Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43706 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43706 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del Pubblico Ministero
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Roma il 3 novembre 2022 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall’imputato, con cui il Tribunale di Roma il 29 aprile 2022, all’esito del giudizio abbreviato, per quanto in questa sede rileva, ha riconosciuto NOME responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fine di cessione cocaina, fatto commesso il 12 marzo 2022, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla riconosciuta recidiva qualificata, operata la riduzione per il rito, alla pena di giustizia.
2. Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con cui denunzia violazione di legge, sotto il profilo della omissione di motivazione in ordine alle conclusioni scritte avanzate dalla Difesa, con riferimento al contenuto della memoria del 27 ottobre 2022, trasmessa alla Cancelleria della Corte di appello a mezzo posta elettronica certificata, memoria con la quale è stata eccepita la tardività della trasmissione delle conclusioni del P.G., datate 24 ottobre 2024 e trasmesse il 25 ottobre 2022 (conclusioni materialmente allegate al ricorso), per l’udienza del 3 novembre 2023. Ad avviso del ricorrente, la tardiva trasmissione delle conclusioni del P.M. determinerebbe una nullità di ordine generale a regime intermedio. Si denunzia nullità anche quanto alla omessa valutazione da parte dei decidenti del contenuto della memoria difensiva (allegata all’atto di impugnazione).
3. Il P.G. della RAGIONE_SOCIALE ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
Dall’accesso diretto agli atti da parte del Collegio, accesso consentito atteso il tipo di vizio denunziato (ex plurimis, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304: «In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un “error in procedendo” ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali»), risulta confermata la ricostruzione cronologica e procedurale puntualmente effettuata dalla Difesa nell’atto di impugnazione.
Ciò posto, occorre prendere le mosse dalla constatazione che si è in presenza non di un omesso deposito delle conclusioni del P.G, ma di un tardivo deposito, cui è conseguita la tardiva comunicazione delle stesse alla Difesa.
1.1. Ebbene, secondo un orientamento, «Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, per violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., i deposito tardivo, da parte del Procuratore Generale, delle conclusioni scritte per l’udienza, avvenuto dopo il deposito, da parte della difesa, delle proprie conclusioni, in quanto incidente sull’effettiva partecipazione dell’imputato al processo e sull’esercizio delle facoltà difensive, non potendosi ipotizzare un onere aggiuntivo di replica per la difesa, in violazione delle scansioni temporali previste dall’art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176» (Sez. 2, n. 14854 del 25/01/2023, NOME, Rv. 28429:7, resa in un caso in cui la Difesa non ha potuto replicare; ravvisa una nullità anche Sez. 4, n. 21066 del 05/05/2022, 0, Rv. 283316, che, tuttavia, in un caso invero non coincidente con quello in esame, ha ritenuto sussistere un onere di tempestiva eccezione al riguardo: «Nel giudizio cartolare d’appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la difesa dell’imputato, cui siano state trasmesse in via telematica le conclusioni del procuratore generale tardivamente depositate, è onerata, ex art. 182 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di nullità a regime intermedio, della tempestiva relativa eccezione, dovendo detta parte, a seguito della trasmissione ad essa comunque avvenuta, considerarsi presente all’atto a norma dell’art.182 cod. proc. pen.»).
1.2. Secondo altra interpretazione, invece, «Nel giudizio cartolare d’appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il deposito tardivo delle conclusioni del procuratore generale, ritualmente avvisato, non è causa di nullità neanche nel caso in cui avvenga dopo il decorso del termine stabilito per la presentazione delle conclusioni delle parti private, ma esime il giudice dall’obbligo di prenderle in esame» (Sez. 5, n. 8131 del 24/01/2023, D, Rv. 284369-02).
1.3.La tesi della non configurabilità, in linea astratta, di una nullità non convince, per le ragioni già persuasivamente svolte dall’opposto orientamento, essendosi posto in evidenza (ad esempio, da Sez. 4, n. 21066 del 05/05/2022, 0, cit., sub n. 5 del “considerato in diritto”, alla p. 6) che sia la mancata comunicazione sia la tardiva comunicazione della requisitoria scritta del P.M. alle parti private è circostanza idonea, in linea di principio, a recare pregiudizio al diritto di difesa, venendo meno la possibilità di replicare o quella di replicare tempestivamente, così incidendosi, almeno potenzialmente, sul contraddittorio poiché nel rito c.d. cartolare è con lo scambio delle memorie scritte che si realizza il contraddittorio (art. 111 Cost. in relazione all’art. 178, lett. b e le
cod. proc. pen.). E trattandosi di nullità che si verifica in grado di appello, ess può essere dedotta tramite ricorso di legittimità (art. 180 cod. proc. pen).
Affermazioni sulle quali, in linea di principio, non può non convenirsi.
Si tratta ora di ricostruire quanto in effetti accaduto nel caso di specie.
1.4. Ebbene, nel caso in esame, pur essendosi verificata indubbiamente una irregolarità, in ragione del mancato rispetl:o della sequenza procedimentale prescritta dalla legge, non può sottacersi che la parte privata ha avuto in concreto un termine superiore a cinque giorni (dal 25 ottobre al 3 novembre 2022) per interloquire, termine che ha effettivamente sfruttato depositando, appunto in data 27 ottobre 2022, memoria difensiva. Con tale memoria, tuttavia, la Difesa si è limitata ad eccepire la tardività della trasmissione delle conclusioni del P.G., senza entrare nel merito delle stesse e, dunque, senza tenere conto che il Pubblico Ministero si era – laconicamente – limitato a chiedere la conferma della sentenza impugnata per la ritenuta infondatezza dei motivi, senza in alcun modo argomentare al riguardo.
In definitiva, dunque, il ricorrente ha avuto uno spazio di tempo superiore a cinque giorni per interloquire e lo ha fatto, così avvalendosi della facoltà al cui esercizio l’atto è preordinato (art. 183 cod. proc. pen.), senza dedurre un possibile pregiudizio patito (quale potrebbe essere, a mero titolo di esempio, la necessità di approfondimenti per la complessità delle tesi sviluppate dalla controparte nelle conclusioni scritte) per effetto del ritardo nel deposito delle conclusioni della Procura Generale.
2.Discende dalle considerazioni svolte la statuizione in dispositivo.
Essendo inammissibile l’impugnazione e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/09/2023.