Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12712 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12712 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/03/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a VITTORIA il 23/06/1987 COGNOME nato a VITTORIA il 16/05/1977 COGNOME nato a VITTORIA il 26/08/1965
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte RAGIONE_SOCIALE di appello di Catania / in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Ragusa in data 19.05.2023 in sede di giudizio abbreviato, ha rideterminato la pena in anni uno mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 1000,00 di multa nei confronti di COGNOME NOME e in mesi dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa nei confronti di COGNOME NOME*, in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90, artt. 81 cpv, 110 cod.pen. per la detenzione illecita e plurime cessioni di cocaineyome meglio specificato nel capo di imputazione. In Vittoria fino al mese di Agosto 2020
Ha proposto ricorso il COGNOME NOME tramite il suo difensore di fiducia.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge per l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione a quanto previsto dagli art. 4421 comm1bis /416, 419, 421 cod.proc.pen. Lamenta che non appaiono condivisibili le argomentazioni della Corte di appello con riferimento all’acquisizione dell’allegato 2 “fascicolo riscontri” alla C.N.R del 4.11.2020, 1.dusizistat,e acquisite in violazione del diritto di difesa. La mancata trasmissione di documentazione relativa ad indagini espletate non può ritenersi sanata dalla trasposizione in un altro atto quale nel caso di specie la richiesta di misura cautelare. L’acquisizione dell’allegato 2 è avvenuto solo in un momento successivo alla richiesta e ammissione del rito abbreviato allo stato degli atti del 25.11.2022, mentre la materiale acquisizione è avvenuta il 16.05.2023
Hanno proposto ricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME conil difensore di fiducia.
3.1. Con unico motivo lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all’art. 133 cod.pen. Deducono che la pena base individuata dalla Corte di appello, nonostante la rideterminazione favorevole e l’accoglimento del motivo di appello, è la stessa di quella individuata dal Giudice di primo grado.
Il Procuratore Generale in sede con requisitoria scritta / ha chiesto -il rigetto dei ricorsi.-
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di COGNOME è inammissibile.
1.1. Il motivo /oltre che generico / è manifestamente infondato. Il ricorrente ha dedotto che l’acquisizione dell’allegato 2 alla CNR del 4.11.2020 dopo GLYPH la richiesta GLYPH di giudizio GLYPH abbreviato e l’ammissione nel corso dell’udienza del
25.11.2022″ ne comportava la inutilizzabilità in quanto l’atto aveva modificato la piattaforma probatoria sulla base della quale erano state formulate le valutazioni processuali e la scelta del rito.
La Corte distrettuale ha ricostruito la vicenda processuale evidenziando che proprio nel corso dell’ammissione al giudizio abbreviato il Giudice aveva rilevato la assenza materiale dell’allegato n. 2 alla CNR e aveva rinviato all’udienza del 19.05.2023 per l’acquisizione. Precisava che l’atto allegato alla CNR e denominato “fasciolo riscontri” riguardava ,il resoconto dell’attività di PG del 21.02.2020, elemento di prova già conosciuto dalle parti in quanto era stato posto a base della richiesta di misura cautelare del 6.05.2021, presente all’interno del fascicolo processuale e pertanto nella piena disponibilità degli imputati e della difesa. All’udienza del 19.05.2023 vi era stata solo l’acquisizione materiale di un atto di indagine già espletato assai prima della formulazione della richiesta di giudizio abbreviato e noto alla difesa.
Il ricorrente era nelle condizioni di valutare l’esatta portata e l’ ampiezza del k’ compendio probatorio in quanto l’allegato era già richiamato integralmente nella richiesta di misura cautelare e nella CNR.
Così inquadrata, la situazione non può dirsi nella sostanza difforme da quella esaminata da una sentenza della Corte di cassazione, qui condivisa, con la quale è stata ritenuta utilizzabile una relazione tossicologica, per errore non inserita nel fascicolo, ma da ritenersi nota al ricorrente, a fronte del fatto che nel verbale di arresto si dava atto della trasmissione del reperto al laboratorio di analisi in vista del successivo inoltro all’A.G. (Sez. 6, n. 14884 del 21/2/2017rv. 269895).
Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili gli atti legittimamente acquisiti nel corso delle indagini preliminari e noti all’imputato, anche se per mero errore o caso fortuito non siano materialmente allegati al fascicolo del pubblico ministero ( Sez. 6, n. 14884 del 21/02/2017 Ud. (dep. 27/03/2017) Rv. 269895 –
Si è affermato infatti da questa Corte di legittimità che “in sede di giudizio abbreviato sono utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti di indagine che siano stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, ai quali la scelta dell’imputato di accedere al rito alternativo attribuisce valenza probatoria. Ai sensi dell’art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen., infatti, nel giudizio abbreviato ai fini della decisione il giudice utilizza, tra gli altri, gli atti contenuti nel fascicolo di all’art. 416, comma 2, cod. proc. pen., contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate ed i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Già questa Corte ha condivisìbilmente affermato che, in sede di giudizio àbbreviato, il giudice può utilizzare ai fini della decisione atti redatti dalla polizia giudiziaria, che facciano riferimento, in tutto o in parte, al contenuto di atti non ritualmente depositati ex art. 416 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 42577 del 03/06/2015, COGNOME, Rv. 264947;
Sez. 2, n. 32519 del 10/05/2011, COGNOME, Rv. 250765)
I ricorsi di COGNOME e COGNOME attinenti al trattamento sanzionatorio son manifestamente infondati.
La Corte ha rivisto in senso favorevole agli imputati la pena finale dopo aver ritenuto le attenuanti generiche, non riconosciute dal primo Giudice, ( fol 10 sentenza di primo grado) equivalenti alla recidiva e alla circostanza aggravante di cui all’art. 73 comma 6 e aver operato una riduzione dell’aumento interno per la continuazione ad 8 mesi per entrambi gli imputati / COGNOME e COGNOME; la pena base è stata individuata in anni uno e mesi sei di reclusione e 1400,00 euro di mult mentre in primo grado era più alto l’importo della multa.
Peraltro la sostanziale “corrispondenza” della pena base lamentatalialla difesa non compromette la complessiva coerenza della decisione, atteso che la Corte distrettuale, dopo aver indicato come da accogliere le doglianze relative all’enti della pena, ha poi comunque provveduto in conformità, giungendo ad una pena finale di anni 1, mesi 5 ,50M,i di reclusione rispetto a quella di anni 2 e mesi 2 relclusione comminata in primo grado.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di eruo tremila ciascunio in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e RAGIONE_SOCIALE condanna i ricorrenti al pagamento delle GLYPH spese processuali e della somma di euro tremila cascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 4 . 0 3 . 2 0 2 5