Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 835 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 835 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Faenza avverso la sentenza del 22/02/2021,della Corte di cassazione.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gen
NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione avverso sentenza della Corte di appello di Bologna del 22 dicembre 2020, di conferma di quella con quale il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Ravenna, all’esito di gi abbreviato, lo aveva condannato per il reato di estorsione (per avere costretto NOME
COGNOME a consegnargli la somma di 5.000 euro, dopo averlo informato che un gruppo d albanesi, da lui conosciuti, aveva ricevuto l’importo di 10.000 euro per “spezzargli le gambe che lui avrebbe potuto convincerli a non procedere a tanto se avesse ricevuto 10.000 euro da corrispondere loro, e nell’avere subito dopo inviato a costui una serie di messaggi minatori a conseguire quell’obiettivo).
COGNOME la violazione di legge quanto al diniego della Corte territoriale riapertura dell’istruttoria dibattimentale per assumere come testimone COGNOMECOGNOME COGNOME q davanti al Giudice per l’udienza preliminare non era stato acquisito, perché non allegato P.M. agli atti del proprio fascicolo, il verbale di dichiarazioni rese il 9 settembre 2019 (n costui aveva escluso di aver ricevuto da COGNOME la richiesta di denaro, al di fuori d riguardante un prestito di 2.000 euro, che si sarebbe impegnato a restituire dopo circa mese, e non aveva fatto alcun cenno a danni fisici che avrebbe potuto ricevere da presunt ‘albanesi’), la cui esistenza era emersa il 3 aprile 2020, dopo la pronuncia di condanna de marzo 2020, allorché ne era avvenuto il deposito in sede cautelare in altro procedimento. E aveva formulato in primo grado richiesta principale di definizione del giudizio nelle form rito abbreviato, condizionandola alla escussione della persona offesa, e in subordine sen alcuna condizione. Ma, poiché soltanto dopo la definizione del processo era emerso il verbal anzidetto, la sua conoscenza avrebbe orientato diversamente la richiesta, essendo tale da incidere sulla attendibilità della vittima, sicché non avrebbe avanzato la subordinata; lo Giudice per l’udienza preliminare avrebbe verosimilmente potuto decidere in modo differente i ordine alla condizione posta se avesse avuto la disponibilità di quell’atto. La Corte terri aveva acquisito il relativo verbale ma aveva escluso l’audizione della persona offe limitandosi ad interpretare le contrastanti dichiarazioni con motivazione ritenuta vizia contraddittorietà e illogicità in ordine alla affermata attendibilità della persona nonostante le incoerenze di quanto dalla stessa riferito nei vari verbali di dichiarazioni res La Seconda sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza del 22 febbraio 2022 n. 14275, ha rigettato il ricorso ritenendone infondati i motivi. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In particolare, la Corte ricordava che, per consolidato e condiviso orientamento (Sez. 6, 25256 del 29/05/2018, COGNOME, Rv. 273106; v. anche Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 COGNOME, Rv. 253211) “l’ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato integrazione probatoria non è revocabile all’esito di una nuova valutazione che escluda rilevanza della prova”, atteso che il vizio della sentenza derivante dalla mancata assunzi della prova cui era stato condizionato il giudizio “è deducibile in sede di gravame emendabile con la sua assunzione in grado d’appello”. Di talché, i rilievi difensiv apparivano idonei a ribaltare quanto deciso dalla Corte felsinea sul diniego dell’esame de persona offesa in contraddittorio. Considerata la natura di giudizio allo stato degli atti di questo rito, accompagnata dalla circostanza che al momento della richiesta formulat nell’interesse del ricorrente agli atti non vi era il documento ritenuto rilevan prospettazione difensiva, cioè il verbale della persona offesa del 9 settembre 20 correttamente si era ritenuto che la richiesta formulata in subordine di procedere col
abbreviato ordinario, una volta respinta l’istanza condizionata, non poteva che costituire l di una consapevole scelta dell’imputato alla luce del peso probatorio attribuito agli indagine e alle dichiarazioni della persona offesa in quel momento disponibili. Una volta ch sede di appello è emerso l’anzidetto verbale, congrua e coerente era la motivazione di secondo grado secondo cui quelle sintetiche informazioni non collidevano con le successive accuse d COGNOMECOGNOME COGNOME‘iniziale mancata denuncia della vittima si spiegava col timore derivato da qu lui detto da COGNOME e con l’incertezza sul comportamento da tenere. Alla stregua di complessiva valutazione di tutti i verbali delle dichiarazioni della persona offesa (nonch riscontri oggettivi che ne avevano confermato il racconto: lo scambio di messaggi, le modali dell’incontro per la riscossione della somma, le informazioni di altre persone circa l’ascolto minacce e lo stato di agitazione di COGNOME), la Corte territoriale aveva ravvisat sussistenza dei presupposti per accogliere l’istanza di rinnovazione della prova. Infine, l difensiva secondo cui l’imputato non avrebbe avanzato la subordinata, fermandosi all’istanza d abbreviato condizionato all’audizione della persona offesa, qualora avesse conosciuto il verba del 9 settembre 2019, perché avrebbe puntato con decisione a far emergere le presunte contraddizioni della vittima, non era condivisibile perché non teneva conto del limite valutazione da operare all’atto della richiesta – e fino al momento dell’ammissione della st da parte del Giudice per l’udienza preliminare – costituito dagli atti in quel momento dispo
Avverso la sentenza n. 14275 del 2022 il difensore di COGNOMECOGNOME l’analit ricostruzione storico-procedurale della vicenda, ha presentato ricorso straordinario per error fatto, deducendo l’omesso rilievo da parte del Giudice di legittimità “del pregiudizio legato alla valutazione espressa a suo tempo dal G.u.p. rispetto alla rilevanza della condizione pos dall’imputato e dalla sua difesa, consistente nell’audizione della p. o., non essendo a conosce del verbale di s.i.t. rese dalla stessa p.o. il 9/9/2019, incomprensibilmente non inser fascicolo del P.M.”. L’assenza di quel verbale avrebbe compromesso tanto la pienezza della scelta della difesa, che non avrebbe proposto la richiesta subordinata di rito abbrev semplice, quanto l’apprezzamento del Giudice per l’udienza preliminare sull’ammissibilità d rito condizionato all’audizione della persona offesa al fine di saggiarne l’effettiva atten La RAGIONE_SOCIALE avrebbe perciò omesso di considerare la vicenda nella prospettiva – non solo dell scelta dell’imputato, bensì – della corretta valutazione e decisione del Giudice per l’ud preliminare circa l’effettiva rilevanza della condizione posta al rito speciale dall dell’imputato, consistita nell’audizione della persona offesa.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chies dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell’art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 202 l’intervento delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato non essendo ravvisabile alcun errore materiale o di fatto.
La Suprema Corte, con la sentenza reiettiva del ricorso dell’imputato, n. 14275 del 202 ha invero correttamente rimarcato l’assunto fondamentale per cui la richiesta subordinata de rito abbreviato ordinario, una volta respinta dal Giudice per l’udienza preliminare qu condizionata, peraltro revocabile fino all’ammissione, era stata inevitabilmente frutto d ponderazione da parte dell’imputato e del suo difensore circa la valenza probatoria dell’int coacervo degli atti di indagine, ivi comprese le propalazioni della persona offesa, che peral come si è affermato dalla Corte di appello – neppure collidevano con le concise dichiarazio rese da questa nell’immediatezza dei fatti nel verbale del 9 settembre 2019, pure acquisito epoca successiva, tenuto conto del timore derivato da quanto rappresentatogli dal ricorrente.
Per altro verso, con riguardo all’asserita compromissione della prospettiva e de valutazione del Giudice per l’udienza preliminare, ha esattamente rilevato la Suprema Cort che l’eventuale vizio della sentenza di condanna, derivante dalla mancata assunzione dell prova dichiarativa cui era stato condizionato il giudizio abbreviato, era comunque deducibile emendabile in grado d’appello.
Il che è puntualmente avvenuto nel caso in esame.
La presunta violazione di legge è stata infatti concretamente dedotta dalla difesa ricorrente con un apposito motivo dell’atto di appello, proponendo altresì la rinnovaz dell’istruzione dibattimentale mediante l’audizione della persona offesa. Ma la relativa cen difensiva è stata disattesa da quel Collegio alla stregua di un diffuso apparato argonnentat che la Suprema Corte ha giudicato adeguato e logico, sia in fatto che in diritto.
Di talché, a ben vedere, sembra che il ricorrente, nel denunziare un preteso errore di fa in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione con la sentenza n. 14275 del 2022, intend rimetterne in discussione la ratio decidendi e il decisum invocando in realtà un inammissibile ulteriore grado di giudizio.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa dell ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/12/2022