Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11839 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11839 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BARLETTA il 15/09/1955 COGNOME NOME nato a BARLETTA il 07/02/1957
avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 38916/2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 26 febbraio 2025
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la condanna degli imputati per i reati di cui agli artt. 110, 582, 585, 612, comma 2, cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circa il giudizio di responsabilità – è manifestamente infondato giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contras con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fa che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazio è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisi impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Se 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025
Il consigliere estensore
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Il Presidente