Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44400 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44400 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HOROMEI COGNOME nato il 31/10/1982
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di NOME COGNOME ribad e integrati nei motivi aggiunti, con i quali si deducono vizi di motivazione in relazion trattamento sanzionatorio e al giudizio di bilanciamento delle circostanze sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativi e privi di confront con le congrue motivazioni rese in sentenza;
considerato che la prospettazione difensiva della minima entità del fatto, che renderebbe evidente l’eccessività della pena, specie a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale richiamata nei motivi aggiunti, contrasta con il giudizio espresso in sentenza, che valorizza gravità del fatto e le modalità violente utilizzate nei confronti dei vigilanti;
considerato, infatti, che è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 de 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142);
considerato, altresì, che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenua costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in s di legittimità, ove congruamente motivato, come nel caso di specie, alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizion dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838 – 02);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20 settembre 2024
Il consiglierp estensore
Il resi ente