Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43125 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43125 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GODEGA DI SANT’URBANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la Corte di appello di Venezia301-1-1-f2 -027,(in parziale riforma di quella emessa dal giudice d primo grado, ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 594 cod. pen., descrit imputazione sub B), posto che il reato di ingiuria è stato abrogato dal D.Ivo n.7 de dichiarato non doversi procedere per i restanti reati di cui al capo di imputazione su all’art. 6 bis della L.401/1989, sub C), di cui all’art. 582 comma 1 cod. pen., perc intervenuta prescrizione, trattandosi di fatti avvenuti nel marzo del 2009. La Cort rideterminato le statuizioni civili e condannato l’imputato alla rifusione delle spes sostenute dalla parte civile.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla dei fatti contestati nel capo sub A) e sub C), per i quali il giudice avrebbe dovuto sentenza di assoluzione, posto che la Corte territoriale ha omesso di prendere in cons le risultanze probatorie di segno contrario a quelle indicate a sostegno della conda in primo grado. Il ricorrente ha evidenziato che nessun teste ha affermato con ce l’ipplit -dti -g il cestino lanciato fosse diretto a colpire l’arbitro. Con il secondo motiv deduce difetto di motivazione in ordine alla condanna alla rifusione delle spese di li della parte civile costituita.
Con memoria difensiva il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, alle rilevate cause di inammissibilità, ed ha evidenziato di non aver chiesto un ri rivalutazione delle risultanze istruttorie, ma di aver dedotto l’omessa compiuta val parte dei giudici di merito dei motivi di gravame articolati in appello. Lament violazione dell’art. 541 cod. proc. pen., in ordine alla rifusione delle spese process della parte costituita, rilevando l’opportunità di adeguare la decisione al caso co che nel corso di tale grado di giudizio, e nei gradi successivi, sono interven miglioramenti della posizione processuale dell’imputato, e precisamente la assoluzi reato di ingiuria e la prescrizione dei reati di lesioni, tali da escludere la di totale statuita in primo grado.
Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruz riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a d dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzion precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte l difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, at disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo cens sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualific
di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si de dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato, con riferimento al reato di cui al capo A), che dall’istruttoria dibattimentale è emerso che l’imputato ha lanciato un bi per lcvspazzatura pieno di lattine, bottiglie e carte oltre la rete di protezione del campo di verso un gruppo di persone, tra cui si trovava anche l’arbitro. I fatti trovano conferma dichiarazioni dei testi COGNOME, NOME e NOME, che hanno assistito al lancio dell’oggetto riconosciuto l’imputato quale persona autrice del gesto e delle contestazioni rivolte all’ar durante lo svolgimento della partita, nonché dalle medesime dichiarazioni rese dalla persona offesa. Il giudice di merito, quindi, con motivazione logica e insindacabile in questa sede affermato che non vi fosse alcun dubbio che destinatario del lancio del cestino fosse propr l’arbitro, posto che, per tutta la durata del gioco, l’imputato ha fortemente contestato e o l’operato dell’arbitro. Quanto al reato di cui al capo di imputazione sub C) la Corte ha affer che tutti i testi, compreso il figlio dell’imputato, hanno confermato che il COGNOME ha colpito co schiaffo il COGNOME. Sussistono quindi tutti gli elementi costitutivi del reato di lesione ri peraltro da certificazione medica acquisita in atti e dalle dichiarazioni rese dal teste di giudiziaria intervenuto nell’immediatezza dei fatti.
Con riferimento alla seconda doglianza, si osserva che i rilievi sin qui richiamati e le ra espresse nell’ampio e approfondito apparato argomentativo a supporto dell’accertamento della responsabilità, determinano l’ intangibilità delle statuizioni civili malgrado sia stata pronu declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, trattandosi di fatti risa 2009. Si osserva che la Corte territoriale ha rideterminato le statuizioni civili in fav COGNOME in ragione della declaratoria di intervenuta prescrizione e, altresì, ritenuto congru liquidazione delle spese processuali, pari a euro 1.200,00 per il giudizio in appello e c ricorrente, sul punto, nulla ha dedotto in ordine alla violazione dei parametri profession indicato altri elementi sulla base dei quali valutarne l’incongruità.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevat che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ric senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declarator dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente