Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47132 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47132 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Cerignola il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 22/03/2023
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, NOME
NOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari con sentenza emessa il 22 marzo 2023 (motivazione contestuale) ha confermato la condanna alla pena di mesi otto di reclusione inflitta in pri grado all’imputato COGNOME NOME in relazione al delitto di evasione dagli arresti domicilia
Avverso la indicata sentenza di appello l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale deduce un unico motivo, declinato quale violazione di legge. Si eccepisce che la Corte territoriale che ha celebrato il giudizio di appello ai sensi delle disposi processuali adottate per fronteggiare l’emergenza pandennica da Covid 19 non ha provveduto a trasmettere tempestivamente le conclusioni scritte del PG in tal modo vulnerando il diritto
difesa dell’imputato ed integrando una nullità a regime intermedio che, si sostiene, è sta tempestivamente eccepita con il ricorso.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, co d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclus come in epigrafe indicate. In particolare, il PG ha chiesto che il ricorso venga dichiar inammissibile “alla luce dei persuasivi principi affermati da Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8131 de 24/01/2023 dep. 23/02/2023, Rv. 284369, fermo restando che comunque la difesa dell’imputato, cui siano state trasmesse in via telematica le conclusioni del procuratore general tardivamente depositate, sarebbe onerata, ex art. 182 cod. proc. pen. della tempestiva relativa eccezione, dovendo detta parte, a seguito della trasmissione ad essa comunque avvenuta, considerarsi presente all’atto a norma dell’art. 182 cod. proc. pen: in ogni caso, dunque, sarebbe nella specie verificata la sanatoria indicata non avendo la difesa assolto al citato oner
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile.
Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità «Nel giudizio cartolare di appell celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell’imputato delle conclusioni del procuratore generale, violazione dell’art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull’assistenza dell’imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione “cartolare” al procedimento costituito dalla formulazion delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall’art. 182, comma 2, cod. proc pen. adeguandola alla peculiarità del rito camerale emergenziale» (ex plurimis, Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022 – dep. 2023, S., Rv. 284164 – 01).
Già sotto questo profilo – non avendo l’appellante nulla dedotto in sede di conclusioni dinan alla Corte di appello (la sentenza impugnata – pag. 3 – dà atto che il PG depositava il 13 marz 2023 le conclusioni chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado e “il difensore invece con atto depositato il 22 marzo 2023 chiedeva l’integrale accoglimento dei motivi d appello”), si sarebbe comunque verificata la sanatoria ex art. 182 comma 2.
Peraltro, dagli atti allegati al ricorso e da quelli presenti nel fascicolo dell’appell questa Corte è legittimata ad esaminare essendo stata dedotta una nullità di natura processuale – risulta che in data 14 marzo 2023 (quindi sette giorni liberi prima dell’udienza di trattaz del gravame, che è stata celebrata il successivo 22 marzo) la cancelleria della Corte di appell ha trasmesso a mezzo Pec al difensore del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, le conclusioni del PG depositate il precedente 13 marzo.
3.1. Quindi, non si è in presenza di una omessa trasmissione delle conclusioni del PG ma, a tutto voler concedere, di un ritardo nella stessa, atteso che il comma 2 bis dell’art. 23 del d.l. n.
137 del 2020 prescrive che le conclusioni del PM vengano “immediatamente” trasmesse via Pec al difensore dell’imputato (mentre nella specie la trasmissione è avvenuta il giorno successivo) In merito, questa Sezione ha recentemente precisato che «Nel giudizio di appello celebrato con le forme previste dall’art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la trasmissione delle conclusioni de pubblico ministero non immediata – e tuttavia avvenuta prima della scadenza del termine di cinque giorni per il deposito delle conclusioni delle parti private – non integra una nulli violazione del diritto di difesa, salvo il caso in cui sia stata allegata la sussistenza di un c pregiudizio derivato alla difesa medesima» (Sez. 6, n. 30146 del 28/04/2023, Terracciano, Rv. 285040 – 01). Nella specie non è stato dedotto alcuno specifico pregiudizio al diritto di dif conseguente alla “ritardata comunicazione”, non potendosi considerare tale la generica eccezione circa il non essere stato consentito “alla difesa tecnica di poter adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa”, peraltro pienamente svolto attraverso il deposito proprie conclusioni scritte in vista dell’udienza di decisione dell’appello.
4. L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen. – la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023.