Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26548 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26548 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA . COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto dott.ssa NOME COGNOME, udito il difensore AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO per COGNOME NOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito il difensore AVV_NOTAIO, per COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il 10/02/2023 il Tribunale di Bologna aveva dichiarato COGNOME NOME (non ricorrente), COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME responsabili dei seguenti delitti: NOME e NOME COGNOME NOME del reato previsto dagli artt. 110 cod. pen. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere in concorso detenuto kg. 11,8 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina in Bologna il 17 febbraio 2022 (capo 1); NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. 73, comma 1, e 80, comma 2, T.U. Stup. per avere illecitamente detenuto in concorso kg. 93 circa di cocaina suddivisi in 175 panetti, kg. 167 circa di sostanza del tipo cocaina suddivisi in 313 panetti in Bologna e Creazzo in data prossima al 17 febbraio 2022 (capo 2); NOME COGNOME del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. 73, comma 1, e 80, comma 2, T.U. Stup. perché in concorso con persone non identificate aveva illecitamente acquistato, importato e detenuto kg. 244 circa di cocaina suddivisi in 448 panetti nonché kg.237 di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisi in 460 panetti in Bologna, Vado ligure e Santa Croce sull’Arno in data prossima al 17 febbraio 2022 (capo 3). Il Tribunale aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche a tutti gli imputati ma con giudizio di prevalenza nei confronti di NOME COGNOME e con giudizio di equivalenza nei confronti degli altri.
2. Sulla base di tutti gli atti delle indagini preliminari, utilizzabili in ragio del rito prescelto, il giudice di primo grado ha accertato una consistente attività di narcotraffico realizzata mediante approvvigionamento di ingenti quantità di sostanza stupefacente di tipo cocaina, che venivano importate dalla Repubblica Dominicana sfruttando come copertura l’attività commerciale di NOME COGNOME, titolare dell’impresa individuale «RAGIONE_SOCIALE operante nel commercio di cuoio e pelli; attraverso servizi di pedinamenio e controllo degli spostamenti degli imputati mediante installazione di dispositivi di geolocalizzazione sulle autovetture e di telecamere nei pressi degli immobili adibiti a deposito e stoccaggio dello stupefacente, gli inquirenti erano pervenuti al sequestro dello stupefacente e all’arresto in flagranza dei complici in data 17 febbraio 2022. In particolare, NOME COGNOME COGNOME ed NOME COGNOME erano stati visti il 10 febbraio 2022 trasportare da e verso l’abitazione di NOME COGNOME borse voluminose, alcune delle quali erano state caricate a bordo
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di automobili per poi essere trasportate a Bologna; analoghe operazioni erano state registrate il 16 febbraio 2022 quando le autovetture, dopo essere state caricate, si erano dirette verso il capannone industriale sede dell’impresa del RAGIONE_SOCIALE sito in Monteviale; alle ore 7:10 del 17 febbraio 2022 telecamere di sorveglianza installate nei pressi del garage del complesso abitativo di INDIRIZZO a Bologna avevano registrato l’arrivo di un’autovettura Peugeot in uso a NOME COGNOME NOME, dalla quale era sceso l’imputato NOME COGNOME COGNOME NOME che si era diretto verso l’automobile Kia posteggiata all’interno dell’autorimessa; era sopraggiunto anche il COGNOME, che si era trattenuto insieme al COGNOME all’interno del garage; quest’ultimo era stato ripreso fuori dall’autorimessa mentre trasportava una borsa sportiva; successivamente i due imputati si erano allontanati a bordo della Peugeot e si erano diretti a Casalecchio di Reno, ove NOME era sceso dal mezzo, mentre NOME COGNOME NOME aveva proseguito il viaggio sino a Creazzo, Comune di residenza di NOME COGNOME; NOME COGNOME NOME era stato arrestato poco dopo a Casalecchio di Reno mentre si trovava a casa della sua compagna, mentre NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati arrestati poco dopo presso il capannone industriale sito in Monteviale.
Le perquisizioni avevano consentito di rinvenire ingenti quantitativi di sostanza stupefacente all’interno di pallet apparentemente contenenti pellame spedito dalla Repubblica Dominicana (488 panetti del peso complessivo lordo di circa kg.260 di cocaina divisa in tavolette) e di intercettare alcuni container destinati all’impresa del RAGIONE_SOCIALE contenenti cocaina del peso lordo di circa kg.238 e di circa kg. 237; le perquisizioni estese a tutti gli immobili nella disponibilità di COGNOME, COGNOME e COGNOME avevano consentito di rinvenire presso l’appartamento situato in Lido di Camaiore, domicilio del COGNOME, denaro contante per euro 296.690,00 e nell’autovettura Kia parcheggiata in INDIRIZZO a Bologna un vano sottofondo ricavato nella parte sottostante il piano di carico del baule posteriore all’interno del quale erano occultate 31 buste di plastica contenenti cocaina per complessivi kg.11 18 lordi.
3. NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per inosservanza dell’art. 69 cod. pen. e connesso vizio di motivazione. I ricorrenti ritengono ingiusto e severo il trattamento sanzionatorio loro inflitto con particolare riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante di cui all’art. 80 T.U. Stup. con motivazione carente e comunque illogica e contraddittoria. In
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particolare, si deduce come la difesa avesse allegato specifiche circostanze a sostegno della disparità di trattamento, del tutto obliterate dalla Corte territoriale. Differentemente da quanto affermato dal giudice di primo grado e ribadito in appello, dalla lettura del verbale di interrogatorio del coimputato NOME COGNOME del 4 marzo 2022 era emerso come le dichiarazioni di quest’ultimo non avessero offerto particolari spunti investigativi, posto che dopo tale interrogatorio non è dato riscontrare ulteriori seguiti di indagine. Per contro, gli imputati NOME COGNOME COGNOME ed NOME COGNOME avevano dichiarato che le loro responsabilità fossero più ampie di quelle loro contestate, in assoluta simmetria rispetto a quanto riferito dal COGNOME. Quest’ultimo aveva rivelato come l’escamotage utilizzato per le spedizioni del narcotico dalla Repubblica Dominicana fosse la ditta lui intestata, ma si tratta di dato di cui vi era già riscontro in atti; né è stato identificato alcun correo all’esit delle sue esternazioni. A fronte degli elementi indicati dalla difesa, la Corte territoriale non ha spiegato in che cosa ci sarebbe sostanziato l’apporto del COGNOME alle indagini, nè ha dimostrato di aver tenuto in considerazione le doglianze difensive, laddove tra la specificità dei motivi di appello e la specificità della motivazione di secondo grado vi è un necessario parallelismo. I giudici di appello, per sconfessare l’assunto secondo il quale i tre appellanti non avrebbero reso dichiarazioni eteroaccusatorie per timore di ritorsioni nei confronti delle famiglie, avrebbero preteso la probatio diabolica di qualcosa che non si è verificato. Oltretutto, NOME COGNOME aveva ricoperto un ruolo determinante nella commissione del traffico internazionale di stupefacenti intestandosi la società di pellame senza la quale lo stupefacente non si sarebbe potuto importare, occultato nei pallet, mentre i coimputati NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME hanno coadiuvato il COGNOME solo nell’ultimo anno svolgendo un ruolo fungibile rispetto a quest’ultimo; i medesimi hanno inoltre raccontato nei manoscritti confessori circostanze nuove rispetto allo stato delle indagini in quel momento. Tutte le argomentazioni difensive sono state liquidate dalla Corte territoriale con motivazione apparente senza mettere in evidenza alcun concreto specifico elemento sul quale basare il giudizio di maggiore apporto collaborativo reso dal COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.1. Con il secondo motivo deducono violazione dell’art. 62 n. 6 cod. pen. per le posizioni di NOME COGNOME NOME ed NOME COGNOME e connesso vizio di motivazione. I ricorrenti avevano versato una somma a favore di una RAGIONE_SOCIALE terapeutica gestita da privati ma i giudici dei due gradi di merito hanno ritenuto tale condotta irrilevante ai fini dell’applicazione della circostanza attenuante in parola, avuto riguardo al bene giuridico tutelato dalla norma violata, ossia la salute collettiva. Tale assunto
implicherebbe che per fruire dell’attenuante il responsabile del reato di cui all’art.73 T.U. Stup. dovrebbe effettuare una donazione nei confronti di tutte le RAGIONE_SOCIALE presenti sul territorio italiano che si occupano del recupero dei tossicodipendenti. Partendo dalla sentenza delle Sezioni Unite 30 gennaio 2020 n.24990 che ha riconosciuto l’applicabilità ai reati in materia di stupefacenti della circostanza attenuante di cui all’ art. 62 n. 4 cod. pen., la difesa ritiene che analogo discorso possa valere per l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., da correlare alla concreta manifestazione del reato e al disvalore in essa rivelato. La donazione effettuata dai ricorrenti in favore della RAGIONE_SOCIALE terapeutica può qualificarsi, si assume, come condotta riparatoria nel senso previsto dall’art. 62 n. 6 cod. pen. parte seconda, che richiede un impegno serio del soggetto nella ricerca di un risultato vantaggioso che comporti anche la parziale attenuazione delle conseguenze del reato. Con riferimento all’attenuante in esame occorre sottolineare secondo la difesa come l’art. 73 T.U. Stup. sia norma posta a tutela di più beni giuridici, ossia la salute pubblica e l’ordine pubblico, ponendo in pericolo la salute degli assuntori e qualificandosi come reato di pericolo astratto destinato a sanzionare condotte seriali con effetti cumulativi in quanto fonti di pericolo per il bene della salute collettiva. L’attenuante speciale di cui all’art. 73, comma 7, T.U. Stup. è strutturata in maniera profondamente differente da quella comune in quanto non vi è alcun riferimento alla spontaneità, ed è pertanto giuridicamente irrilevante il motivo per il quale il soggetto’ si è determinato al comportamento previsto dalla norma, non implica la rilevanza della semplice attenuazione delle conseguenze del reato e non attiene, a differenza della circostanza di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., alla struttura del fatto al momento della commissione del reato e alle sue immediate conseguenze. La circostanza invocata dalla difesa si sarebbe dovuta leggere anche alla luce della Riforma Cartabia volta a favorire i comportamenti e le condotte riparatorie, del tutto trascurate dai giudici di merito. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.2. Con il terzo motivo, limitato alla posizione di NOME COGNOME, si deducono violazione di legge e connesso vizio di motivazione in relazione agli artt. 114 cod. pen. e 80 T.U. Stup.. La difesa si duole del fatto che i giudici di appello abbiano del tutto trascurato ed erroneamente valutato il ruolo svolto da tale imputato. A dimostrazione del minimo contributo causale fornito dal COGNOME la difesa aveva evidenziato come nel verbale di interrogatorio del 29 settembre 2022 NOME COGNOME COGNOME avesse precisato come il COGNOME non fosse a conoscenza di tutto ciò che egli faceva e, in particolare, che non fosse a conoscenza del quantitativo che si trovava occultato all’interno della macchina. Nel manoscritto confessorio in pari data dello stesso COGNOME, quest’ultimo aveva specificato come si trovasse in rapporto di
amicizia con il COGNOME in quanto la compagna di quest’ultimo era la cugina della sua compagna cosicché egli si era reso disponibile allo svolgimento di specifiche e limitate commesse. Si sarebbe dovuto prendere atto del ruolo subordinato e gregario di «strumento in mano altrui», calatosi nella vicenda Con leggerezza e più per vanteria che per un’effettiva partecipazione a operazioni illecite. Nella sentenza impugnata non si è tenuto conto delle osservazioni difensive circa il minimo grado di efficienza causale, sia materiale che psicologico, del COGNOME NOME rispetto alla produzione dell’evento, limitandosi la motivazione a dare per provata la partecipazione del ricorrente attiva e dinamica al pari di quella dei correi. Con riguardo all’applicazione dell’art. 80, comma 2, T.U. Stup. la Corte si è limitata a ritenere irrilevante la circostanza che il COGNOME NOME non sapesse l’esatto quantitativo che avrebbe dovuto gestire essendo a tal fine sufficiente la generica consapevolezza derivante dalla necessità di predisporre nell’auto un vano di rilevanti dimensioni. La difesa sostiene come alla capienza del vano non sia matematicamente collegato l’ingente quantitativo, essendo peraltro consentito dalla giurisprudenza di legittimità al giudice di discernere, anche escludendo l’aggravante, parametrando la soluzione all’offensività in concreto della condotta. La sentenza si pone in contrasto con i principi giurisprudenziali secondo i quali è necessaria la dimostrazione della colpevolezza dell’agente quanto allo specifico profilo del quantitativo dello stupefacente; dimostrazione della quale non vi è traccia nella sentenza, apodittica sul punto.
Con memorie ritualmente depositate i difensori di NOME COGNOME COGNOME e di COGNOME NOME hanno sviluppato i motivi di ricorso.
All’odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello ha richiamato quanto riportato nella sentenza di primo grado a proposito del contributo fornito da NOME COGNOME all’attività degli inquirenti, segnatamente l’indicazione dei primi contatti intercorsi tra NOME COGNOME e i coimputati nel 2013-2014 durante un viaggio di lavoro nella Repubblica Dominicana, l’indicazione di un soggetto di nome NOME appartenente alle forze dell’ordine dominicane NOME nel presentargli un fornitore di pellame gli aveva proposto di importare illecitamente modesti quantitativi di cocaina, l’indicazione del nome della società dominicana con la quale era in contatto per rapporti commerciali, da utilizzare come copertura per il narcotraffico, l’indicazione del fatto che i traffici avessero avuto inizio nel 2017 con cinque o sei carichi all’anno con importazione di quantitativi sempre crescenti, l’indicazione che il COGNOME e il COGNOME collaboravano con lui da circa un anno occupandosi del prelievo e del trasporto della sostanza. La Corte territoriale ha sottolineato come l’affermazione della responsabilità penale di NOME COGNOME NOME ed NOME COGNOME avesse trovato fondamento anche nelle dichiarazioni accusatorie del COGNOME, che avevano corroborato le riprese delle telecamere dalle quali era stato possibile visionare che i due trasportavano voluminosi borsoni attribuendo significato penalmente rilevante a tali riprese, avvalorate dal fatto che i due erano stati sorpresi insieme al COGNOME all’interno del capannone di Monteviale ove erano custodite altre partite di narcotico benché la loro presenza in quel luogo non fosse affatto giustificata da rapporti lavorativi o di collaborazione con la ditta. Le registrazioni effettuate il 17 febbraio 2022 presso INDIRIZZO , a Bologna avevano consentito di accertare il coinvolgimento di NOME COGNOME NOME nonché quello di NOME COGNOME. Quest’ultimo era in possesso delle chiavi di accensione dell’automobile Kia, per cui si era desunto il suo ruolo di corriere e proprio su tale contributo concorsuale si era basato il diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. invocata dalla difesa in suo favore. Anche l’imputazione dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, T.U. Stup. era stata ritenuta soggettivamente imputabile a tutti gli imputati, compreso il COGNOME NOME, in quanto il fatto che egli possedesse le chiavi di accensione dell’autovettura all’interno della quale i sodali avevano ricavato un apposito vano per il trasporto di sostanza stupefacente rendeva irrilevante che tale imputato non conoscesse l’esatto quantitativo della sostanza detenuta, essendo in grado di percepire dalla presenza di tale vano che non si sarebbe trattato di modiche quantità. Il giudizio di bilanciamento delle circostanze è stato risolto nel senso della prevalenza in favore del solo COGNOME sul presupposto che egli avesse apportato un contributo Corte di Cassazione – copia non ufficiale
informativo più determinante rispetto a quello fornito dai restanti coimputati mentre è stata esclusa la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. nei confronti di NOME COGNOME NOME ed NOME COGNOME in quanto il versamento prima del giudizio della somma di euro 50.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE Marradi impegnata nel recupero di persone affette da tossicodipendenza è stato ritenuto non idoneo a riparare il bene collettivo della salute pubblica tutelato dalla norma incriminatrice; tale gesto è stato comunque valutato ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Con riguardo alla circostanza aggravante di cui all’art.80, comma 2, T.U. Stup., il cui riconoscimento nei confronti del COGNOME NOME sarebbe illegittimo, si ritiene il terzo motivo di ricorso manifestamente infondato. La Corte non ha condiviso la tesi difensiva secondo la quale il COGNOME NOME non sarebbe stato consapevole della quantità di sostanza trasportata sottolineando come le modalità di confezionamento e nascondinnento del carico all’interno dell’autovettura di cui egli aveva la disponibilità fossero pienamente dimostrative della sussistenza dell’elemento soggettivo in quanto, per quanto egli potesse non sapere quale fosse l’esatto quantitativo che avrebbe dovuto gestire per la circostanza aggravante in parola, doveva ritenersi sufficiente la generica
consapevolezza derivante dalla necessità di predisporre nell’auto un vano di rilevanti dimensioni per raccogliere la sostanza stupefacente.
La censura non supera il vaglio di ammissibilità in quanto la sentenza impugnata è, sul punto, pienamente rispettosa del principio espresso dalla Corte di legittimità, che ha più volte affermato che, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante dell’ingente quantità, di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è necessario che sia accertata, ai sensi dell’art. 59, comma 2, cod. pen., la colpevolezza dell’agente in relazione alla predetta circostanza, precisando come sia sufficiente la prova che questi l’abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa (Sez. 4, n. 18049 del 14/04/2022, COGNOME NOME, Rv. 283209 – 01; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269151 – 01; Sez. 3, n. 21968 del 24/02/2016, COGNOME, Rv. 267076 – 01). La Corte territoriale nel caso in esame è peraltro pervenuta, con giudizio logicamente corretto, a ritenere provata tale consapevolezza anche in capo al ricorrente RAGIONE_SOCIALE.
4. Con riguardo alla circostanza attenuante di cui all’art.114 cod. pen., la censura è infondata. Premesso che del ruolo non primario del RAGIONE_SOCIALE i giudici di merito hanno tenuto conto nella determinazione della pena in misura significativamente inferiore a quella irrogata ai coimputati, la Corte territoriale ha ritenuto che il motivo di appello inerente alla predetta circostanza attenuante fosse reiterativo di argomenti già sottoposti al giudice di primo grado senza alcun elemento di novità. In particolare, la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo la quale non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri essendo necessario un contributo del tutto marginale, tale da risultare trascurabile nell’economia generale del crimine commesso, in contrasto con quanto avvenuto nel caso concreto in cui il NOME COGNOME, svolgendo la funzione di corriere che aveva messo a disposizione dei sodali un’autovettura opportunamente modificata per occultare il carico, fosse tutt’altro che marginale e anzi determinante. Non contestando il ruolo riconosciuto a tale ricorrente dai giudici di merito, la censura risulta tendente a sollecitare una diversa valutazione del medesimo compendio istruttorio, già valutato dai giudici di merito con argomenti pienamente aderenti al principio secondo il quale l’art.114 cod. pen. non può trovare applicazione quando il contributo del concorrente non possa ritenersi del tutto trascurabile nell’economia generale dell’iter criminoso (ex plurimis, Sez. 4, n.50307 del 20/07/2018, B., Rv. 274002 – 01). La pronuncia ha del tutto legittimamente attribuito un ruolo determinante a colui che deteneva le chiavi di un’autovettura appositamente modificata per trasportare, nascosta in
un sottofondo, la sostanza stupefacente e gli elementi allegati dalla difesa sono stati implicitamente ritenuti recessivi a fronte di una prova ritenuta, con ragionamento esente da vizi, dirimente.
Il secondo motivo di ricorso, inerente al diniego della circostanza attenuante comune di cui all’art.62 n.6 cod. pen. è infondato.
La Corte territoriale ha ritenuto inapplicabile tale attenuante comune in ragione del rapporto di specialità che, rispetto a essa, è riconosciuto alle attenuanti della collaborazione di cui agli artt. 73, comma 7, e 74, comma 7, T.U. Stup., valutando quindi il versamento della somma in favore di una RAGIONE_SOCIALE terapeutica ‘da parte di NOME COGNOME COGNOME ed NOME COGNOME come inidoneo a integrare l’attenuante invocata dalla difesa. Seppure la motivazione non colga nel segno con riguardo a condotte diverse dalla collaborazione, occorre tuttavia osservare che, come già efficacemente affermato (Sez. 6, n. 6863 del 07/03/1994, SUT, Rv. 198743 01), nei reati in materia di stupefacenti, il riconoscimento dell’attenuante comune presuppone un giudizio di reversibilità del danno in concreto arrecato alla parte lesa e, in secondo luogo, l’attivarsi del reo nell’elidere, o ridimensionare il danno o il pericolo, conseguente all’immissione sul mercato o alla consegna al consumatore di quella specifica partita di stupefacente oggetto della contestazione. Quel che difetta, nel caso di specie, è proprio il diretto collegamento della condotta indice di ravvedimento con le conseguenze dello specifico reato oggetto di contestazione.
6. Il primo motivo è fondatamente proposto.
La Corte di appello, in replica alla doglianza proposta dalla difesa in merito al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ha ritenuto che gli appellanti, a differenza di NOME COGNOME, non avessero fornito un contributo che fosse andato oltre la mera ammissione dei fatti, avendo il primo narrato della sua partecipazione all’importazione della sostanza stupefacente ripercorrendone tutte le tappe e i passaggi in modo puntuale e fornendo spunti investigativi per individuare altri soggetti in posizione apicale rispetto a quella dei correi coinvolti nel traffico internazionale di stupefacente. La critica mossa dalla difesa all’argomentazione secondo la quale sarebbe mera suggestione priva di addentellati probatori la giustificazione offerta dagli appellanti, i quali non avrebbero reso dichiarazioni eteroaccusatorie per timore di ritorsioni nei confronti delle famiglie, tende a ottenere dalla Corte di legittimità una diversa valutazione dei fatti, inammissibile. La Corte di legittimità non può, infatti, che prendere atto della incontestata assenza di «addentellati probatori»
in base alla quale il giudice di appello ha, con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, ritenuto ingiustificato il silenzio dei correi a fron dell’atteggiamento collaborativo del COGNOME.
Il Collegio ritiene, tuttavia, che si tratti di censura fondata laddove si è allegato il vizio motivazionale a sostegno del giudizio di comparazione. Nel comparare le attenuanti generiche con l’aggravante di cui all’art.80, comma 2, T.U. Stup., i giudici di merito hanno ritenuto, come detto, che il comportamento processuale del COGNOME, a differenza di quello dei coimputati, conducesse al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sull’aggravante. Così argomentando, tuttavia, hanno dato per presupposto che il minor disvalore del fatto si basasse per tutti sulla sola valutazione del comportamento processuale, contraddicendo la rilevanza, ai fini dell’art.62 bis cod. pen., predicata in altro passo della sentenza (in particolare a pag. 12 della sentenza di primo grado), delle condotte riparative del COGNOME e del COGNOME. Per altro verso, la Corte territoriale è incorsa nel vizio di manifesta illogicità avendo evidenziato il maggior «peso» dell’attenuante concernente il COGNOME sebbene l’aggravante dell’art.80, comma 2, T.U. Stup. non abbia circostanziato il medesimo delitto per tutti i coimputati. Risulta, in altre parole, necessario fornire un giudizio di comparazione che tenga conto dell’aggravante dell’ingente quantità con ragionamento individualizzante riferibile alle condotte ascritte a ciascuno dei ricorrenti. Per tali profili il ragionamento sul quale si basa il giudizio d comparazione è viziato e dovrà essere nuovamente sviluppato dal giudice del rinvio, cui compete il potere discrezionale di determinazione del trattamento sanzionatorio.
Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee, con rinvio per nuovo giudizio sul- punto, ed eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. I ricorsi devono essere rigettati nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee e rinvia, per nuovo giudizio sul punto e per l’eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna.
sigliere estensore Rigetta i ricorsi nel resto. Così deciso il 6 giugno 2024
Il Pre ‘dente