Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1531 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1531 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 31/01/1959
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
(Y1U-9 ftrr. 1 9 Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
NOME ha concluso chiedendo 1/ -i i-, t-, .2. 3 Q , GLYPH GL i 12 2
t/QU I /i 4 1,T’01 1 ,in <(forra, h qns-2,1 GLYPH 151-/bio GLYPH ,iguicu rt9 00.) , udito # difensore
Ti-a-ttaziurrg-scritta
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna in composizione eoLp(.iroumonocratica che dichiarava NOME COGNOMEgié – rVii5lazione continuata del foglio di via obbligatorio e lo condannava, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione e tenuto conto della diminuente per il rito, alla pena di mesi tre e giorni dieci di arresto.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, COGNOME
2.1. Col primo motivo di impugnazione si deducono violazione dell’art. 2 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 1 e vizio di motivazione.
La difesa rileva che dalla copia in atti del foglio di via obbligatorio non è dato apprezzare con certezza l’effettiva data di notifica del provvedimento, leggendosi solo l’anno 2018 e il luogo della notifica, Casalecchio di Reno. Nell’incertezza della data di notifica i Giudici del merito avrebbero dovuto assolvere, mentre né il Tribunale né la Corte di appello motivano al riguardo.
2.2. Col secondo motivo di ricorso vengono denunciati violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna per i reati sub b) e c) e in particolare alla prova della reiterazione della condotta illecita e, quindi, del rientro nel comune di residenza o comunque dell’allontanamento dai luoghi in cui a COGNOME era vietato permanere, anche considerato che la seconda ipotesi in base alla contestazione risulta commessa a pochi giorni di distanza da quella sub a).
2.3. Con il terzo motivo di impugnazione vengono rilevati violazione dell’art. 81 cpv. cod. pen. e vizio di motivazione, per avere i Giudici di merito ritenuto la continuazione tra le contravvenzioni, anziché la permanenza della prima violazione.
2.4. Col quarto motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 442 cod. proc. pen.
Si rileva che la I. n. 103 del 2017 (riforma Orlando) ha previsto per le contravvenzioni, nel caso di giudizio abbreviato, una riduzione pari alla metà, mentre erroneamente nel caso in esame, pur trattandosi di condanna per contravvenzione, la pena era ridotta dal primo Giudice di un terzo.
La difesa chiede, alla luce dei suddetti motivi, l’annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale statuizione.
Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell’art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME conclude per l’annullamento senza rinvio in punto di pena con ricalcolo della stessa ad opera di questa Corte e per l’inamrnissibilità del ricorso nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al quarto motivo di impugnazione, mentre inammissibili sono i restanti motivi.
1.1. Inammissibile è, invero, il primo motivo di impugnazione in quanto non dedotto precedentemente.
1.2. Inammissibili, in quanto reiterativi e in fatto sono il secondo e il terzo motivo di ricorso. E ciò a fronte di una motivazione non manifestamente illogica, come quella della Corte di appello di Bologna, in cui si rileva che «ferma la persistente vigenza del provvedimento di PS, non risulta che l’imputato (dimorante in Napoli laddove sarebbe dovuto rientrare)i avesse dimora anche nel comune di Castel San Pietro Terme ovvero che qui avesse legami ed interessi stabili, talché è ben difficile ipotizzare che egli fosse rimasto continuativamente all’interno del relativo comune per 14 giorni (capo b) ovvero addirittura per quasi un anno (capo c); si deve invece fondatamente presumere che egli se ne fosse allontanato per poi farvi illecito rientro».
1.2. Fondato, come premesso, è il quarto motivo di ricorso.
Invero, il primo Giudice ha operato sulla pena finale la riduzione di un terzo anziché della metà, come previsto dal comma 2 dell’art. 442 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 44, della I. 23 giugno 2017, n. 103, nel caso in cui si procede per una contravvenzione.
Tale errore, risolvencosi urra – mera operazione matematica, può essere direttamente corretto dal Collegio, ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen.
Va, pertanto, disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’entità della pena, da rideterminarsi in mesi due, giorni quindici di arresto (pena finale di mesi cinque di arresto, ridotta della metà per i , rito), dovendosi dichiarane il ricorso inamrnissibile nel resto.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’entità della pena che ridetermina in mesi due, giorni quindici di arresto. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.