Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12679 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12679 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ANDRIA il 08/01/1982
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento avverso il decreto del 06/08/2024 del GIUD. RAGIONE_SOCIALE di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza del 6 agosto 2024, il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha dichiarato non luogo a deliberare in ordine al reclamo proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Sassari n. SIUS 2024/4258 con la quale era stato consentito al detenuto l’acquisto di quotidiani e riviste a tiratura nazionale, in considerazione del fatto la direzione dell’istituto penitenziario di Parma lo aveva già autorizzato all’acquisto, tramite impresa di mantenimento, del quotidiano ‘Il Dubbio’.
Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del detenuto ha proposto ricorso per cassazione, per erronea applicazione di norme di legge penale, in particolare degli artt. 35 e 35bis ord. pen. in relazione agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., e per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Deduce che, a seguito del provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva già accolto il reclamo che lamentava la mancata consegna dei giornali richiesti, era stato richiesto di procedere a giudizio di ottemperanza per l’ingiusto pregiudizio derivante dall’omessa esecuzione del provvedimento giurisdizionale transitato in cosa giudicata.
Il provvedimento impugnato doveva considerarsi illegittimo perchØ il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto procedere a valutare l’istanza in contraddittorio, fissando udienza ai sensi dell’art.
678 cod. proc. pen.
Il condannato avrebbe difatti così potuto rappresentare che, nonostante fosse stato autorizzato a ricevere 18 testate, gli era stato consentito solo l’acquisto de ‘Il Dubbio’.
Il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
L’istanza proposta al Magistrato di sorveglianza di Sassari e sulla quale ha espresso un sostanziale non liquet andava inquadrata nell’art. 35bis, comma 5, ord. pen.
Com’Ł noto, l’art. 35 bis ord. pen. – introdotto nell’ordinamento dall’art. 3, comma 1, lett. b), dl. n. 146 del 2013, conv. dalla legge n. 10 del 2014, al fine di colmare il deficit di tutela nei confronti degli atti dell’Amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti dei detenuti e internati, stigmatizzato dalla sentenza costituzionale n. 26 del 1999 – istituisce e regola, allo scopo, un procedimento di natura giurisdizionale, che si svolge in contraddittorio dinanzi alla magistratura di sorveglianza, in duplice grado di merito, destinato a concludersi, in caso di accertata fondatezza delle ragioni dell’interessato, con l’adozione di provvedimenti idonei a conformare l’operato dell’Amministrazione stessa.
Trattandosi di provvedimenti costituenti esercizio della funzione giurisdizionale, e al fine ulteriore di assicurare l’effettività della tutela rispetto ad eventuali condotte dell’Autorità amministrativa inerti, elusive o, addirittura, di aperto contrasto, i commi 5 ss. del menzionato art. 35 bis strutturano un procedimento ulteriore, diretto a garantire, se del caso, l’ottemperanza della precedente decisione, una volta che questa sia divenuta definitiva per esaurimento dei mezzi d’impugnazione.
Esso rappresenta una “prosecuzione funzionale” del giudizio di cognizione rivelatosi non ancora pienamente satisfattivo (cfr. Sez. 1, n. 39142 del 13/04/2017, Basco, Rv. 270996-01), nel quale, da un lato, non possono trovare ingresso profili nuovi di lesione, e, d’altra parte, non possono essere rimessi in discussione le statuizioni di accoglimento già adottate.
In tal modo la legge delinea un rimedio giudiziario particolarmente incisivo, all’esito del quale il giudice adito può dettare all’Amministrazione tempi e modalità di adempimento, può dichiarare nulli gli atti della medesima violativi o elusivi del giudicato e, all’occorrenza, può nominare un Commissario ad acta con poteri sostitutivi, che opera sotto il suo controllo (art. 35-bis, comma 6, ord. pen.).
In linea con la natura del rimedio così introdotto il giudice competente ad assumere la decisione a seguito della richiesta di ottemperanza, il magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento, Ł tenuto a procedere in contraddittorio tra le parti all’esito dell’udienza fissata a tal fine (cfr. Sez. 1, n. 30534 del 06/04/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 21940 del 08/06/2020, COGNOME, Rv. 279334 – 01; Sez. 1, n. 30382 del 30/05/2019, COGNOME, Rv. 276406 – 01; Sez. 1, n. 39142 del 13/04/2017, Basco, Rv. 270996 – 01; Sez. 1, n. 2017 del 23/5/2017, COGNOME, n.m.; Sez.1, n 41839 del 25/2/2016, COGNOME, n.m.).
A fronte di tale orientamento giurisprudenziale costante e al quale deve essere data continuità, va considerato irrimediabilmente viziato il provvedimento adottato de plano dal magistrato di sorveglianza, che, a fronte della “richiesta di ottemperanza” del condannato che aveva ottenuto il diritto di acquistare i giornali e le riviste indicate nel proprio reclamo accolto con ordinanza del
Magistrato di sorveglianza di Sassari in data 23/07/2021, pari a 18 testate, ha dichiarato non luogo a provvedere perchØ di una di esse era stato autorizzato l’acquisto dalla direzione degli istituti penitenziari di Parma, e tale statuizione di non liquet ha adottato, al di fuori della prevista udienza e in assenza di contraddittorio.
Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato con rinvio al magistrato di sorveglianza affinchØ proceda a nuovo giudizio sul punto, in ossequio alle norme processuali e ai principi sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Sassari.
Così deciso il 08/01/2025.
Il Presidente NOME COGNOME