Giudizio di Comparazione: I Limiti del Controllo della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un’importante occasione per approfondire il tema del giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti nel processo penale. La Corte di Cassazione, dichiarando inammissibile un ricorso, ribadisce un principio consolidato: la valutazione del giudice di merito su questo punto è ampiamente discrezionale e può essere contestata solo in casi eccezionali. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso e il Ricorso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di furto in abitazione aggravato, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello, sebbene con una rideterminazione della pena. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione relativo proprio al giudizio di comparazione tra le circostanze.
In sostanza, la difesa lamentava che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente giustificato la scelta di considerare equivalenti le circostanze aggravanti e quelle attenuanti, anziché far prevalere queste ultime con una conseguente diminuzione della pena. La difesa, pur insistendo per l’accoglimento, non ha però fornito argomentazioni ritenute idonee a scalfire la decisione impugnata.
Il Principio del Giudizio di Comparazione Discrezionale
Il cuore della questione giuridica ruota attorno alla natura del giudizio di comparazione previsto dal nostro ordinamento. Si tratta di un’attività valutativa che la legge affida al giudice di merito, il quale deve ‘pesare’ le circostanze specifiche del reato e della condotta dell’imputato per giungere a una pena equa e proporzionata.
La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso, ha ricordato che le statuizioni relative a questo bilanciamento, implicando una valutazione tipicamente discrezionale, sfuggono al sindacato di legittimità. Non è compito della Suprema Corte, infatti, sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato direttamente le prove e gli elementi del processo.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha dichiarato il motivo di ricorso manifestamente infondato. La decisione si basa su un orientamento giurisprudenziale pacifico, richiamando anche precedenti sentenze (tra cui Sez. U, n. 10713 del 2010). Il punto centrale della motivazione è che il controllo della Cassazione non può estendersi al merito delle scelte discrezionali del giudice, ma deve limitarsi a verificare che la motivazione esista, sia coerente e non manifestamente illogica.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la decisione del giudice d’appello, pur sintetica, fosse sufficiente a giustificare la soluzione dell’equivalenza tra le opposte circostanze, in quanto considerata la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena inflitta in concreto. Non essendo emerso alcun elemento di palese arbitrio o di ragionamento illogico, le conclusioni ‘ragionate e argomentate’ del giudice di merito sono state giudicate incensurabili.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza conferma che la strategia difensiva di contestare in Cassazione il giudizio di comparazione ha scarse probabilità di successo, a meno che non si possa dimostrare un’evidente e macroscopica illogicità nella motivazione del giudice di merito. Per gli operatori del diritto, ciò significa che le argomentazioni relative alla valutazione delle circostanze devono essere sviluppate e sostenute con forza nei primi due gradi di giudizio.
La conseguenza della dichiarazione di inammissibilità è stata, come da prassi, la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a sottolineare la futilità del gravame proposto.
Può la Corte di Cassazione riesaminare la valutazione del giudice sulla prevalenza o equivalenza delle circostanze aggravanti e attenuanti?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito tale valutazione, in quanto si tratta di una scelta discrezionale del giudice di merito. Il suo controllo si limita a verificare che la motivazione non sia palesemente illogica, arbitraria o del tutto assente.
Qual è la conseguenza di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
La conseguenza principale è che il ricorso non viene esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita discrezionalmente dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘valutazione discrezionale’ del giudice di merito nel giudizio di comparazione?
Significa che il giudice di primo e secondo grado ha il potere di ponderare liberamente il peso delle circostanze specifiche del caso (sia aggravanti che attenuanti) per determinare la pena più adeguata. Questa scelta, se supportata da una motivazione sufficiente, non è sindacabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8152 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8152 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ENNA il 16/10/1995
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 36335/2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 29 gennaio 2025
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che, rideterminando la pena, ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di furto in abitazione aggravato;
Letta la memoria del difensore del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, ma che non ha sviluppato argomentazioni utili a condurre a conclusioni diverse rispetto a quelle di seguito riportate.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di comparazione tra circostanze – è manifestamente infondato perché la Corte di Cassazione non può censurare le scelte dei giudici di appello sul punto dal momento che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimit qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzion dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pen irrogata in concreto Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450).
Rilevato, dunque, che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili;
Rilevato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e COGNOMEadella somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2025
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