Giudizio di Comparazione delle Circostanze: I Limiti del Ricorso in Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema cruciale del diritto penale: i limiti del ricorso contro il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti. La decisione ribadisce un principio consolidato, chiarendo quando la valutazione del giudice di merito diventa insindacabile in sede di legittimità e quali sono le conseguenze per un ricorso ritenuto palesemente privo di fondamento.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Sentenza d’Appello
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza riguardava il giudizio di comparazione operato dal giudice di secondo grado, il quale aveva ritenuto equivalenti le circostanze aggravanti e quelle attenuanti, anziché far prevalere queste ultime. L’imputato contestava tale bilanciamento, auspicando una pena più mite.
Il Giudizio di Comparazione secondo la Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificandolo come manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno ricordato che la valutazione e la comparazione delle circostanze del reato rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito. Questo potere non può essere messo in discussione davanti alla Corte di Cassazione, il cui compito non è riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
Un ricorso sul punto è ammissibile solo in casi eccezionali, ovvero quando la decisione del giudice di merito è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, vizi che non sono stati riscontrati nel caso di specie.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamando anche una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 10713/2010). Secondo tale indirizzo, una motivazione è da considerarsi sufficiente anche quando si limita ad affermare che il bilanciamento di equivalenza tra le circostanze è la soluzione più idonea a garantire l’adeguatezza della pena inflitta in concreto.
Nel caso analizzato, la Corte d’Appello aveva argomentato la sua decisione facendo riferimento a elementi specifici: i precedenti penali dell’imputato e la recidiva. Questi fattori, uniti alla mancata allegazione da parte della difesa di elementi concreti che potessero giustificare una diversa valutazione, hanno reso la motivazione del giudice di merito logica, argomentata e, pertanto, non censurabile in sede di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza conferma che tentare di rimettere in discussione il giudizio di comparazione delle circostanze in Cassazione è un’operazione processuale ad alto rischio di inammissibilità. Per avere successo, non è sufficiente dissentire dalla valutazione del giudice, ma è necessario dimostrare un vizio logico macroscopico o un’assoluta mancanza di motivazione. La decisione sottolinea l’importanza di strutturare i motivi di appello e di ricorso su vizi di legittimità concreti, piuttosto che su una mera rilettura del merito. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende funge da deterrente contro ricorsi pretestuosi e dilatori.
È possibile contestare in Cassazione il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti?
No, di regola non è consentito. La Cassazione ha chiarito che si tratta di una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito, non soggetta a revisione in sede di legittimità, a meno che non sia il risultato di un ragionamento palesemente illogico o di mero arbitrio.
Cosa rende una motivazione “sufficiente” per giustificare l’equivalenza delle circostanze?
Secondo l’ordinanza, è sufficiente una motivazione che ritenga la soluzione dell’equivalenza la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena concreta. Nel caso specifico, il riferimento ai precedenti penali e alla recidiva dell’imputato è stato considerato una motivazione adeguata e non censurabile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45982 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45982 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Taranto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 della Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda la pagina 7 della sentenza impugnata, ove il riferimento ai precedenti dell’imputato, alla recidiva e alla mancata indicazione di elementi utili a fondare una diversa decisione) sono, pertanto, incensurabili;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023.