Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10547 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10547 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/03/2026
1. NOME COGNOME chiede l’annullamento della sentenza del 13 gennaio 2025 della Corte di appello di Roma che, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto con sentenza del 31 ottobre 2023 (depositata il 12 dicembre 2023) della Seconda Sezione penale di questa Corte, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato in quella di anni uno e mesi due di reclusione, concessa la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. ritenuta equivalente, unitamente alle circostanze attenuanti generiche già applicate, alle contestate aggravanti e alla recidiva.
Il ricorrente denuncia:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione per omesso esame dei motivi nuovi con i quali l’imputato, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 629 cod. pen., nella parte in cui non prevede la concessione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità con sentenza additiva n. 120 del 5 giugno 2023 della Corte Costituzionale – sentenza intervenuta dopo la pronuncia rescindente -, aveva chiesto l’applicazione di tale circostanza attenuante, ricorrendone i presupposti oggettivi. La Corte di appello, pur dando atto del deposito dei motivi nuovi – con PEC del 13 dicembre 2024 – non ha esaminato la richiesta difensiva;
2.2. violazione di legge per omessa motivazione sulla sussistenza dell’aggravante della recidiva reiterata questione che l’imputato aveva devoluto in sede di legittimità sotto due aspetti ovvero, l’accertamento sulla sussistenza della dichiarazione di recidiva semplice e l’applicazione dell’aumento di pena per la recidiva con una motivazione che desse conto dell’aumentata capacità criminale dell’agente e non sulla base del semplice riscontro della esistenza dei precedenti. La sentenza impugnata, con motivazione apodittica, si è limitata a richiamare i precedenti penali dell’imputato e non ha esaminato le deduzioni difensive che avevano determinato l’annullamento con rinvio della Corte di Cassazione;
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione per l’applicazione con mero giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti con le aggravanti e la recidiva, pur in presenza dell’applicazione di una circostanza ulteriore, quella di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen. che la Corte ha applicato e che avrebbe comportato il riesame del giudizio di bilanciamento trattandosi di circostanza autonoma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente disattesa la richiesta formulata dal Procuratore generale il quale ha domandato dichiararsi la inammissibilità del ricorso in quanto presentato dal difensore di fiducia dell’imputato senza essere munito di apposita procura speciale: procura che, invece, dagli atti risulta essere stata rilasciata a quel patrocinatore ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso la prima delle sentenze della Corte di appello.
Ciò premesso, va detto che l’impugnazione oggi in esame non supera, comunque, il preliminare esame di ammissibilità per le ragioni di seguito esposte.
3.E’manifestamente infondato il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente denuncia la mancanza di motivazione sulla richiesta dell’imputato di
applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui alla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 120 del 5 giugno 2023.
Va ricordato che la sentenza impugnata è stata emessa in fase rescindente a seguito di annullamento con rinvio disposto con sentenza del 31 ottobre 2023 (depositata il 12 dicembre 2023) della Seconda sezione penale di questa Corte, che aveva individuato, quali punti sui quali avrebbe dovuto pronunciarsi la Corte di merito in sede di rinvio, esclusivamente quelli toccati dai riconosciuti vizi di violazione di legge per la mancata applicazione della circostanza di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e per l’applicazione della recidiva perché (erroneamente) ritenuta obbligatoria e perché non motivata con riferimento all’accresciuta capacità criminale dell’imputato.
Il ricorrente svolge le sue richieste e la censura della sentenza impugnata muovendo da un presupposto erroneo, cioè che la sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 5 giugno 2023, che ha introdotto, in relazione al reato di cui all’art. 629 cod. pen., la possibilità di riconoscere la circostanza attenuante del fatto di lieve entità, fosse intervenuta dopo la sentenza rescindente di questa Corte: essendo, invece, intervenuta prima di quella sentenza di annullamento, senza che al giudice di legittimità fosse stata sollecitata una valutazione degli effetti della pronuncia della Consulta, i poteri di cognizione del giudice di rinvio dovevano considerarsi definitivamente limitati dalla sentenza della Cassazione ai soli punti della decisione per i quali si era avuto lo specifico effetto rescissorio.
Seguendo tale impostazione, è possibile ribadire il principio, espressione di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per il quale, nel caso di annullamento con rinvio limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, al giudice del rinvio è preclusa la possibilità di dichiarare la non punibilità del fatto ai sensi dell’art. 131bis cod. pen. non rilevata nel giudizio rescindente, essendosi ormai formato il giudicato sull’insussistenza della causa di non punibilità (così, tra le tante, Sez. 4, n. 35813 del 12/05/2021, Trilli, Rv. 281854 – 01).
4.Gli ulteriori motivi di ricorso sono inammissibili, per genericità.
La Corte di appello, in sede di rinvio, ha valorizzato, come espressione di accresciuta pericolosità sociale del COGNOME la commissione del fatto a mano armata, sottolineando che si trattava ‘di un salto’ nella carriera criminale dell’imputato già costellata dalla commissione di vari reati contro il patrimonio (ricettazione e furto), oltre che da reati in materia di stupefacenti.
Anche la conferma del giudizio di mera equivalenza delle circostanze attenuanti in gioco, motivata richiamando il negativo giudizio sulla personalità dell’imputato e, quindi, sulla capacità a delinquere che costituisce uno dei criteri
guida nella determinazione del trattamento sanzionatorio, non si presta a censure sul piano della completezza della motivazione: e, a ben vedere, il ricorrente propone un alternativo giudizio di valore che non può essere proposto al giudice di legittimità, il cui compito consiste nel controllo della logicità e completezza della motivazione della sentenza impugnata.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo tenuto conto della colpa nella proposizione dell’impugnazione inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10 marzo 2026
La Consigliera relatrice NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME