Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38490 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38490 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 15/05/2023 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 2020, dal Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del rico
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26 ottobre 2022 questa Corte di cassazione – nel procedimento a carico di RAGIONE_SOCIALE, su ricorso, tra gli altri, di COGNOME avverso la sentenza del 12 aprile 2021 della Corte di appello di Brescia, che ave riformato, in parte, la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato dal giu dell’udienza preliminare del tribunale di Brescia del 29 giugno 2020- annullava sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME con riferimento all’aggravante d cui all’art. 61 – bis cod.pen. in relazione al capo 38 , reato di cui agli artt. 61-b 110 cod.pen. e 73, comnria 1 e 6, 80, comma 2, dpr n. 309/90, e rinviava ad alt sezione della Corte di appello di Brescia per la rideterminazione del trattamen sa nzionatorio.
Questa Corte, rilevato che «la Corte di merito aveva, erroneamente, argomentato la sussistenza dell’aggravante in oggetto dalla mera circostanza per cui l’importazione di cocaina dall’Olanda taluni concorrenti nel reato avevano operat all’estero, laddove, invece, ai sensi dell’art. 61 -bis cod.pen era necessario l’apporto causale di “un gruppo criminale organizzato” impegnato in attivit criminali in più stati . E’ quindi necessario che alla commissione del oggetto di aggravamento abbia dato il suo contributo causale (esterno) un gruppo dedito ad attività criminali a livello internazionale, non essendo sufficiente la operatività all’estero di uno o più concorrenti nel reato», aveva argomentato conseguiva «l’accoglimento anche delle censure sul punto dedotte, con riferimento al capo 38 ed in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’ar bis cod.pen. in merito alle posizioni dei correi NOME, COGNOME NOME e NOME».
La questione, assumeva questa Corte era stata posta con «l’ottavo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME dall’avvocato NOME COGNOME, oltre quarto motivo del ricorso proposto nell’interesse del medesimo imputat dall’avvocato NOME COGNOME Accorretti, con conseguente assorbimento (inerendo comunque alla pena che dovrà essere rideterminata) del nono motivo del ricorso proposto dall’avvocato NOME COGNOME, e dei motivi quinto, sesto e settimo ricorso proposto dall’avvocato NOME COGNOME nello Accorretti».
I cennati motivi rimasti ‘assorbiti’ inerivano, si anticipa, il primo a “violaz legge (art. 133, 62-bis e 69 cod.pen), oltre che vizi motivazionali in ragi dell’assenza di motivazione circa il trattamento sanzionatorio, anche in termini sussistenza delle circostanze attenuanti generiche e dell’eventuale giudizio bilanciamento con le aggravanti”; i tre restanti a “violazione di legge(art. 133, 114 e 62 -bis cod.pen.) oltre che vizi motivazionali in merito al trattament sanzionatorio”.
Con sentenza del 15 maggio 2023 la Corte di appello di Brescia, pronunciandosi nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione sulla questione devolutale, riferimento all’aggravante di cui all’art. 61 -bis cod.pen. in relazione al capo 38 , reato di cui agli artt. 61 -bis, 110 cod.pen. e 73, comma 1 e 6, 80, comma 2, dpr n. 309/90, con riferimento alla posizione che qui interessa, del solo COGNOME, statuiva: «la pena base, sempre da computarsi sul più grave reato non aggravato di cui al capo 38), va determinata in anni 8 di reclusione ed euro 36.000,00 multa con aumento in continuazione, per il capo 46) ad anni 9 mesi 6 di reclusion euro 45.000 di multa, per il capo 42 ad anni 11 di reclusione e euro 54.000,00 multa, tale pena, per effetto della riduzione del rito premiale, sia attesta alla misura finale di anni 7 mesi 4 di reclusione ed euro 36.000,00 di multa».
NOME propone tempestivo ricorso per cassazion, GLYPH per il tramite del difensore, affidando le proprie doglianze a due motivi, il primo, per violazi dell’art. 606, lett.b ed e in riferimento all’art. 627 comma 3 in ordine agli ar 132 e 133, 114 e 62-bis cod.pen., perché, a fronte del sostanziale accogliment da parte di questa Corte di tutti i motivi ritenuti assorbiti afferenti al tratt sanzionatorio, carente sarebbe stata la motivazione sulla negata concessione dell attenuanti di cui agli artt. 114 e 62-bis cod.pen. E sulla scelta di appl medesimi aumenti in continuazione per i fatti di cui ai capi 46 e 42, aventi oggetto reati differenti, con ceilicr edittali del tutto disomogenee. Il secondo violazione dell’art. 606 lett.b ed e cod.pen.in relazione agli artt.81,132 e 133 cod.pen. Perché, nonostante questa Corte avesse precisato di dover tenere a mente nella determinazione della pena l’esclusione della sussistenz dell’aggravante di cui al comma 4 dell’art. 73 dpr n. 309/90 con riferimento capo 42, in concreto non ha’ ottemperato a tale accorgimento neppure motivando la mancata riduzione nella dosimetria della pena.
Invoca, pertanto, l’annullamento della sentenza con ogni conseguenza di legge.
La requisitoria della Procura AVV_NOTAIOe conclude per l’inammissibilità del ricor ritenuto che la Corte di appello ha correttamente rimodulato la pena, nel solco d decisum di questa Corte Suprema.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Dalla motivazione del provvedimento censurato, si evince che l’aggravante di cui all’art. 61-bis cod.pen. non è stata ritenuta e nessun aumento al proposi stato dunque disposto onde commisurare la pena da irrogare.
La Corte di appello nel rideterminare la pena, è infatti partitk dalla pena bas il più grave reato in concreto sempre coincidente con quello di cui al capo 38, di essa ha computato gli aumenti per la ritenuta continuazione.
Risulta, tuttavia, fondata la censura difensiva svolta con riferimento al sostan accoglimento, nella sentenza di questa Corte, di tutti i motivi relativi al tratt sanzionatorio originariamente mossi da parte ricorrente, relativi il pri “violazione di legge (art. 133, 62-bis e 69 cod.pen), oltre che vizi motivaziona ragione dell’assenza di motivazione circa il trattamento sanzionatorio, anche termini di sussistenza delle circostanze attenuanti generiche e dell’event giudizio di bilanciamento con le aggravanti”; i tre restanti a “violazio legge(art. 132, 133, 114 e 62 -bis cod.pen.) oltre che vizi motivazionali in me al trattamento sanzionatorio”, originariamente assorbiti in quanto inerenti pena da rideterminarsi, ma che, in sede di rinvio, avrebbero dovuto esse congruamente sviscerati al fine di giungere ad una corretta dosimetria della pe o, comunque, esaminati e discussi e decisi con adeguata motivazione, invece de tutto pretermessa.
3.Segue l’annullamento della sentenza impugnata per nuovo esame, con rinvio al giudice competente, altra sezione della Corte di appello di Brescia, limitatamen alla determinazione della pena.
P.Q.M.
Annullata sentenza impugnata nei confronti di NOME, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
Così deciso il 14 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente