Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40438 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40438 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Carmagnola Italia il DATA_NASCITA avverso il decreto emesso il 16 febbraio 2023 dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; i che hanno
lette le richieste dei difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del Tribunale di Torino del 30 aprile 2019 NOME COGNOME è stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di tre anni.
Con successivo decreto della Corte di appello di Torino del 9 settembre 2020 la durata della misura di prevenzione è stata ridotta ad anni due.
Con sentenza n. 34924 emessa dalla Seconda ezione di questa Corte il 7/9/2021 è stato disposto l’annullamento con rinvio del decreto della Corte di appello, limitatamente al punto concernente l’omesso esame del motivo concernente la revoca dell’obbligo di soggiorno.
Con il decreto impugnato la Corte di appello di Torino ha revocato l’obbligo di soggiorno imposto a COGNOME. Inoltre, in motivazione, per quanto rileva in questa Sede, ha ritenuto inammissibile, in quanto estranea al perimetro del giudizio di rinvio, richiesta di revoca della misura di prevenzione avanzata da COGNOME con memoria depositata il 7 febbraio 2023 sulla base della sopravvenuta sentenza di assoluzione dal reato di cui all’art. 624-bis cod. pen.
NOME COGNOME ricorre per cassazione deducendo la violazione degli artt. 11 e 28 d.lgs. n. 159 del 2011 rilevando: i) che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione, la competenza a provvedere sulla richiesta di revoca della misura di prevenzione personale spetta alla Corte di appello; ii) che, per effet dell’annullamento con rinvio per vizio di motivazione, il giudice del rinvio potev dunque, provvedere ad un nuovo esame dei fatti in quanto investito del medesimo potere che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato; iii) che giurisprudenza di questa Corte riconosce la rilevanza sul giudizio di pericolosità della sopravvenuta assoluzione del proposto.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte nelle quali ha dedotto GLYPH l’inammissibilità del ricorso in considerazione della formazione progressiva del giudicato, applicabile anche ai provvedimenti in tema di misure di prevenzione, conseguente alla pronuncia rescindente ed all’autonomia del punto oggetto del successivo giudizio di rinvio (si richiama, tra le altre, Sez. U, Agnese).
Il ricorrente ha depositato memoria contenente un motivo nuovo con il quale ha illustrato ulteriormente le ragioni poste a fondamento del ricorso. In particolar ha insistito sulla proponibilità ed ammissibilità della richiesta di revoca della mis di prevenzione nell’ambito del giudizio di rinvio. Ha, inoltre, rilevato che nel giudi rescindente la Corte di cassazione è incorsa in un errore di fatto laddove, nel valutare l’inammissibilità del motivo di ricorso concernente il giudizio di pericolosità fonda sulla responsabilità del COGNOME COGNOME il furto in abitazione, ha affermato che in relazion
a tale reato il COGNOME è stato condannato con sentenza irrevocabile, mentre, in realtà, era pendente il giudizio di appello. Ha, infine, aggiunto che, nonostante tale erronea motivazione, il dispositivo della sentenza rescindente non contiene alcuna statuizione di inammissibilità del motivo in questione, essendosi la Corte limitat all’annullamento con rinvio in relazione al secondo motivo di ricorso. Ciò avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale ad esaminare la richiesta di revoca, posto che, peraltro, in materia di prevenzione, non è consentito il ricorso straordinario per error di fatto. In alternativa, ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe po disporre lo stralcio dell’istanza e la separazione dal giudizio di rinvio.
ricorrente ha, infine, depositato memoria di replica in cui, nell’insiste nell’accoglimento del ricorso, ha dedotto l’irrilevanza dell’istituto del giudi progressivo nella fattispecie in esame dovendosi accordare prevalenza all’esigenza di un costante aggiornamento del giudizio di pericolosità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Ritiene il Collegio che la Corte territoriale, escludendo dal perimetro del giudizio di rinvio l’istanza di revoca della misura di prevenzione della sorveglianz speciale, non è incorsa nella dedotta violazione di legge.
Va, infatti, considerato che nel giudizio rescindente il COGNOME aveva dedotto due motivi: 1) con il primo motivo censurava la sua individuazione quale autore del furto di cui alla sentenza del Tribunale di Milano, valutata ai fini del giudizio di pericolo 2) con il secondo motivo lamentava, invece, la carenza di motivazione da parte della Corte di appello sulla questione relativa alla mancata revoca dell’obbligo di soggiorno in quanto incompatibile con il suo impegno lavorativo.
Con la sentenza di annullamento, la Seconda ezione di questa Corte ha accolto tale ultimo motivo ed ha ritenuto inammissibile il primo, in quanto di caratter rivalutativo, sollecitando una diversa ricostruzione in fatto di un furto per il quale aveva riportato condanna definitiva. (‘(
Il ricorrente, nel sottolineare l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la C allorché ha affermato che il COGNOME era stato condannato in via definitiva per detto furto, mentre, in realtà, era pendente il relativo giudizio di appello, ha fatto lev tale errore e sulla non esperibilità da parte del sottoposto a misura di prevenzione
del rimedio del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, per so deducibilità nel giudizio di rinvio della sopravvenuta assoluzione dal reato di conseguentemente, l’ammissibilità in detto giudizio dell’istanza di revoca della di prevenzione personale.
2.1 La tesi difensiva non è condivisibile.
Occorre, innanzitutto, considerare che, come rilevato dalle Sezioni Uni giudicato di prevenzione, sebbene connotato da una stabilità inferiore ris quella del giudizio di cognizione, determina degli ‘effetti preclusivi di ma minore intensità a secondq della natura della misura applicata. Si è, infatti, che in relazione alla decisione applicativa della misura di prevenzione perso giudicato ha una connotazione “debole” ed opera rebus sic stantibus. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 11 d.lgs. n. 159 del 2011, che riprende pressoché alla lett dell’art. 7 della legge n. 1423 del 1956, è consentita in ogni tempo la re modifica della misura quando siano cessate o mutate le cause che l’hanno giusti (cfr. Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. U, Sez. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474, in motivazion Diversamente, con riferimento alle misure di prevenzione reale, si è sosten tendenziale stabilità del giudicato correlata alla introduzione, con l’art. 28 n. 159 del 2011, del rimedio della revocazione della confisca e dei casi spec cui l’interessato può dedurre una anomalia genetica del provvedimento abla (cfr., da ultimo, Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, COGNOME, in motivazione).
2.2 Ad avviso del Collegio, siffatto effetto preclusivo può operare nell’ipotesi in cui, per effetto di una sentenza di annullamento parz provvedimento applicativo della misura di prevenzione, emessa dalla Corte cassazione, si determini un restringimento dei limiti oggettivi del giudizio specifici interessati dalla pronuncia rescindente.
In tal caso, infatti, la cognizione del giudice del rinvio è limitata, olt decisione della questione in relazione alla quale è stata emessa la s rescindente, anche alla decisione delle questioni che presentino con la pri stretto vincolo di interdipendenza logico-giuridica, sussistente allorché la val della questione oggetto del giudizio di rinvio implica necessariamente il riesam questioni alla prima sostanzialmente connesse.
Applicando tale criterio ermeneutico alla fattispecie in esame, ritiene il C che poiché il giudizio di rinvio era limitato alla questione relativa al motivazione sulla richiesta di revoca dell’obbligo di soggiorno per incompatibilità con l’attività lavorativa del COGNOME, la questione relativa all
vizio genetico del giudizio di pericolosità è stata legittimamente considerat inammissibile dalla Corte territoriale, trattandosi di questione priva di alcu connessione sostanziale con quella oggetto dell’annullamento parziale e, dunque, preclusa nel giudizio di rinvio.
Tale conclusione non priva di tutela il ricorrente il quale, sussistendone presupposti, potrà attivare un autonomo procedimento di revoca della misura di prevenzione personale applicatagli ai sensi dell’art. 11 d. Igs. n. 159 del 2011.
2.3 Sotto altro profilo, rileva il Collegio che il ricorso in esame è inammissibile quanto omette di confrontarsi criticamente con l’ulteriore piano argomentativo del decreto impugnato, avendo la Corte territoriale ritenuto non influente sul giudizio d pericolosità la sopravvenuta assoluzione definitiva dal reato di furto in quanto detto giudizio sarebbe fondato anche su altri elementi significativi della pericolosità attua del ricorrente. Rileva, al riguardo, il Collegio che il ricorso appare silente rispe tale argomentazione, non deducendo alcuna censura al riguardo.
2.4 Alla luce delle considerazioni sopra esposte va, dunque, affermato il seguente principio di diritto: in tema di applicazione della misura di prevenzione personale dell sorveglianza speciale, a seguito della sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di cassazione in relazione al solo punto concernente la mancanza di motivazione sull’istanza di revoca dell’obbligo di soggiorno, nel giudizio di rinvio son precluse le questioni diverse da quella cui si riferisce la sentenza rescindente e che non presentino con questa alcun nesso di interdipendenza logico-giuridica.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19 settembre 2023
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Il Presidente