Giudizio di Comparazione: Quando il Giudice può Bilanciare le Circostanze?
La determinazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale. Un aspetto cruciale è il cosiddetto giudizio di comparazione, attraverso il quale il giudice soppesa le circostanze aggravanti e quelle attenuanti. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i limiti entro cui questa valutazione discrezionale può essere contestata in sede di legittimità, ribadendo un principio consolidato: se la decisione è motivata e non arbitraria, è insindacabile.
I Fatti del Caso: Lesioni Aggravate e Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per il reato di lesioni personali, aggravato dall’uso di un’arma e dalla recidiva specifica infraquinquiennale dell’imputato. La Corte di Appello di Catania aveva confermato la sentenza di primo grado. L’imputato, non soddisfatto della pena inflitta, ha proposto ricorso per cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: l’incongruità della pena. A suo avviso, i giudici di merito avrebbero errato nel non far prevalere le circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, optando invece per un giudizio di equivalenza.
Il Giudizio di Comparazione tra Circostanze nel Diritto Penale
Nel nostro sistema penale, la pena base stabilita per un reato può essere modificata in aumento o in diminuzione sulla base di specifiche circostanze. Le circostanze aggravanti (come l’uso di un’arma) la aumentano, mentre le circostanze attenuanti (come le attenuanti generiche, concesse per particolari meriti o situazioni) la riducono. Quando coesistono, il giudice deve effettuare un giudizio di comparazione. Può decidere che:
1. Le aggravanti prevalgono sulle attenuanti, con un conseguente aumento di pena.
2. Le attenuanti prevalgono sulle aggravanti, con una conseguente diminuzione di pena.
3. Le circostanze si equivalgono, e quindi non si applica né un aumento né una diminuzione.
Questa valutazione è tipicamente discrezionale e rientra nel potere del giudice di merito, che deve adeguarla al caso concreto.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno chiarito che il giudizio di comparazione tra circostanze opposte è una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito. Come tale, sfugge al sindacato di legittimità della Cassazione, a meno che la decisione non sia palesemente arbitraria o basata su un ragionamento illogico. Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva giustificato la scelta dell’equivalenza tra le circostanze come la soluzione più idonea a garantire l’adeguatezza della pena concreta. Questa motivazione, seppur sintetica, è stata considerata sufficiente dalla Cassazione, in quanto non viziata da illogicità. La Corte ha richiamato un importante precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 10713 del 2010), che ha stabilito come una motivazione di questo tipo sia valida per giustificare la scelta del bilanciamento.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: non si può ricorrere in Cassazione semplicemente perché non si condivide la valutazione discrezionale del giudice sulla pena. Il controllo della Suprema Corte è un controllo di legalità, non una terza istanza di merito. Finché la decisione del giudice sulla comparazione delle circostanze è supportata da una motivazione logica e non arbitraria, essa è definitiva. Per l’imputato, ciò ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a riprova della manifesta infondatezza del suo ricorso.
È possibile contestare in Cassazione la decisione del giudice di non far prevalere le attenuanti sulle aggravanti?
No, non è possibile se la decisione del giudice di merito è supportata da una motivazione sufficiente e non è frutto di un ragionamento illogico o di mero arbitrio. La valutazione sulla comparazione delle circostanze è una prerogativa del giudice di merito.
Cosa significa che le circostanze attenuanti e aggravanti sono state giudicate ‘equivalenti’?
Significa che il giudice ha ritenuto che le circostanze che avrebbero diminuito la pena (attenuanti) e quelle che l’avrebbero aumentata (aggravanti) si bilanciano a vicenda. Di conseguenza, la pena base per il reato non subisce né aumenti né diminuzioni dovuti a tali circostanze.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era manifestamente infondato. Contestare la discrezionalità del giudice nel bilanciare le circostanze, senza dimostrare un’evidente illogicità o arbitrarietà nella sua motivazione, non rientra nei poteri di controllo della Corte di Cassazione, che si limita a un sindacato di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28319 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28319 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni aggravate dall’utilizzo di un’arma e dalla recidiva specifica e infraquinquiennale;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce l’incongruità della pena per il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate e ritenute aggravanti, è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 3), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2024