Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29290 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29290 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a BARI il 24/03/1988
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari indicata in epigr ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 624 bis cod.pen.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento.
In particolare, le attenuanti generiche erano state concesse in regime di equivalenza prevalenza, sulla recidiva.
Il ricorso è inammissibile.
La prospettata censura è del tutto generica e aspecifica, non tenendo conto della sat giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato
l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazion correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fon
dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento cens senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv.
COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME). La Corte territ fatto esaustivo e argomentato riferimento ( pag. 7 della sentenza impugnata) alle ragi
quali non potevano essere concesse le attenuanti in regime di prevalenza ( negativa per dell’imputato, elevata pericolosità sociale nel settore dei reati contro il patrimonio), che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, impli valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittim non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equival limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010) Rv. 245931 Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017 Ud. (dep. 26/06/2017 ) Rv. 270450 – 01). La Cor motivato il giudizio di equivalenza considerando, in modo congruo e non illogico, che la n personalità dell’imputato, stabilmente dedito al compimento di reati, non fosse meritevo applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e d somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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