Giudizio Abbreviato e Deposito Prove: Quando la Relazione Tecnica è Valida?
La scelta del giudizio abbreviato rappresenta un momento strategico fondamentale per la difesa. Tuttavia, sorgono spesso questioni procedurali complesse, come quella relativa alla utilizzabilità delle prove depositate dopo la richiesta di accesso al rito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un caso emblematico, stabilendo un principio chiaro sulla cronologia degli atti processuali e sulla loro validità.
I Fatti del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di condanna della Corte d’Appello per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990). L’imputato basava il suo ricorso su due motivi principali:
1. Inutilizzabilità della relazione tecnica: La difesa sosteneva che una relazione tecnica, depositata dal pubblico ministero il 29 giugno 2024, fosse inutilizzabile perché successiva alla richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall’imputato il 25 giugno 2024.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si contestava il diniego delle circostanze attenuanti, ritenendo che il fatto dovesse essere qualificato come di lieve entità.
La questione procedurale sul giudizio abbreviato
Il fulcro del ricorso risiedeva nella tempistica degli atti. Secondo la tesi difensiva, una volta che l’imputato ha “cristallizzato” il materiale probatorio con la richiesta di giudizio abbreviato, nessun nuovo elemento di prova, come la relazione tecnica in questione, potrebbe essere legittimamente introdotto nel fascicolo processuale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto entrambe le censure, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione, sebbene netta, offre importanti chiarimenti su aspetti procedurali e di merito.
Le motivazioni della Suprema Corte
Per quanto riguarda la prima censura, la Corte ha sottolineato un dettaglio cronologico decisivo: l’istanza di accertamenti tecnici da parte del pubblico ministero era stata presentata il 30 maggio 2024, quindi in una data anteriore alla richiesta di giudizio abbreviato dell’imputato. La Cassazione ha ritenuto irrilevante che il deposito materiale della relazione fosse avvenuto in un momento successivo. Ciò che conta, ai fini dell’utilizzabilità, è il momento in cui l’atto di indagine viene avviato. Di conseguenza, la censura è stata giudicata manifestamente infondata.
Anche il secondo motivo di ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato. I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata e logica sul perché il reato non potesse essere considerato di “lieve entità”. La valutazione aveva tenuto conto delle modalità concrete del fatto e della personalità dell’imputato, elementi sufficienti a giustificare il diniego delle attenuanti generiche.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: nel contesto del giudizio abbreviato, la validità di un atto probatorio non dipende dalla data del suo deposito finale, ma dal momento in cui l’attività di indagine è stata formalmente richiesta. Questo principio garantisce che il lavoro investigativo del pubblico ministero, avviato legittimamente prima della richiesta di rito speciale, possa giungere a compimento ed essere utilizzato ai fini della decisione.
Inoltre, la decisione conferma che la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di merito che, se logicamente motivato, non può essere censurato in sede di legittimità. Per l’imputato, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, un monito sull’importanza di fondare i ricorsi su motivi solidi e non meramente pretestuosi.
Una perizia richiesta dal PM prima della richiesta di giudizio abbreviato, ma depositata dopo, è utilizzabile nel processo?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, il momento determinante per l’utilizzabilità della prova è la data in cui il pubblico ministero ha richiesto l’accertamento tecnico, non la data del successivo deposito della relazione. Se la richiesta è anteriore a quella di giudizio abbreviato, la prova è valida.
Per quale motivo la Corte ha confermato la mancata concessione delle attenuanti generiche?
La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse motivato in modo adeguato la sua decisione, spiegando che le modalità del fatto e la personalità del reo non permettevano di considerare il reato di lieve entità, escludendo così i presupposti per la concessione delle attenuanti.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34714 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34714 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MARTINA FRANCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 16843/25 Aquaro
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990);
Esaminato il motivo di ricorso;
Considerato che l’unico motivo di ricorso si compone di due diverse censure con le quali si contesta il vizio di motivazione in ordine all’inutilizzabilità della relazione tecnica depositata dal pubblico ministero il 29 giugno 2024, dopo la intervenuta richiesta di giudizio abbreviato da parte dell’imputato (25 giugno 2024) e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuto che la prima censura è manifestamente infondata in quanto il giudice di merito ha adeguatamente motivato dando atto di come l’istanza di accertamenti tecnici del pubblico ministero sia anteriore alla richiesta di giudizio abbreviato (30 maggio 2024), ancorché la relazione sia stata depositata successivamente alla richiesta di rito speciale (v. p. 2 della sentenza impugnata);
Rilevato che la seconda censura è manifestamente infondata dal momento che la Corte ha argomentato nel corpo della motivazione circa la mancanza dei presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, là dove dà conto che, avuto riguardo alle modalità del fatto e alla personalità del reo, non possa ritenersi il fatto di lieve entità (v. p. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/10/2025