telefonic costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limi della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse so recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337).
Va quindi rilevato come, in ordine al contenuto della conversazione così come interpretato dalla Corte territoriale – e ritenuta espressione, come detto, d transazione tra il COGNOME e un terzo acquirente avente a oggetto un quantita
di sostanza stupefacente dietro il versamento di un prezzo di € 250,00 – il moti di ricorso si risolva in una mera censura di illogicità dal carattere del tutto as e autoevidente, non tale da porre all’esame alcun effettivo profilo di illogic finendo quindi per incorrere nel vizio di aspecificità estrinseca.
6. Il ricorso proposto dal COGNOME è complessivamente infondato.
Va quindi premesso che le ragioni poste alla base della sentenza d annullamento si sono concretizzate per effetto di due ordini di ragioni; particolare secondo la Suprema Corte, la Corte territoriale avrebbe omesso d operare una adeguata motivazione a proposito delle modalità con le quali si er raggiunto a identificare l’odierno ricorrente con la persona di “NOMENOME, se altresì – nel distinto punto della motivazione evocato al punto n.6.2 della sente di annullamento – dare conto del percorso logico-giuridico adottato in riferimen alle modalità con le quali si era effettivamente risalito alla qualità e alla qua delle sostanze contestate e alla conseguente ed effettiva presenza di princi attivo all’interno delle medesime.
6.1 La censura non merita accoglimento in ordine alla correttezza dell’identificazione tra il NOME e il sedicente NOMENOMENOMENOME atteso che l territoriale ha fornito un adeguato riscontro alle argomentazioni contenute nel sentenza rescindente in ordine a tale specifico profilo; a propria volta fac riferimento alla giurisprudenza di questa Corte in base alla quale, in tema stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in m dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che operato il sequestro della sostanza stupefacente (come nel caso di specie, in si vede in una fattispecie di ‘droga parlata’), la loro valutazione, a dell’art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostru del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell’imputato deve essere fonda in ogni caso su un dato probatorio “al di là di ogni ragionevole dubbi caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto eventualità più remote.
Deve quindi ritenersi complessivamente congruo e non palesemente illogico il percorso seguito dalla Corte territoriale che ha precipuamente valorizzato – ol agli elementi, da ritenersi di per sé stessi di valore neutro – derivant attestazioni contenute nelle annotazioni di p.g. e dalla omessa iniz contestazione da parte del COGNOME, desumibile dalla iniziale presentazione di u richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen. ulte elementi desumibili dal compendio istruttorio.
Difatti, nel proprio percorso argomentativo, il Giudice del rinvio specificamente fondato le proprie conclusioni sul tenore dell’interrogatorio garanzia reso dal coimputato COGNOME; il quale, in tale sede, aveva esplicitam chiarito di essere stato coadiuvato nella propria attività di spaccio da parte d “un cittadino albanese a nome NOME COGNOMECOGNOME detto NOME“, connotato come fornitore di cocaina sin dal 2014 e da cui aveva acquistato droga tra il 2016 2018.
Dato il tenore di tali dichiarazioni, la difesa del COGNOME ha dedotto la violaz dell’art.192, comma 3, cod.proc.pen., asserendo che – in riferimento alla vigen formulazione della disposizione – sarebbero stati carenti i necessari elementi riscontro previsti dalla citata disposizione; elementi che, sulla base consolidata lettura operata da questa Corte, possono essere costituiti da quals elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che s indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscen del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello all’imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una pr “autosufficiente” – e nemmeno di un indizio specifico – perché, in caso contrari la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su ta elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/201 Campo, Rv. 276744).
Nel caso di specie, il giudice del rinvio – con argomentazioni del tutto coere con i richiamati principi – ha ritenuto che, al fine di dare per ulteriormente acqu l’identificazione del COGNOME nel ‘NOME“, dovesse attribuirsi idonea vale individualizzante alle successive conversazioni intercettate; quale quella 23/10/2019 (avente come interlocutori il COGNOME e gogen COGNOME, nella quale faceva univoco riferimento a una fornitura, intrinsecamente interpretabile come attinente a sostanza stupefacente, ricevuta da ‘NOMENOME e specificamen individuabile come cocaina, atteso l’oggetto della conversazioni captata; così com è stata valorizzata la conversazione del 29/10/2019, pure avente a oggetto un fornitura da patte del COGNOME nei confronti del COGNOME e dal tenore della qua evinceva il riferimento del tutto univoco alla cocaina.
Ulteriormente, i giudici del rinvio hanno congruamente valorizzato gli elementi desumibili dai riferimenti del ricorrente alla dedotta penuria di cocaina in Altamu Comune ove il COGNOME aveva la propria residenza e quelli derivanti dai ripetu accessi di quest’ultimo presso il territorio Comune di Bernalda, ove il COGNOME COGNOME svolto ripetute attività di spaccio sulla base dell’attività di controllo eseguit operanti.
In ordine al profilo attinente alla mancata dimostrazione – in conseguent della sussistenza del principio attivo – della efficacia della valenza drogante sostanze – e in ordine alle quali la difesa ha evidenziato la loro manc sottoposizione a sequestro – la doglianza deve pure ritenersi infondata.
A tale fine, deve evidentemente essere ulteriormente richiamato il principi espresso da questa Corte e in base al quale, in tema di stupefacenti, qualora indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sosta stupefacente (nella fattispecie della c.d. droga parlata), la loro valutazione, a dell’art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostru del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell’imputato deve essere fonda in ogni caso su un dato probatorio “al di là di ogni ragionevole dubbio caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto eventualità più remote (Sez. 3, n. 16792 del 25/03/2015, COGNOME, Rv. 263356; Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299).
In relazione alla deduzione attinente – per effetto del mancato sequestro del sostanza stupefacente oggetto delle conversazioni – alla carenza della sussisten e dell’entità del principio attivo (aspetto pure fatto oggetto di annullament parte della Suprema Corte sotto il profilo del difetto di adeguata motivazion pagg.39 e 40), va ricordato che, in tema di reati concernenti le sosta stupefacenti, il giudice non ha alcun dovere di procedere a perizia o accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio atti una sostanza drogante, in quanto, da un lato, egli può attingere tale conoscen dalle diverse fonti di prova acquisite agli atti, e, dall’altro, grava sul p ministero il rischio di mancata prova in ordine agli elementi a carico dell’imput (Sez. 6, n. 47523 del 29/10/2013, COGNOME, Rv. 257836; Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019, COGNOME, Rv. 275968).
Nel caso in esame, la Corte territoriale – sul punto, adeguatament confrontandosi con quanto espresso nella sentenza rescindente – ha fatt riferimento al tenore di due conversazioni intercettate e, in particolare: di q del 23/10/2019 – intercorsa tra il COGNOME e NOME COGNOME – dalla quale ri che il COGNOME aveva ceduto al COGNOME COGNOME quantitativi di cocaina che, se di non elevata qualità, aveva comunque valenza drogante; così come, nella successiva conversazione del 29/10/2019, risultava che il NOME aveva ceduto sostanza stupefacente (essendo, anche in riferimento alle deduzioni difensive, d tutto logica l’interpretazione del dialogo fornita dalla Corte) al Po rassicurandolo sulla adeguata qualità dello stupefacente, nel prosieguo del conversazioni univocamente indicata come cocaina.
Attraverso tali affermazioni, coerenti con le risultanze istruttorie e manifestamente illogiche, deve quindi ritenersi che la Corte territoriale ab adeguatamente argomentato in ordine alla valenza drogante delle predette sostanze, in tale modo conformandosi al principio espresso in sede di sentenza d annullamento.
6.2 Con il secondo motivo, da ritenersi logicamente subordinato, la difesa de COGNOME ha censurato la motivazione della Corte territoriale in punto di manca riconoscimento dell’ipotesi attenuata prevista dall’art.73, comma 5, T.U. stup..
Sul punto, in riferimento alla valutazione degli elementi menzionati nell richiamata disposizione ai fini della concretizzazione del fatto di leve entità (me modalità, circostanze dell’azione ovvero qualità e quantità delle sostanze), va f riferimento alla parte motiva di Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274076; secondo la quale il giudice è tenuto a svolgere, ed esprimere nell motivazione, una valutazione «complessiva» del caso concreto per desumerne l’insussistenza degli indici della fattispecie di cui all’art.73, comma 5, T.U. s
Con la citata sentenza, il massimo consesso della Corte di legittimità precisato che nella verifica occorre abbandonare l’idea che gli indici attinen valore ponderale, alte modalità del fatto, ai mezzi dell’azione e alla pericol sociale della condotta possano essere utilizzati dal giudice alternativamen «riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazio degli altri. Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tu indistintamente avere segno positivo o negativo»; essendovi «la possibilità che t gli stessi indici si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in g di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche qua le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie i senso».
Solo all’esito «della valutazione globale di tutti gli indici che determina profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi ass concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri».
Altresì, con specifico riferimento alla rilevanza del dato ponderale, ai fini d valutazione della sussistenza del “fatto lieve”, da effettuarsi con riguardo fattispecie complessivamente considerata, secondo l’arresto espresso da Sez. 6 n. 45061 del 03/11/2022, COGNOME, Rv. 284149, il giudice può tener conto del fatt che lo stesso sia stato ritenuto, dalla giurisprudenza maggioritaria risultante ricognizione statistica su un campione significativo di sentenze, compatibile c l’art. 73, comma 5, T.U. stup.; essendo peraltro stato ulteriormente specific
che la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, citato, non effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione sta su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto eventualmente parametrata su uno specifico ufficio giudiziario – posto che, pe l’accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all’apprezzamen complessivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615; Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, NOME, Rv. 284319).
D’altra parte, in ordine alla rilevanza da attribuire al dato della even diversità delle sostanze detenute o trattate, sempre la citata sentenza COGNOME fissato il principio in base al quale tale diversità non è di per sé ostati configurabilità del reato previsto dall’ar.73, comma 5, cit., in quanto – appun l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessi degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli sintomatici previsti dalla disposizione.
Nel caso di specie, la valutazione della Corte territoriale deve riten coerente con i predetti principi e non censurabile sotto il profilo del vizio di log
Difatti, il giudice del rinvio – a fronte di censure difensive, riproposte in q sede, attinenti essenzialmente al dato del mancato ritrovamento delle sostanze ha dato atto di come, dal tenore delle conversazioni, potesse sicurament desumersi uno stabile rapporto di fornitura tra il COGNOME e il COGNOME, in relaz operazioni di vendita monitorate in un breve spazio temporale, a propria volt finalizzate all’approvvigionamento di un consistente numero di clienti; assumendo quindi rilevanza, in tale tipo di dinamica, anche la diversità delle sostanze tr (emergendo da una conversazione il possesso di una non trascurabile quantità di hashish dal peso di 2 kg); si tratta, quindi, di elementi fattuali in relazione a le censure difensive in punto di carenza motivazionale devono ritenersi infondate
Pertanto, i ricorsi proposti dal COGNOME, da NOME COGNOME e NOME COGNOME vanno accolti con annullamento della sentenza e rinvio per nuovo esame dalla Corte d’appello di Salerno.
Va rigettato il ricorso proposto dal COGNOME, che va condannato al pagamento delle spese processuali; mentre va dichiarato inammissibile il ricorso proposto d COGNOME, che va condannato al pagamento delle spese processuali nonché – ai sensi dell’art.616 comma 1, cod.proc.pen. – al pagamento di una somma nei confronti della Cassa della Ammende, che viene liquidata in C 3.000,00.
r
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napol rigetta il ricorso proposto da NOME, che condanna al pagamento del spese processuali; dichiara inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle Ammende.
Così deciso il 10 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente