Giudizio di Prevalenza: Inutile se le Attenuanti sono Escluse alla Radice
Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso riguardante il complesso rapporto tra circostanze attenuanti e recidiva, chiarendo un importante principio processuale. La questione centrale verteva sulla possibilità di applicare il cosiddetto giudizio di prevalenza, ovvero quel meccanismo che permette al giudice di far prevalere le attenuanti sulle aggravanti. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha stabilito che tale discussione diventa superflua se, a monte, il giudice di merito ha già escluso la concedibilità stessa delle attenuanti generiche.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato in via definitiva per il reato di cui all’art. 73 del Testo Unico Stupefacenti (D.P.R. 309/1990) alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione e 30.000 euro di multa. La difesa, nel ricorrere in Cassazione, non contestava la colpevolezza, ma si concentrava su un aspetto tecnico relativo al calcolo della pena. In particolare, lamentava la violazione di legge per il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata e specifica contestata all’imputato.
Il Motivo del Ricorso e il Divieto del Giudizio di Prevalenza
Il fulcro dell’impugnazione si basava sulla presunta illegittimità costituzionale dell’articolo 69, quarto comma, del codice penale. Questa norma, in determinate condizioni, vieta al giudice di considerare le circostanze attenuanti come prevalenti sulla recidiva qualificata. Secondo la difesa, tale divieto avrebbe impedito una corretta commisurazione della pena, non tenendo conto degli aspetti favorevoli all’imputato.
Il ricorrente chiedeva, in sostanza, alla Cassazione di sollevare la questione di costituzionalità o, in alternativa, di annullare la sentenza per consentire una nuova valutazione che applicasse il giudizio di prevalenza a suo favore.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione di costituzionalità sollevata, ma si è fermata a un passaggio logico-giuridico precedente, ritenendo le censure del ricorrente irrilevanti e non pertinenti.
Le Motivazioni: Perché il Giudizio di Prevalenza è Irrilevante
La Corte ha spiegato che il ricorso presentava censure generiche, volte a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ma il punto cruciale della decisione risiede altrove. I giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello, nella sentenza impugnata, avesse già spiegato in modo puntuale e logico per quali ragioni le circostanze attenuanti generiche non potessero essere concesse all’imputato. La decisione del giudice di merito non si era limitata a constatare il divieto di prevalenza, ma aveva escluso alla radice la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle attenuanti.
Di conseguenza, se le attenuanti non sono concedibili, qualsiasi discussione sulla loro possibile prevalenza sulla recidiva diventa, per definizione, superflua e irrilevante. Il giudizio di prevalenza presuppone che esistano sia circostanze attenuanti sia aggravanti da poter mettere a confronto. Se le prime mancano, il confronto non può nemmeno iniziare. Per questo motivo, la Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, ravvisando una colpa nella proposizione di un ricorso privo di fondamento.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale in materia di impugnazioni: i motivi di ricorso devono essere specifici e pertinenti. Non è possibile contestare l’applicazione di un istituto giuridico (il divieto di prevalenza) quando la sua discussione è resa superflua da una precedente e autonoma valutazione del giudice di merito (la non concessione delle attenuanti). La pronuncia insegna che la strategia difensiva deve concentrarsi sui punti effettivamente decisivi della sentenza impugnata, evitando di sollevare questioni che, seppur astrattamente valide, risultano irrilevanti nel contesto della specifica motivazione adottata dal giudice.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché le censure erano generiche, miravano a una rivalutazione dei fatti non consentita in quella sede e, soprattutto, perché la questione sollevata (il divieto di giudizio di prevalenza) era irrilevante, dato che la Corte d’Appello aveva già escluso la concessione delle attenuanti generiche con una motivazione autonoma.
Cosa significa che il giudizio di prevalenza è stato ritenuto ‘superfluo’?
Significa che non c’era motivo di discutere se le circostanze attenuanti potessero prevalere sulla recidiva, perché il giudice di merito aveva già stabilito che non sussistevano i presupposti per concedere le attenuanti. Il problema della prevalenza si pone solo quando sono applicabili sia le attenuanti sia le aggravanti.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, poiché la Corte ha ravvisato una colpa nella proposizione di un ricorso palesemente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5931 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5931 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 29/09/1961
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 all’esito di giudizio abbreviato alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione 30.000,00 euro di multa, articolando un motivo di ricorso, deduce violazione di legge relativamente al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, sul presupposto dell’illegittimità costituzionale della disciplina di cui all’art. 6 comma, cod. pen., laddove esclude l’ammissibilità di tale giudizio di prevalenza;
Considerato che il motivo espone censure volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di spec travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, oltre che prive specificità, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché deve applicarsi la recidiva reiterata specifica e perché non sono in alcun modo concedibili le circostanz attenuanti generiche (cfr. pag. 7 della decisione della Corte d’appello), così rendendo superflu ed irrilevante qualunque osservazione sul divieto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, posto dall’art. 69, quarto comma, cod. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.