Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3631 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3631 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FRANCAVILLA AL MARE il 04/03/1965
avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME Gabriele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del concorso nel delitto di furto aggravato dall’aver commesso il fatt con destrezza;
Considerato che i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente critica la ricostruzion valutazione del quadro probatorio operate dalla Corte di merito, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Rigua all’approccio nella valutazione del ricorso, il Collegio accede all’esegesi – fatta prop anche dalle Sezioni Unite – secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentit invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne propr conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimi un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazi quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adegua valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispett a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). In questa ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. p pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimit travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi d merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, COGNOME e altri, Rv. 238215). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al . pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 27 novembre 2024
Il consigliere estensore
Il Preferi.e