Giudizio Abbreviato: La Scelta Che Può Sanare i Vizi del Procedimento
Nel complesso mondo della procedura penale, le scelte difensive possono avere conseguenze determinanti sull’esito del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento su come la richiesta di giudizio abbreviato possa sanare alcune nullità procedurali, anche significative. La decisione sottolinea come una mossa strategica dell’imputato possa precludergli la possibilità di contestare vizi avvenuti nella fase delle indagini.
I fatti del caso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto aggravato, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato decideva quindi di ricorrere in Cassazione, affidando la sua difesa a quattro distinti motivi. Tra questi, spiccava la censura relativa a un vizio procedurale avvenuto nelle fasi iniziali del procedimento: la mancata notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (ex art. 415-bis c.p.p.), vizio che, secondo la difesa, avrebbe dovuto invalidare tutti gli atti successivi, inclusa la sentenza di condanna.
I motivi del ricorso e l’eccezione sul giudizio abbreviato
La difesa ha articolato il ricorso su diversi fronti. Oltre alla già citata nullità procedurale, si contestava la logicità della motivazione della sentenza d’appello su più punti:
1. Prova della colpevolezza: Si riteneva che la prova della commissione del fatto da parte dell’imputato fosse insufficiente e contraddittoria.
2. Aggravante della destrezza: Si contestava la mancata esclusione di tale aggravante.
3. Attenuanti generiche: Si lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente sulle aggravanti contestate.
Il fulcro della questione giuridica, tuttavia, risiedeva nel primo motivo. La difesa sosteneva che l’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini a un imputato all’epoca non reperibile avesse generato una nullità insanabile. Questo atto, infatti, è fondamentale per garantire il diritto di difesa, permettendo all’indagato di presentare memorie o chiedere di essere interrogato prima che il Pubblico Ministero formuli la richiesta di rinvio a giudizio.
La decisione della Corte e l’effetto sanante del giudizio abbreviato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo tutte le doglianze. La parte più significativa della decisione riguarda proprio la presunta nullità. I Giudici Supremi hanno chiarito che, sebbene l’omessa notifica dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. costituisca effettivamente una nullità, si tratta di una nullità a regime intermedio. Questo tipo di vizio non è assoluto e può essere sanato se non eccepito tempestivamente o a seguito di determinati comportamenti processuali dell’imputato.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che la presentazione da parte dell’imputato della richiesta di giudizio abbreviato costituisce un atto che sana tale nullità. Scegliendo questo rito alternativo, l’imputato accetta di essere giudicato sulla base degli atti raccolti durante le indagini preliminari, così come si trovano al momento della richiesta. Questa scelta implica una rinuncia implicita a contestare eventuali vizi relativi alla formazione o alla notifica degli atti di quella fase. Citando un proprio precedente (sentenza n. 7336/2014), la Cassazione ha ribadito che la richiesta del rito speciale prevale sull’interesse a far valere la nullità, sanandola di fatto. Per quanto riguarda gli altri motivi di ricorso, la Corte li ha ritenuti inammissibili perché riproponevano questioni di merito già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello. È stato inoltre ricordato che la determinazione della pena (il cosiddetto trattamento sanzionatorio) rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia palesemente illogica o arbitraria, circostanza non riscontrata nel caso in esame.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio cruciale: le scelte processuali hanno un peso strategico enorme. La richiesta di giudizio abbreviato, pur offrendo il vantaggio di uno sconto di pena, comporta l’accettazione dello stato degli atti e la rinuncia a sollevare determinate eccezioni procedurali. Gli avvocati difensori devono quindi valutare con estrema attenzione i pro e i contro di tale scelta, informando compiutamente il proprio assistito delle possibili preclusioni. La decisione ribadisce, infine, i confini del giudizio di legittimità, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito per rivalutare le prove, ma è chiamato a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
La mancata notifica dell’avviso di conclusione delle indagini rende sempre nullo il processo?
No, secondo l’ordinanza, questa omissione determina una nullità a regime intermedio che può essere sanata da comportamenti successivi dell’imputato.
In che modo la richiesta di giudizio abbreviato influisce su una nullità procedurale?
La presentazione della richiesta di giudizio abbreviato da parte dell’imputato sana la nullità derivante dalla mancata notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, poiché tale scelta processuale implica l’accettazione dello stato degli atti e la rinuncia a far valere il vizio.
La Corte di Cassazione può riesaminare la valutazione delle prove o la determinazione della pena?
No, la Corte ha ribadito che la valutazione delle prove e la determinazione del trattamento sanzionatorio sono di competenza esclusiva del giudice di merito. La Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o arbitraria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33269 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33269 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 02/05/1987
avverso l’ordinanza del 19/07/2024 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la qual Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza di condanna, emessa in data 11 luglio 2022 in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Trento in ordine reato di cui agli artt. 624-bis e 625, n. 4 cod. pen.
Ritenuto che i quattro motivi sollevati (Violazione di legge per omessa notifica dell’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen. all’imputato non irreper conseguente nullità del decreto di citazione a giudizio e degli atti consegue mancanza o manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla mancat pronuncia assolutoria perché manca, è insufficiente nonché contraddittoria l prova che l’imputato abbia commesso il fatto; mancanza o manifesta illogicità dell motivazione in riferimento alla mancata esclusione dell’aggravante della destrezz e conseguente contenimento della pena; mancanza o manifesta illogicità della motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti) non sono consentiti in sede legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagli correttamente disattesi dalla Corte territoriale; dovendosi altresì ricordare riguardo specifico al primo motivo, che l’omessa notifica dell’avviso di conclusio delle indagini preliminari determina una nullità a regime intermedio della richie di rinvio a giudizio, la quale rimane sanata dalla presentazione da pa dell’imputato della richiesta di giudizio abbrevi (Sez. 3, n. 7336 del 31/01/2014, Laneve, Rv. 258813). Giova poi ricordare che la determinazione del trattamento sanzionatorio, che è naturalmente rimessa all discrezionalità del giudice di merito, è incensurabile, qualora, come nel caso specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestam illogica; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.