Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44371 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44371 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/05/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
uditi i difensori di fiducia del COGNOME AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, in sede di giudizio di rinvio, in parziale riforma dell’ordinanza emessa dal G.I.P. del medesimo ufficio del 26 settembre 2022, ha sostituito la custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari nei confronti di COGNOME NOME in relazione ai reati di cui agli art. 416, commi 1 e 2, 416 bis.1 cod. pen.; per essersi il medesimo associato con altri al fine di commettere più delitti relativi alla organizzazione di traf fici illeciti di rifiuti e alla commissione di reiterate truffe in danno del gestore servizio energetico nazionale; fatto aggravato dall’esser stato posto in essere per agevolare il sodalizio di ‘ndrangheta denominato “RAGIONE_SOCIALE“) (capo 6) e 452 quaterdecies e 416 bis.1 cod. pen., per aver gestito, ricevuto, trasportato e smaltito materiale legnoso misto a scarti di segheria e altro materiale di risulta, mischiandolo illecitamente con materiale di risulta e conferendo il predetto materiale presso centrali a biomassa ubicate in territorio calabrese, anche avvalendosi della redazione e predisposizione di falsa documentazione e false consulenze di agronomi, che attestavano la diversa origine del materiale conferito (capo 7).
A seguito di ricorso per riesame della citata ordinanza il Tribunale del riesame confermava la misura della custodia custodia in carcere.
Avverso la suddetta ordinanza l’indagato proponeva ricorso per Cassazione, che era accolto con sentenza della Prima Sezione della Corte di cassazione del 2 maggio 2023. La Suprema Corte evidenziava che l’ordinanza impugnata non aveva esaminato in modo puntuale le eccezioni difensive, volte a contrastare l’acclarata gravità indiziaria in relazione alla sussistenza dei reati contestati e dell’aggravante’di cui all’art 416 bis.1 cod. pen..
Il Tribunale del riesame, in sede di giudizio di rinvio, ha ritenuto irrilevanti l consulenze allegate dalla difesa, in quanto, la sussistenza dei gravi indizi di reato concerneva esclusivamente l’interpretazione di norme di diritto e non cognizioni scientifiche da demandarsi ad esperti di altre professioni.
Nell’ordinanza impugnata si è esclusa la natura generica delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia con riferimento ai fratelli COGNOME (Ramo COGNOME). Il COGNOME aveva indicato l’indagato come appartenente al novero delle imprese boschive di cui si era avvalsa la RAGIONE_SOCIALE, per conseguire la strategia di controllo criminale sulla c.d. filiera del bosco, ma anche altri collaboratori in termini a volte anche molto precisi avevano precisato il ruolo dei fratelli COGNOME (ramo COGNOME).
Con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 452 quaterdecies cod. pen. ed ai rapporti con le società dei fratelli COGNOME e dei COGNOME (titolari della ditta RAGIONE_SOCIALE), per contrastare il carattere elusivo di una serie di cessioni di biomasse dai COGNOME ai predetti, la difesa sosteneva la tesi della piena liceità della stessa e
comunque la sussistenza di un’unica cessione verso la RAGIONE_SOCIALE nel novembre 2016.
Il Tribunale del riesame, tuttavia, ha considerato tale eccezione incongruente rispetto all’impianto accusatorio, in quanto il quadro indiziario non si fondava sulla non cedibilità del bene biomassa da un operatore ad un altro, ma sull’intento fraudolento ed elusivo che le cessioni soprariportate avevano realizzato. In più occasioni l’indagato, tramite i COGNOME (RAGIONE_SOCIALE) o gli COGNOME, aveva conferito in biomassa cippato di provenienza e natura diverse da quelli certificati, o comunque da tagli non autorizzati (meccanismo accuratamente descritto nella richiesta cautelare da pag. 445 e pag. 490 da ritenere qui riportata). La circostanza che la fornitura dei COGNOME agli COGNOME sarebbe stata unica era del tutto irrilevante.
I giudici della cautela, invece, hanno desunto dal compendio intercettivo e dalle propalazioni dei collaboratori l’esistenza uno stretto legame commerciale fraudolento, sebbene non riscontrabile documentalmente. Se la provenienza della materia prima, fosse stata lecita e tracciabile (ADA), l’impresa dell’indagato non avrebbe dovuto ricorrere al conferimento tramite imprese compiacenti in possesso dei relativi titoli. Anzi, l’allegazione difensiva, se rapportata alle dichiarazioni dei collaboratori e alle intercettazioni, dimostrava che il trasferimento lecito sarebbe stato uno solo.
Secondo il Tribunale del riesame, gli altri trasferimenti erano serviti a dissimulare conferimenti illeciti, per i quali l’impresa dell’indagato non avrebbe mai potuto possedere l’ADA o perché non era conferito legno vergine, o perché pur essendo conferito il predetto, le operazioni di taglio erano intervenute in violazione delle norme di riferimento. Tali erano state quelle riguardanti i boschi di proprietà di Acciardi, COGNOME e Stamato. In proposito, le indagini difensive riportavano circostanze generiche, in quanto inerenti alla normale procedura per conseguire l’autorizzazione al taglio ed irrilevanti, in quanto i tagli illeciti nei boschi de quo ben potevano essere stati successivi al momento del controllo forestale.
In ordine alla censura del ricorrente, secondo cui i tecnici incaricati dei tagli nel bosco di Annendolara avrebbero dovuto ricevere incarichi dai proprietari e non dalla ditta esecutrice del taglio (RAGIONE_SOCIALE), per cui i primi e non il secondo risponderebbero degli eventuali illeciti, il Tribunale del riesame ha condiviso l’ordinanza annullata, nella parte in cui esponeva che: “…i proprietari non apponevano le loro firme in calce ai vari elaborati e oneri progettuali, avevano contatti esclusivamente con NOME COGNOME che si occupava di tutte le incombenze, ivi compresa la scelta del tecnico progettista”.
La difesa sostiene che il cippato non tracciabile (quale gli scarti di segheria) non costituirebbe rifiuto, ma sottoprodotto, per cui non sarebbe integrato il reato di cui all’art. 452 quaterdecies cod. pen.. La questione era trattata ampiamente nell’ordinanza annullata. In ogni caso, a prescindere dalla natura intrinseca del materiale
come rifiuto (art. 183 codice dell’ambiente), la reiterata falsificazione della provenienza del materiale legnoso consentiva il conferimento di materiale di ogni genere comunque non proveniente dai tagli autorizzati e/o nella misura autorizzata e pertanto comunque classificabile come rifiuto. Le falsificazioni acc:ertate e desumibili dalle intercettazioni avevano reso impossibile attestare la provenienza del materiale legnoso e pertanto la qualità di legno vergine.
I giudici della cautela, pertanto, hanno respinto l’assunto difensivo, secondo il quale erano conferibili in centrale anche materiali diversi dal legno vergine (sottoprodotto ex art. 184 bis CDA), in quanto, ciò non escludeva che il materiale suddetto avrebbe dovuto essere conferito come tale e non come legno vergine con indicazione certificata della provenienza e come tale retribuito. L’illiceità della condotta permaneva ugualmente in considerazione della circostanza che il materiale diverso e di scarto venisse conferito come legno vergine e come tale retribuito, mentre non lo era.
Nell’ordinanza impugnata si è rilevato che l’indagato aveva conferito come biomassa da legno vergine un prodotto diverso, da considerare pertanto rifiuto. Solo il rispetto delle normativa in materia, infatti, consente la qualificazione come cippato da legno vergine. Il ricorrente ammetteva di aver conferito scarti di segheria e che tali erano comunque conferibili in centrale, ma in difetto delle relative certificazioni e della filiera di provenienza nessuno poteva certificare che tali scarti fossero veramente tali e non contenessero anche in parte materiali diversi e nocivi.
Solo il rispetto delle regole rende il materiale non qualificabile come rifiuto, ad esempio sottoprodotto, tutto il resto è invece tale. La condotta abusiva in materia ambientale, idonea ad integrare il delitto di cui all’art. 452 quaterdecies cod. pen., comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente Illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella perpetrata in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative. Il delitto, peraltro, può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall’attività autoriz zata. Pertanto, il conferimento del cippato asseritamente di segheria e quello proveniente da tagli illegittimi deve essere qualificato come conferimento di rifiuto e visti gli ingenti quantitativi come traffico illecito di rifiuti.
In ordine alla sussistenza della gravità indiziaria di cui al capo 6) erano richiamate le argomentazioni della riportata ordinanza annullata (dichiarazioni unanimi dei collaboratori e vasto compendio intercettivo e documentale che cristallizzavano lo stretto legame tra tutti i protagonisti della vicenda). D’altra pane, sul punto le censure difensive erano generiche ed incentrate sulla mancanza del reato fine, per cui non costituivano oggetto dell’annullamento della Suprema Corte.
La contestata aggravante comporta la necessaria consapevolezza dell’uso del metodo o della agevolazione attraverso i reati fine. L’inserimento dell’indagato in logiche di tipo criminale organizzate è già desumibile dal reato contestato al capo 6), ma è diverso rispetto all’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen.. La circostanza aggravante dell’aver agito al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe.
Contrariamente all’assunto difensivo, tale consapevolezza è integrata per il coautore del reato, non coinvolto nella finalità agevolatrice, anche a titolo di dolo diretto che comprende anche le forme del dolo eventuale, ma non è sufficiente la colpa.
Applicato il principio al caso de quo, il Tribunale del riesame ha ribadito l’argomentazione dell’ordinanza annullata, precisando che gli attriti tra COGNOME NOME e COGNOME NOME non escludevano che il secondo non fosse consapevole dei legami stretti del primo con la RAGIONE_SOCIALE di NOME. Gli attriti di COGNOME NOME con il fratello NOME NOME di NOME non escludevano che il primo non fosse pienamente consapevole del ruolo gerarchico di capo della locale di questo e del suo impegno quale organizzatore dell’affare dei boschi, all’interno del quale NOME aveva svolto il ruolo di imprenditore partecipe dei traffici illeciti che in parte avevano finanziato le cosche locali.
Ad avviso dei giudici della cautela, in tema di esigenze cautelari la prova era articolata solo in relazione al sequestro della azienda, però ritenuto irrilevante la stessa Corte di cassazione, ed al decorso del tempo. L’epoca dei fatti, però, non assume rilievo idoneo a scongiurare la sussistenza del pericolo di reiterazione delle condotte. Le condotte si fermavano all’anno 2018 solo perché in tale epoca cessavano le indagini, ma ciò non escludeva l’alta probabilità della prosecuzione delle condotte, ormai consolidate e intranee a logiche criminali associative, fino all’esecuzione dell’ordinanza cautelare.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto il tempo dai fatti valevole a rendere adeguata a rendere la diversa misura degli arresti domiciliari, misura peraltro nelle more già concessa dal Giudice procedente a seguito di richiesta dell’indagato.
COGNOME NOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, proponendo sette motivi di impugnazione.
2.1. Violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla mancata conformazione ai principi enunciati dal Corte di cassazione.
Si deduce che il Tribunale del riesame ha criticato apertamente la decisione di legittimità ed ha replicato pedissequamente le argomentazioni e gli specifici percorsi
logici già oggetto di Cassazione, poiché ritenuti gravemente elusivi delle argomentazioni difensive. Ciò emergeva dal sistematico ricorso per relationem al contenuto dell’ordinanza annullata dalla S.C. nonostante quest’ultima avesse reiteratamente rinviato ai singoli passaggi costituenti oggetto di specifica censura. Dalla comparazione tra ordinanza impugnata e pronunzia della S.C. emergeva chiaramente la violazione di legge denunciata.
2.2. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta valenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
Si osserva che le prospettazioni difensive sono state disattese, ricorrendo ad una perifrasi stereotipata circa la precisione delle dichiarazioni del collaboratore COGNOME e il riscontro derivante dalle propalazioni del COGNOME. Dalla disamina del narrato del COGNOME non emergevano circostanze o episodi idonei a dimostrare il coinvolgimento dei fratelli COGNOME nella consorteria di cui al capo 6). Si trattava di contributi chiarativi limitati a mere attribuzioni di responsabilità, senza indicazione di fatti occasioni puntuali in grado di concretizzare, sul piano probatorio, simili accuse.
2.3. Vizio di motivazione in relazione alla presunta illiceità delle cessioni di biomasse dai fratelli COGNOME alle società dei fratelli COGNOME e COGNOME.
Si rileva che la Corte di cassazione aveva giudicato le produzioni difensive di documenti, di un parere pro ventate e di una consulenza tecnica potenzialmente decisive, al punto da determinare l’illegittimità della prima ordinanza del Tribunale del riesame.
Al contrario, i giudici della cautela hanno riprodotto la tesi, confutata coi motivi di riesame trascurati e giudicata inadeguata dalla Corte di cassazione: a) la biomassa può essere oggetto di cessione ed era illogico affermare che fosse stata compiuta con intento fraudolento e lesivo; la dimostrazione della liceità della compravendita del cippato escludeva la vendita da parte dei COGNOME di cippato di provenienza e natura diversa da quello certificato; sarebbe stato rilevante analizzare le obiezioni emergenti dal parere pro ventate adottato dalla difesa circa la natura lecita o illecita della cessione del legname tagliato; b) lo stretto legame fraudolento tra imprese avrebbe legittimato il dubbio in ordine al compimento di altre transazioni illecite non documentate, ma ciò costituiva una mera illazione; c) non v’erano elementi per ritenere illecite le transazioni non documentate; d) lo scarto di segheria deve essere accompagnato da un documento attestante la provenienza da una determinata segheria e non da un certificato comprovante l’origine del tronco dal quale proviene.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 6).
Si deduce che anche in relazione al tema della partecipazione al reato associativo la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso difensivo. I COGNOME non erano inseriti nel contesto associativo, ma intrattenevano solo normali rapporti non sistematici con
altri imprenditori. Non v’erano riscontri circa la presunta esistenza di una tentacolare realtà organizzativa finalizzata a monopolizzare il settore imprenditoriale in discussione.
2.5. Violazione degli artt. 416, 110 e 452 quaterdecies cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all’attribuzione di un contributo consapevole e volontario alla commissione dei reati, da correlarsi al ruolo da lui ricoperto in seno all’RAGIONE_SOCIALE e all’assunzione della mera qualifica formale da lui rivestita in seno a tale società.
Si rileva che COGNOME NOMENOME mero dipendente, risultava privo di qualsiasi potere decisionale in seno all’azienda o di effettive responsabilità nella conduzione della stessa; né risultava aver intrattenuto rapporti con gli altri soggetti raggiunt dalla contestazione associativa, né altrimenti implicati nelle vicende oggetto di addebito. La sua carica, infatti, era meramente cartolare, mentre l’effettivo titolare dell’RAGIONE_SOCIALE doveva essere individuato nel fratello del ricorrente COGNOME NOME.
Ciò emergeva dalle convergenti indicazioni operate dai due fratelli nei rispettivi interrogatori di garanzia e dallo stesso contenuto delle captazioni; inoltre lo si ricavava dal verbale di investigazioni difensive, recante le dichiarazioni di COGNOME NOME (dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE), il quale aveva chiarito: a) di essere autista di autoarticolati presso l’azienda suddetta; b) di conoscere bene COGNOME NOME e le mansioni da lui ricoperte nel contesto aziendale, ritenendolo un suo collega dipendente, coi ruoli di autista di un «cippatore»; c) di ricevere le direttive ed incarichi, così come gli altri dipendenti, dal solo COGNOME NOME.
Contrariamente a quanto indicato dal Tribunale del riesame, il ruolo formale di amministratore non comportava necessariamente la consapevolezza di quanto sottoscritto, semmai trattandosi di una mera testa di legno, non informata delle dinamiche aziendali e non avvezza a sottoporre ad analitico scrutinio i documenti a lui sottoposti per la firma, essendo la sua figura deputata a schermare la reale titolarità dei poteri di gestione della persona per la quale prestava la propria opera.
Un’ampia parte dell’itinerario argomentativo dedicato nell’ordinanza impugnata alla conferma del quadro indiziario si basava sulla teoria, secondo la quale i presunti conferimenti illeciti, i tagli abusivi o il trasferimento fraudolento dei titoli legitti lo smaltimento dei presunti rifiuti mediante gli impianti di combustione delle biomasse, sarebbero avvenuti senza documentazione formale dei rapporti intrattenuti tra le aziende riconducibili ai pretesi associati per delinquere. Nell’economia del provvedimento impugnato, infatti, proprio l’assenza di documentazione societaria costituiva l’argomento impiegato nel tentativo di confutare le allegazioni difensive che
miravano ad evidenziare come i rapporti tra l’azienda condotta da COGNOME NOME e quella degli COGNOME si risolvessero in una sola fornitura. Seguendo il ragionamento del giudice a quo, la documentazione societaria conteneva solo traccia dei rapporti commerciali leciti intrattenuti dall’RAGIONE_SOCIALE, mentre le presunte pratiche commerciali illecite dovevano sfuggire a una formalizzazione nei documenti societari. Pertanto, COGNOME NOME aveva avuto conoscenza delle sole operazioni documentate e, cioè, relative ai rapporti commerciali regolari e perfettamente leciti.
Non erano state captate, peraltro, comunicazioni tra COGNOME NOME ed altri soggetti, inerenti ad accordi per l’organizzazione di affari o per la cessione di documenti, a decisioni del conferimento di bionnassa o ad attività di esercizio di poteri di conduzione dell’impresa.
Quanto all’episodio che vedrebbe uniti il COGNOME e COGNOME NOME nell’atto di mischiare legno vergine a rifiuti di altra natura, in realtà il collaboratore riferi propria chiamata in correità ad altro indagato.
Doveva considerarsi manifestamente illogica anche l’osservazione, secondo cui l’attività di autista confermava l’alta probabilità che conoscesse la qualità del materiale trasportato e la natura e il contenuto dei documenti di trasporto. In realtà, non era agevole desumere l’illiceità di attività coinvolgenti complesse questioni giuridiche attinenti alla disciplina regolamentare dello specifico settore nonché la qualificazione giuridica del materiale oggetto di conferimento. La presunta contezza degli asseriti trasporti illeciti – in tesi – pianificati e deliberati da altri, doveva essere corr quantomeno, da una puntuale indicazione degli episodi di traffico illecito al quale avrebbe assistito o partecipato e degli elementi di prova da cui ciò potesse desumersi. Diversamente, il rilievo motivazionale rimaneva totalmente congetturale.
Quanto al contenuto delle conversazioni intercettate, la querelle monitorata dalle captazioni trovava spiegazione nella circostanza che il COGNOME ignorasse che l’unica copia originale delle bolle di consegna del legname (DDT) era documento che doveva rimanere nella disponibilità del trasportatore, non potendo essere ceduta – se non in fotocopia, come infatti lo stesso NOME COGNOME proponeva nelle captazioni riportate in ordinanza – a terzi e, in particolare, al proprietario del bosco oggetto de taglio di legname.
Nel provvedimento impugnato non è esaminato il rilievo difensivo, aggiungendosi invece a tale episodio un’ulteriore conversazione, intrattenuta da COGNOME NOME con il trasportatore COGNOME ad una decina di giorni dalle precedenti, nella quale si affronterebbero problematiche – giudicate sospette anzi indicative di irregolarità nel conferimento di cippato presso la centrale di Laino Borgo – legate alla completezza e regolarità della documentazione a disposizione del trasportatore.
Si trattava, però, di conversazione non pertinente alla disarnina della posizione di NOME COGNOME e, peraltro, neppure di univoca lettura.
Le conversazioni in questione, peraltro, si riferivano ad un lasso di tempo intercorrente tra il 5 maggio 2018 (data delle interlocuzioni col COGNOME) al 15 maggio 2018 (data della conversazione tra COGNOME NOME e il COGNOME), del tutto estraneo e di molto successivo alle due imputazioni ascritte al ricorrente.
Nella sentenza rescindente era già stato stigmatizzato l’impiego, da parte del giudice di riesame, di una delle intercettazioni di cui sopra (e, segnatamente, della conversazione del 5 maggio 2018, in cui COGNOME NOME comunicava al figlio di NOME che il COGNOME non pretendeva più la consegna in originale delle bolle di trasporto) sul rilievo che – per datazione – non fosse rapportabile ad un periodo di tempo coperto dall’imputazione provvisoria: «pure in ordine all’analisi del compendio captativo, l’ordinanza compiva riferimento ad un’unica conversazione che – senza l’emersione di altri elementi riferibili all’indagato – vedeva direttamente coinvolto COGNOME NOME (essa era citata al ventiquattresimo foglio del provvedimento): l’unicità di tale conversazione, evidenziata dalla difesa, meritava parimenti il necessario approfondimento, vieppiù in rapporto alla sua valorizzazione per la verifica della gravità indiziaria inerente al reato associativo la cui contestazione appariva temporalmente formulata in forma chiusa con riferimento ad un periodo (“dal gennaio 2014 al febbraio 2017” oggettivamente diverso da quello in cui era stata collocata quella conversazione (afferente al 2018)».
In sostanza è stata riconosciuta la gravità del quadro indiziario sulla base della mera responsabilità di posizione derivante dalla circostanza di essere fratello di COGNOME NOME e di aver rivestito, in seno all’impresa condotta da quest’ultimo, la carica – come riconosciuto persino dal giudice di rinvio, in termini meramente formali – di amministratore unico.
2.6. Vizio di motivazione con riferimento all’aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen..
Si osserva che non erano evincibili contatti dei COGNOME con presunti esponenti dell’associazione mafiosa, quali il presunto capo RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, alias NOME, e con la RAGIONE_SOCIALE, azienda RAGIONE_SOCIALE riconducibile all’indagato, che, non a caso, si posizionava come diretta concorrente dell’RAGIONE_SOCIALE Né essi erano consapevoli dell’intrattenimento di rapporti tra le loro controparti commerciali e gli imprenditori COGNOME e COGNOME. Anche l’esistenza di relazioni di affinità tra il COGNOME e COGNOME NOME erano irrilevanti, stante l’assoluta mancanza di rapporti tra quest’ultimo e i due COGNOME indagati, suoi fratelli.
2.7. Vizio di motivazione in ordine alla concretezza ed all’attualità delle esigenze cautelari nonché al giudizio di proporzionalità ed adeguatezza.
Si rileva che anche tali aspetti in tema di esigenza cautelare avevano formato oggetto dell’annullamento disposto dalla Corte di cassazione, che demandava esplicitamente l’esame di tali profili al giudice del rinvio. Le indagini si erano concluse nell’anno 2018 e l’ipotesi di prosieguo delle attività illecite anche in epoca successiva costituiva una mera convinzione personale del giudice a quo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
In ordine al primo, al secondo, al terzo, al quarto e al sesto motivo di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, va premesso che il giudizio di rinvio va inteso come ulteriore fase del giudizio di merito, vincolata all sentenza di annullamento nei limiti da questa determinati. Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice della sentenza annullata, limitatamente, peraltro, ai punti che hanno formato oggetto dell’annullamento o in connessione essenziale con la parte annullata, e, inoltre, non solo deve uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa, ma non può neppure attrarre al suo potere statuizioni diverse ed autonome rispetto a quelle devolutegli. Il giudizio di rinvio non si identifica, quindi, nella pura e semplic rinnovazione del giudizio conclusosi con la sentenza annullata, ma rappresenta una fase a se stante, caratterizzata dal condizionamento che scaturisce dalla sentenza della Corte di Cassazione che lo ha disposto (Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, COGNOME, Rv. 193420; Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, dep. 1991, NOME, Rv. 186164).
Si è pure affermato che l’organo di legittimità risolve una questione di diritto anche quando giudica sull’adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un’autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il propri convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze.processuali, ovvero al compimento di una particolare indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini delle decisione (Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, COGNOME, Rv. 277999; relativo a fattispecie nella quale la Corte ha nuovamente annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale del riesame che, pur a seguito di precedente annullamento con rinvio, aveva considerato superflui gli accertamenti specifici demandati dal giudice di legittimità, da espletare al fine di risolvere il quesito relativo alla qualifica rivestita dall’indagato rispetto ad un’imputa zione provvisoria per corruzione; Sez. 1, n. 26274 del 06/05/2004, COGNOME, Rv. 228913).
Il giudice di rinvio è cioè libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto concernenti i punti oggetto dell’annullamento, pur essendo tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento e non potendo fondare la nuova decisione sulla base degli stessi argomenti ritenuti viziati dalla pronuncia di annullamento (Sez. 1, n. 40386 del 16/09/2004, COGNOME, Rv. 230620).
Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione mediante l’indicazione dei punti specifici di carenza o contraddittorietà, il potere del giudice d rinvio non è limitato all’esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, avendo il giudice l’onere di fornire in sentenza adeguata motivazione in ordine all’iter logico-giuridico seguito per giungere alla propria decisione, rispetto ai singoli punti specificati con la sentenza di rinvio (Sez. 5, n 33847 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273628). Il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio coi medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame (Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, COGNOME, Rv. 261760).
Tanto premesso sui principi operanti in materia, va osservato che, nel caso in esame, con sentenza Sez. 1, n. 18237 del 22/03/2023, la Prima Sezione di questa Corte annullava con rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame del 27 ottobre 2022, rilevando quanto segue:
« Invero, per quanto concerne la posizione del ricorrente, il provvedimento impugnato, dopo aver lumeggiato con un quadro ampio la situazione antigiuridica complessivamente instaurata dal gruppo di soggetti indagati nell’attività di conferimento di materiale cippato o fatto passare per tale alle centrali destinate alla lavorazione delle biomasse, non si profila aver risposto in modo adeguatamente specifico ai rilievi difensivi inerenti alla critica delle circostanze ritenute nell’ordinanza genet di grave portata indiziaria. A cominciare da quelli analiticamente riportati nel primo motivo di ricorso (sulla natura di rifiuto di quanto conferito nella centrale a bionnassa di Cutro, confutata da specifiche allegazioni; sulla non consapevolezza di NOME COGNOME del conferimento di materiale misto alla centrale di C:utro, riscontrata da numerose conversazioni intercettate; sul subingresso dei COGNOME, del c.d. ramo RAGIONE_SOCIALE, nella centrale di Cutro al gruppo RAGIONE_SOCIALE, nel marzo 2015 e nel rapporto contrattuale con la RAGIONE_SOCIALE, quindi in una situazione già esistente; sull’illogica valutazione, senza confronto con i rilievi difensivi di cui a detta memoria al riguardo, del narrato di COGNOME, che, invece, collocando nel 2011 la gestione mafiosa
della suddetta centrale, darebbe conferma della circostanza in ultimo menzionata). Per passare a quello, di cui al secondo e al terzo motivo di ricorso, relativo alla mancata individuazione di specifici elementi fattuali di partecipazione associativa, al di là del mero acquisto della centrale di Cutro che di per sé non implica alcuna adesione ad un programma criminoso, nonché di concorso nella gestione illecita dei rifiuti e nell’altra fattispecie contestata, anche alla luce delle intercettazioni e delle ulterior allegazioni difensive menzionate ».
Nella sentenza rescindente si richiamava l’ordinanza impugnata, nella parte in cui si assumeva che le allegazioni difensive e la documentazione depositata non aggredivano il portato argomentativo dell’ordinanza genetica e il merito della contestazione e – a titolo esemplificativo – che « l’addotto carattere lecito del combustibil costituito dagli scarti di segheria costituiva argomento efficacemente contrastato dalle rilevate attività di falsificazione documentale finalizzate ad attestare la diversa provenienza dei materiali conferiti alle centrali, considerando di carattere neutro gli altri rilievi difensivi e riportandosi alle dichiarazioni del collaboratore COGNOME, corr borate da quelle di COGNOME COGNOME dal materiale di natura captativa, per confermare l’approdo cautelare raggiunto dal Giudice per le indagini preliminari. È, però, del pari incontestabile che le deduzioni difensive, introdotte con la memoria su alcuni non secondari versanti, si erano contraddistinte per un grado di specificità argomentativa e di adeguato supporto lato sensu probatorio tale da non poter essere disattese con la, omniconnprensiva, risposta surrichiamata ».
Si evidenziava altresì l’esigenza di « un’analisi che, in modo corrispondente, toccasse per esplicito i vari punti ed esprimesse in maniera diretta gli argomenti logico-giuridici di contrasto […1».
Si sottolineava la necessità di chiarire la riferibilità degli elementi di indagine all’odierno indagato e non all’indagato omonimo: « Inoltre, per quanto particolarmente concerne la posizione dell’attuale ricorrente, va, altresì, osservato che a p. 29 il provvedimento si riferisce a NOME COGNOME, ma ramo COGNOME non COGNOME, di guisa che l’indifferenziato riferimento nelle pagine seguenti ai COGNOME avrebbe richiesto la specifica analisi individualizzante per assumere concreta valenza indiziaria nei riguardi dell’indagato ».
Occorre ora verificare singolarmente i profili di carenza motivazionale enucleati dalla Corte di cassazione.
A) La natura di rifiuto di quanto conferito nella centrale a biornassa di Cutro.
Al riguardo la Corte di cassazione spiegava che tale dato era confutato da specifiche allegazioni.
Il Giudice del rinvio ha sostanzialmente eluso tale questione, evidenziando l’intento fraudolento realizzato mediante i conferimenti in biomassa di cippato di provenienza e natura diversi da quelli certificati o comunque da tagli non autorizzati.
In base al dictum della Cassazione, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto verificare l’acquisizione del legname nel rispetto dell’ambiente e l’esistenza di un’autorizzazione al taglio ssstatodeb+a -rnrtgz in quanto, in caso contrario, non poteva essere legittimamente conferito. L’attività illecita era stata contestata sotto tale profilo. In sostanza si chiedeva al giudice del rinvio di stabilire l’illiceit tale condotta, affinché ne traesse le conseguenze.
Al riguardo, il ricorrente intendeva dimostrare, in base alle consulenze tecniche depositate, mergessero deviazioni dalle autorizzazioni da lui ottenute e dalle relative prescrizioni.
Non si poteva prescindere, pertanto, dall’analisi delle consulenze tecniche, che invece il giudice a quo ha ritenuto totalmente superflua.
La non consapevolezza di COGNOME NOME del conferimento di materiale misto alla centrale di Cutro.
Il Tribunale del riesame ha omesso ogni vaglio in proposito, nonostante la Corte di cassazione .avesse menzionato i riscontri sui punto emergenti da numerose conversazioni intercettate.
Il subingresso dei COGNOME, del c.d. ramo RAGIONE_SOCIALE, nella centrale di Cutro al gruppo RAGIONE_SOCIALE, nel marzo 2015 e nel rapporto contrattuale con la RAGIONE_SOCIALE.
Si tratta di un dato significativo non esaminato nell’ordinanza impugnata.
La valutazione del narrato del collaboratore di giustizia NOME.
In proposito il Tribunale del riesame ha formulato un improprio richiamo all’ordinanza annullata, che escludeva la genericità delle dichiarazioni del propalante, ma non ha illustrato le ragioni della credibilità del suo narrato nonostante le specifiche critiche formulate dalla difesa.
E) La mancata individuazione di espliciti elementi fattuali dimostrativi della partecipazione della realtà associativa.
Al riguardo l’ordinanza impugnata non ha illustrato le ragioni della ritenuta sussistenza dei requisiti della partecipazione all’associazione e dei legami con la RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, alias NOME, aldilà dei mero riferimento all’irrilevanza degli attriti tra i COGNOME, al fine di stabilire la consapevolezza di COGNOME NOME dei legami dei congiunti con la RAGIONE_SOCIALE NOME. Il Tribunale del riesame ha erroneamente affermato che l’annullamento con rinvio non concernesse il reato associativo e si è limitato sul punto a riportare un mero elenco delle fonti indiziarie.
In definitiva sono mancati riferimenti del Tribunale del riesame a dati concreti dimostrativi della sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati e le risposte alle plurime ed articolate censure difensive. L’ordinanza impugnata è caratterizzata da continui richiami e rinvii all’ordinanza impugnata ed annullata – non solo in relazione a dati fattuali incontroversi, bensì anche a valutazioni giuridiche e a passaggi motivazionali censurati dalla Corte di cassazione.
4. Il quinto motivo di ricorso è infondato.
Nell’ordinanza impugnata è stata esclusa la fondatezza dei rilievi difensivi finalizzati a provare il ruolo di COGNOME NOME, quale mero dipendente con qualifica di autista della RAGIONE_SOCIALE, per cui privo di ogni ruolo decisionale e gestionale.
Al contrario, il Tribunale del riesame ha evidenziato, con argomentazioni non manifestamente illogiche, che lo svolgimento della mansione di autista non escludeva la conoscenza da parte dell’indagato della qualità del materiale trasportato nonché della natura e del contenuto dei documenti di trasporto sulla base dei seguenti elementi indiziari:
A) Le dichiarazioni del collaboratore COGNOME, che precisava quanto segue: « COGNOME NOME era solito conferire nel suo cippato residui di palma e quant’altro proveniente dalla Puglia; mischiavano i residui con legno vergine nel piazzale dell’azienda di mio cognato e poi si conferiva in biomassa », così attribuendo un ruolo attivo all’indagato nelle vicende criminose.
B) Le conversazioni tra COGNOME NOME e COGNOME NOME, inerenti alla richiesta di COGNOME NOME, proprietario del bosco di Amendolara, di ricevere l’originale dei documenti di trasporto relativi al materiale prelevato dal suo bosco.
COGNOME NOME avvisava il fratello NOME della difficoltà di esaudire la richiesta, ma questi gli spiegava che avrebbe incontrato personalmente il COGNOME, per convincerlo a non insistere. Infatti, dopo qualche ora, COGNOME NOME telefonava al nipote (NOME, figlio di NOME), per avvisarlo che effettivamente il COGNOME aveva cambiato idea. Seguivano ulteriori contatti tra COGNOME NOME e l’autotrasportatore COGNOME NOME, per concordare il carico di cippato da trasportare fino alla centrale di Laino Borgo per il successivo 15 maggio 2018. Si comprendeva, cioè, che i viaggi sarebbero dovuti avvenire mediante due tipi di documenti di trasporto diversi (bolle), uno già in possesso del COGNOME (la vecchia) e l’altro (la nuova) che COGNOME NOME doveva recapitargli. I due si accordavano per conferire sei camion di legname proveniente dal bosco di proprietà COGNOME sito in Amendolara, utilizzando invece cinque bolle attestanti la provenienza da un bosco di RAGIONE_SOCIALE e ciò, evidentemente, per giustificare il conferimento, in quanto la “produttività” del bosco di Amendolara era stata raggiunta. Il COGNOME tranquillizzava COGNOME NOME sulla
sua capacità di gestire il finto trasporto, riferendogli che gli poteva inviare la nuova bolla anche via e-mail.
In particolare, dal tenore delle conversazioni intercettate, emergeva che COGNOME NOME non svolgeva il ruolo di mero esecutore materiale delle direttive del fratello, bensì si evinceva un suo maggiore coinvolgimento nelle vicende aziendali alla luce del contenuto dei rapporti tra i due e col COGNOME.
Sul punto va richiamato l’insegnamento delle. Sezioni Unite, secondo cui l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02;2015, Sebbar, Rv. 263715).
La lettura offerta dal Tribunale del riesame dell’intera vicenda fattuale emersa dalle conversazioni captate appare sostenuta da una motivazione che ne evidenzia efficacemente le chiavi interpretative, alla quale il ricorrente oppone una ricostruzione alternativa non consentita nella presente sede di legittimità.
In relazione al settimo motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari vanno svolte considerazioni analoghe a quelle illustrate nella trattazione dei primi motivi di ricorso.
La valutazione della Corte di cassazione nella sentenza rescindente investiva l’intera trattazione della materia del quadro indiziario: « Con riferimento alla valutazione della gravità indiziaria relativa a tutte le imputazioni, è affiorata la sostanziale e determinante carenza del confronto argomentativo istituito dal Tribunale del riesame sulle questioni proposte dalla difesa di NOME COGNOME (classe DATA_NASCITA), in particolare con la corposa memoria depositata in quella sede ».
Anche in tema di esigenze cautelari, nella sentenza rescindente erano rimarcati l’epoca dei fatti (2017 – 2018) nonché la carenza di indicazioni sul poliennale lasso di tempo successivo, sulla condotta susseguente e sulla concreta possibilità della persistenza di contatti del medesimo col contesto ambientale in cui erano maturate le vicende oggetto di imputazione. Si segnalava l’esigenza di verificare la concretezza e l’attualità delle esigenze cautelari nonché il pericolo di recidiva con specifico richiamo alla posizione dell’indagato.
Alla luce dell’epoca non recente delle vicende criminose, pertanto, la Corte di cassazione aveva affermato l’esigenza di indicare specifici elementi, riferibili all’imputato, indicativi del rischio di recidiva nonché della concretezza e dell’attualità delle esigenze cautelari.
Al contrario, il Tribunale del riesame ha formulato un mero giudizio probabilistico di reiterazione dei reati fino all’attualità sulla base del contesto di consolidate logiche
criminali in cui operava il clan, non svolgendo un’adeguata analisi individualizzata della posizione dell’indagato.
Per tali ragioni l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro per nuovo giudizio, da compiere alla luce del dictum della sentenza rescindente nonché dei principi di diritto e dei vizi motivazionali sopra evidenziati.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, c.p.p..
Così deciso in Roma il 28 settembre 2023.