Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6303 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6303 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 20/05/2025, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha accolto la richiesta di ottemperanza e di sostituzione del commissario ad acta formulata da NOME COGNOME; l’ottemperanza riguardava il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Trieste del 19/01/2021, che aveva sancito il diritto al lavoro del detenuto, ristretto in regime di cui all’art. 41 bis ord. pen., «in relazione ai posti di lavoro e alle mansioni individuate secondo le procedure indicate nell’art. 20 O.P. esercitabili nell’ambito degli spazi della sezione speciale…».
In seno al provvedimento, il Tribunale ha respinto la richiesta del detenuto di svolgere l’attività di distributore del sopravvitto/della spesa, ritenendo che detta domanda esulasse dal giudizio di ottemperanza instaurato.
Avverso il provvedimento ricorre COGNOME per mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che denuncia, come unico motivo di ricorso, violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 35 bis, comma 5 ord. pen., per mera apparenza della motivazione del provvedimento impugNOME.
La motivazione del provvedimento è connotata da apparenza per avere il Tribunale di Sorveglianza accolto la richiesta di ottemperanza e, poi, di fatto, escluso in automatico la mansione di distributore di sopravvitto/spesa, in assenza di ragioni di sicurezza.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità.
Il Tribunale di sorveglianza ha accolto la richiesta di ottemperanza formulata dall’COGNOME, limitatamente all’esecuzione della precedente ordinanza del 19 gennaio 2021, con la quale era stato riconosciuto in capo al detenuto il generale diritto al lavoro ai sensi dell’art. 20 ord. pen., senza tuttavia individuare alcuna specifica mansione lavorativa.
È stata invece respinta – con motivazione puntuale – la domanda volta allo svolgimento dell’attività di distributore del sopravvitto/spesa, ritenuta estranea
all’ambito del giudizio di ottemperanza, dovendo le mansioni essere individuate dall’amministrazione secondo le procedure previste dall’ordinamento penitenziario.
Va ricordato, sul punto, che il procedimento di ottemperanza ex art. 35-bis, comma 5, ord. pen. costituisce una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione e non consente l’introduzione di domande nuove, né la rivalutazione del contenuto dell’originaria decisione, essendo finalizzato esclusivamente a garantire l’esecuzi del provvedimento favorevole al detenuto già emesso dal magistrato di sorveglianza (Sez. 1, 16/11/2022, n. 49717, n.m.; Sez. 1, n. 39142 del 13/04/2017, Basco, Rv 270996).
Nel caso di specie, la richiesta del ricorrente tendeva, in realtà, a ott l’attribuzione di una mansione specifica mai riconosciuta nel provvedimento presupposto.
Il ricorso proposto nell’interesse del detenuto si appalesa pertanto aspecifi poiché si limita a reiterare la richiesta di attribuzione della specifica mansi distributore del sopravvitto/spesa, senza confrontarsi con la ratio dell’ordinanza impugnata, che ha evidenziato come tale pretesa travalicasse l’oggett dell’ottemperanza.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. p la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza d elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibil (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/11/2025