Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41156 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41156 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DELLE MONACHE NOME NOMECODICE_FISCALE), nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALEstero, in persona del Sostituto Procura Generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di RAGIONE_SOCIALE NOME, il quale, nel replicare alle conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALEstero, ha insisti l’accoglimento del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14/11/2023, la Corte d’appello di Roma confermava la sentenza del 28/02/2023 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE – emessa in esito a giud abbreviato instaurato a seguito della notificazione di decreto di giudizio immed -, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di sei anni quattro mesi di reclusione ed C 2.000,00 di multa per i reati, unificati dal v della continuazione, di:
rapina aggravata (dall’essere stata la minaccia commessa da persona travisata) in concorso (con NOME COGNOME) ai danni dell’esercizio commerciale “RAGIONE_SOCIALE” di NOME, di cui al capo a) dell’imputazione (fatto commesso in Guidonia Montecelio il 14/12/2021);
rapina pluriaggravata (dall’essere stata la minaccia commessa da persona travisata e dall’avere cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità) in concorso (con NOME COGNOME) ai danni dell’esercizio commerciale “RAGIONE_SOCIALE“, di cui al capo b) dell’imputazione (fatto commesso in Guidonia Montecelio il 17/12/2021 e che è stato ritenuto violazione più grave);
ricettazione aggravata (dal cosiddetto nesso teleologico) in concorso (con NOME COGNOME) di un ciclomotore di cui al capo c) dell’imputazione (fatto commesso in luogo sconosciuto, in data antecedente e prossima al 17/12/2021);
rapina aggravata (dall’essere stata la minaccia commessa da persona travisata) in concorso (con NOME COGNOME) ai danni della RAGIONE_SOCIALE sita in INDIRIZZO, commessa minacciando la sociacoadiutrice di tale RAGIONE_SOCIALE, di cui al capo d) dell’imputazione (fatto commesso in RAGIONE_SOCIALE il 18/12/2021);
rapina aggravata (dall’essere stata la minaccia commessa da persona travisata) in concorso (con NOME COGNOME) ai danni dell’esercizio commerciale “RAGIONE_SOCIALE“, di cui al capo g) dell’imputazione (fatto commesso in Guidonia Montecelio il 22/12/2021);
rapina aggravata (dall’essere stata la minaccia commessa da persona travisata) in concorso (con un’altra persona rimasta ignota) ai danni dell’esercizio commerciale di bar “RAGIONE_SOCIALE“, commessa minacciando la dipendente NOME COGNOME (fatto commesso in Guidonia Montecelio il 05/01/2022. Tale imputazione non è contrassegnata né da una lettera né da un numero).
La condanna del COGNOME è quindi intervenuta per cinque rapine (di cui le prime quattro in concorso con NOME COGNOME) e per la ricettazione di un ciclomotore utilizzato per commettere una di esse.
Avverso la menzionata sentenza del 14/11/2023 della Corte d’appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a sei motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione dell’art. 453 dello stesso codice.
Il COGNOME lamenta il rigetto del proprio motivo di appello con il quale aveva ribadito l’«improcedibilità dell’azione penale» (così il ricorso) con riguardo al reato di cui al capo a) dell’imputazione per la ragione che, posto che si trattava di giudizio immediato cosiddetto “custodiale”, il suddetto reato di cui al capo a)
dell’imputazione, non essendo compreso tra quelli per i quali egli era stato sottoposto a custodia cautelare, non avrebbe potuto costituire oggetto della richiesta di giudizio immediato “custodiale”.
Il ricorrente contesta la tesi della Corte d’appello di Milano secondo cui la menzionata eccezione difensiva non avrebbe potuto essere proposta a seguito della scelta del giudizio abbreviato e rappresenta in proposito che, poiché il vizio denunciato integrerebbe una violazione del diritto di difesa e, quindi, una nullità assoluta, esso si dovrebbe ritenere deducibile anche in sede di giudizio abbreviato.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 603 dello stesso codice.
Il COGNOME premette che, nel proprio atto di appello, aveva chiesto la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per «effettuare ‘acquisizione e la visione dei filmati» delle telecamere di videosorveglianza, in quanto le fotocopie delle immagini filmate che erano contenute nel fascicolo processuale sarebbero state «illeggibili e non consentono di verificare la corrispondenza tra di esse e le annotazioni di polizia giudiziaria ad esse riferite»; richiesta di acquisizione e d visione che sarebbe stata «già avanzata in sede di giudizio abbreviato e non effettuata dal Tribunale».
Ciò premesso, il ricorrente contesta la tesi della Corte d’appello di Roma secondo cui la propria richiesta di rinnovazione dibattimentale «contrasta con la scelta del rito allo stato degli atti, per cui risultano pienamente utilizzabil annotazioni di polizia giudiziaria relative a tali immagini contenute nel fascicolo processuale» (pag. 6 della sentenza impugnata), ribadendo che, poiché tali immagini sarebbero «illeggibili e non consentono di verificare la corrispondenza tra di esse e le annotazioni di polizia giudiziaria ad esse riferite», sarebbe stato necessario «acquisire le immagini pena la inutilizzabilità delle annotazioni di polizia giudiziaria».
2.3. Il terzo motivo è proposto in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., «sotto il profilo del travisamento della prova o della sua omissione per come refluente in violazione di legge».
Dopo avere riportato le censure che aveva avanzato nel proprio atto di appello «sotto codesto profilo di merito» (seconda e terza pagina del ricorso), nonché ampi stralci della motivazione della sentenza impugnata (terza e quarta pagina del ricorso), il ricorrente contesta che tale motivazione: a) «consente di accertare che la stessa non si è confrontata con le censure sottoposte al suo vaglio; che la sentenza è incorsa in entrambi i vizi denunciati in rubrica sia sotto il profil motivazionale di travisamento della prova per come refluente in violazione di legge in relazione all’art. 546 lettera e) perché ha ritenuto sussistenti fatti non emersi in istruttoria e sia perché trattasi di circostanze del tutto estranee all
partecipazione ad almeno due rapine e la cui ontologia non costituisce in nessun modo elemento oggettivo e/o soggettivo della sua partecipazione»; b) «ha omesso di confrontarsi con tutte le altre censure contenute nel motivo di appello sottoposto al suo vaglio, e non è nemmeno possibile ritenere che il Giudice di merito nella specie potesse esimersi dal confrontarsi su tutti i punti avanzati dall’appellante in quanto le altre circostanze esaminate sarebbero sufficienti, sotto il profilo della cosiddetta “motivazione liquida” a determinare la conferma della sentenza di primo grado».
Né l’elemento del collegamento del COGNOME con il COGNOME si potrebbe «utilizzare per l’identificazione del COGNOME».
2.4. Il quarto motivo è proposto in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., e con riferimento all’art. 546, comma 1, lett. e) , dello stesso codice, «sotto il profilo del travisamento della prova, della mancata utilizzazione di alcune prove e della loro contraddittorietà con altre prove».
Dopo avere pressoché integralmente trascritto il quarto motivo del proprio atto di appello (quarta, quinta e sesta pagina del ricorso), il COGNOME lamenta che la Corte d’appello di Roma non si sarebbe confrontata con le censure che erano state prospettate con tale motivo. In particolare, quanto era stato argomentato «a pagina 88 della motivazione» (il ricorrente trascrive qui, in realtà, con qualche taglio, quanto era stato scritto dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE nell’ultimo periodo della pag. 8 e nel primo paragrafo della pag. 9 della sentenza di primo grado), «cozza con gli obblighi motivazionali previsti dall’art. 546 lettera e) c.p.p. se solo si ricorda quanto affermato dalla sentenza a pagina 7 in punto di individuazione del COGNOME ed in punto di attribuzione al medesimo della partecipazione alle due rapine in cui non è stato riconosciuto».
Il ricorrente deduce ancora che il «compendio probatorio identifica nella foto sottoposta alla signora COGNOME proprio la foto con la barba folta e la indica come foto recentissima segnaletica scattata al medesimo al momento dell’arresto avvenuto a febbraio 2022 pochi giorni prima del riconoscimento, a differenza delle altre foto che sono datate e che riguardano il passaporto e la patente di guida. Sul punto è palese il vizio di travisamento della prova. La verifica fattuale si impone per smentire la motivazione e confrontare le foto sottoposte alle parti; ma soprattutto per privilegiare il riconoscimento da parte della signora COGNOME che in data anteriore alla foto segnaletica aveva escluso ogni riconoscimento e vi ha provveduto solo dopo la esibizione della predetta foto; in ciò consiste il vizio di motivazione per come refluente nel travisamento e nella contraddittorietà della prova».
Vi sarebbe stata poi l’«omessa valutazione degli ulteriori elementi di censura contenuti nel motivo di appello».
2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., e con riferimento all’art. 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice, e all’art. 628 cod. pen., violazione di legge e difetto di motivazione «quanto alla sussistenza delle minacce ed alla contestata aggravante in relazione al capo g) della rubrica».
Dopo avere integralmente trascritto il quinto motivo del proprio atto di appello (sesta e settima pagina del ricorso), nonché l’argomentazione della Corte d’appello di Roma contenuta nel secondo e nel terzo periodo del primo capoverso della pag.
9 della sentenza impugnata, il COGNOME, con riguardo alla stessa argomentazione, lamenta che: «si tratta di un totale travisamento della prova a tutto concedere alla sentenza, perché in entrambi i casi la Corte di merito si è arrogata il potere di interpretare le sensazioni delle dichiaranti, perché ha attribuito alla parte lesa delle percezioni che in atti non esistono; di ciò sono prova le espressioni dubitative indicate in sentenza a pagina 9 e precisamente “evidentemente” “ha compreso che” “il valore intimidatorio del gesto” “non spiegabile in altro modo”, sono tutte considerazioni della Corte ma estranee alla prova. Il gesto per essere intimidatorio deve essere un gesto, ed a pagina 9 della motivazione il gesto è escluso, perché “impugnare” non significa fare un gesto, è un atto statico non di movimento. Nell’immaginario collettivo la frase come sopra riportata è fatto notorio non costituisca minaccia; così come avere in mano una bottiglia spaccata senza fare gesti».
2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 62 -bis, 81, 133 e 628 cod. pen.
Il COGNOME premette che, con il proprio atto di appello, aveva contestato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, l’erronea identificazione della violazione più grave, l’immotivata determinazione della pena base per tale violazione in misura superiore al minimo edittale, l’eccessività degli aumenti di pena per le meno gravi violazioni in continuazione.
Ciò premesso, il ricorrente lamenta anzitutto che la Corte d’appello di Roma, nel motivare a tale riguardo, sarebbe «incorsa in un palese travisamento della prova, intesa la prova come parte motivazionale della sentenza di primo grado», atteso che «la sentenza di primo grado aveva motivato la esclusione delle attenuanti generiche solo per la insufficienza della incensuratezza ai predetti fini, e che la pena base maggiore di quella edittale era del tutto priva di motivazione».
Il COGNOME lamenta in secondo luogo che sarebbe «violativa dei principi di legge vigenti in materia l’affermazione secondo cui la omessa utilizzazione della confessione non costituisca elemento da valutare per la concessione o meno delle attenuanti generiche».
Infine, la Corte d’appello di Roma avrebbe «tac del tutto sulla ulteriore censura sottoposta al suo vaglio sulla indicazione del reato più grave».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo non è fondato.
Nel caso in esame: a) l’azione penale è stata esercitata nella forma della richiesta di giudizio immediato cosiddetto “custodiale”, ai sensi dell’art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen., la quale era stata avanzata con provvedimento del 27/04/2022 del pubblico ministero presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE; b) a tale richiesta ha fatto seguito l’emissione, da parte del G.i.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, del decreto di giudizio immediato del 11/05/2022.
Sia la richiesta di giudizio immediato che il decreto di giudizio immediato, come risulta dall’esame di tali atti, erano relativi anche al reato di cui al capo a) dell’imputazione.
Avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 458 cod. proc. pen., il COGNOME, con istanza del 30/05/2022 ricevuta dal direttore della casa circondariale nella quale l’imputato era detenuto, «lla luce del decreto di giudizio immediato emesso dal G.I.P. presso il tribunale di RAGIONE_SOCIALE il 15/05/2022» (recte: il 11/05/2022), chiedeva di «essere ammesso al rito abbreviato, condizionato all’acquisizione delle risultanze fotografiche delle telecamere di sorveglianza dell’RAGIONE_SOCIALE sito in Guidonia INDIRIZZO C C.A.P. 00012 dal giorno 17/12/2021 al 22/12/2021».
All’udienza del 17/01/2023 davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, il difensore del COGNOME: «ribadisce la richiesta del 30.5.22 o, in subordine, chiede che si proceda con rito abbreviato secco».
Alla stessa udienza del 17/01/2023, il Giudice del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE «ammette il rito condizionato all’acquisizione delle risultanze delle telecamere di videosorveglianza dell’RAGIONE_SOCIALE” sito in INDIRIZZO, dal 17.12.21 al 22.12.21. Dispone che i CC della RAGIONE_SOCIALE provvedano, ove possibile, all’acquisizione delle predette immagini nel termine di gg. 30 dalla comunicazione del presente Provvedimento».
Così ricostruiti i fatti processuali, si deve anzitutto rilevare che, come si è anticipato, il decreto di giudizio immediato del 11/05/2022 era relativo anche al reato di cui al capo a) dell’imputazione.
Di conseguenza, diversamente da quanto lamenta in primo luogo il ricorrente – il quale asserisce che di tale reato «la difesa aveva avuto conoscenza, e quindi estraneo alla sua decisione di accedere al rito semplificato» (prima pagina del ricorso) – la richiesta di giudizio abbreviato che era stata presentata dal COGNOME il 30/05/2022 e che era stata ribadita dal suo
difensore all’udienza del 17/01/2023 era relativa anche al reato di cui al capo a) dell’imputazione, sicché lo stesso reato non era affatto «estraneo alla sua decisione di accedere al rito semplificato».
Il COGNOME lamenta in secondo luogo che, per il reato di cui al capo a) dell’imputazione, la custodia cautelare non gli era stata applicata, con la conseguenza che, in relazione allo stesso reato, il decreto con il quale era stato disposto il giudizio immediato cosiddetto “custodiale” si doveva ritenere viziato, atteso il difetto del presupposto di tale giudizio costituito dallo stutus custodiae dell’imputato (difetto del quale si dà in effetti atto alla pag. 1 della sentenz impugnata).
Con riguardo a tale doglianza, si deve osservare che la Corte di cassazione ha chiarito che il decreto con cui sia stato disposto il giudizio immediato cosiddetto “custodiale”, ex art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen., in relazione a un reato per il quale la custodia cautelare non è stata applicata è viziato da nullità a regime intermedio e non da nullità assoluta ai sensi dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., in particolare, in quanto non difetta l’iniziativa del pubblico minister nell’esercizio dell’azione penale (Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, dep. 2015, Buondonno, Rv. 263697-01, con la quale è stato conseguentemente affermato che la suddetta nullità a regime intermedio è quindi soggetta alle condizioni e ai limiti di deducibilità che sono previsti all’art. 182 cod. proc. pen.).
Posto che, pertanto, il vizio de quo si deve inquadrare tra le nullità a regime intermedio, si devono ritenere applicabili le norme di cui all’art. 183, comma 1, cod. proc. pen., secondo le quali costituiscono cause di sanatoria delle nullità, per quanto qui interessa, l’accettazione degli effetti dell’atto (lett. a) e l’avvalimento delle facoltà al cui esercizio l’atto nullo è preordinato (lett. b).
Ne discende che, pur essendo stato il giudizio immediato “custodiale” instaurato, per il reato di cui al capo a) dell’imputazione, in difetto del presupposto dello stato custodiale dell’imputato, poiché il COGNOME ha successivamente chiesto il giudizio abbreviato anche per detto reato, egli non può più dedurre la nullità del decreto di giudizio immediato atteso che, chiedendo il giudizio abbreviato, ha accettato gli effetti di tale decreto e si è anche avvalso delle facoltà al cui esercizio esso era preordinato, con la conseguenza che risultano integrate entrambe le menzionate sanatorie di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 183 cod. proc. pen.
L’imputato non può, insomma, da un lato, chiedendo il giudizio abbreviato, accettare gli effetti e avvalersi delle facoltà che discendono dal decreto dì giudizio immediato di cui pure assume la nullità e, poi, dall’altro lato, nell’instaurato giudizio abbreviato, eccepire l’insussistenza dei presupposti dello stesso decreto.
La Corte di cassazione ha del resto già avuto modo di affermare che, posto che l’instaurazione del giudizio immediato per reati per i quali l’esercizio dell’azione penale deve avvenire con citazione diretta, precludendo all’imputato il diritto a ricevere la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen., determinerebbe una nullità di ordine generale a regime intermedio, tuttavia tale nullità non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante delle nullità ai sensi dell’art. 183 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 40002 del 24/04/2019, COGNOME, Rv. 277525-01; Sez. 2, n. 25938 del 17/05/2018, G. Rv. 272938-01).
Si deve pertanto conclusivamente affermare che l’imputato il quale, a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato “custodiale” per un reato per il quale manchi la condizione per l’instaurazione di tale rito costituita dallo stato custodiale dello stesso imputato, avanzi richiesta di giudizio abbreviato, non può poi fare valere il difetto della suddetta condizione in quanto ha accettato gli effetti del decreto e si avvalso delle facoltà al cui esercizio esso era preordinato.
Il secondo motivo non è fondato.
Si deve anzitutto chiarire che, come si è visto esaminando il primo motivo: a) l’imputato aveva subordinato la propria richiesta di giudizio abbreviato del 30/05/2022, poi ribadita dal suo difensore nel corso dell’udienza del 17/01/2023 davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, non all’acquisizione e alla visione in aula dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, come si afferma nel ricorso, ma all’«acquisizione delle risultanze fotografiche delle telecamere di sorveglianza dell’RAGIONE_SOCIALE sito in INDIRIZZO dal giorno 17/12/2021 al 22/12/2021» (corsivo aggiunto); b) all’udienza del 17/01/2023, il Giudice del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva conseguentemente «amme il rito condizionato all’acquisizione delle risultanze delle telecamere di videosorveglianza dell’RAGIONE_SOCIALE sito in INDIRIZZO, dal 17.12.21 al 22.12.21» (corsivo aggiunto).
Pertanto, il giudizio abbreviato che era stato richiesto dall’imputato e che era stato ammesso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE era condizionato non all’acquisizione e alla visione dei filmati di tutte le telecamere di videosorveglianza ma all’acquisizione delle mere risultanze fotografiche delle telecamere di videosorveglianza del solo “RAGIONE_SOCIALE“.
Come risulta dalla sentenza di primo grado (pag. 4), tale integrazione probatoria era risultata peraltro impossibile in quanto, come era stato rappresentato dai Carabinieri della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Terme nella nota del 20/01/2023, non era stato possibile estrapolare le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’RAGIONE_SOCIALE” dal 17/12/2021 al 22/12/2021 in quanto le stesse immagini erano state ormai «sovrascritte».
Posto che, come è stato chiarito da Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE‘Arte, Rv. 253111-01, tale sopravvenuta impossibilità di assunzione della menzionata prova dedotta in condizione comportava che il giudizio si dovesse comunque celebrare nelle forme del rito abbreviato, alla luce di quanto si è esposto si deve escludere che la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per «visionare le immagini originali delle telecamere tutte» (così il motivo di appello del COGNOME) avesse a oggetto una prova la cui acquisizione era stata dedotta in condizione nella richiesta di giudizio abbreviato presentata dal COGNOME e accolta dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e che, ciò nonostante, pur potendolo essere, non fosse stata acquisita da tale Tribunale.
Si deve altresì sottolineare che, come si è pure detto esaminando il primo motivo, all’udienza del 17/01/2023, il difensore dell’imputato, nel ribadire la richiesta condizionata del 30/05/2022 – condizione che, come si è visto, era poi risultata impossibile – aveva chiesto che, «in subordine, si proceda con rito abbreviato secco».
Tanto chiarito, si deve rammentare che, nel giudizio abbreviato di appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti dell’assoluta necessità ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non si può riconoscere alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termi diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585-01).
Pertanto, nel giudizio abbreviato di appello, le parti hanno solo il potere di sollecitare l’esercizio dei poteri istruttori di cui al menzionato art. 603, comma 3, cod. proc. pen., essendo rimessa al giudice la valutazione dell’assoluta necessità dell’integrazione probatoria (Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, COGNOME, Rv. 278061-01; Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2019, COGNOME, Rv. 276913-02), in quanto potenzialmente idonea a incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti (Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep,. 2019, P., Rv. 276318-02).
L’accertamento dell’assoluta necessità dell’assunzione della prova, ai sensi del comma 3 dell’art. 603 cod. proc. pen., è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, COGNOME, Rv. 262620-01; Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, COGNOME, Rv. 228353-01; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, dep. 2004, COGNOME, Rv. 229666-01).
Rammentati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, il Collegio ritiene che la motivazione della Corte d’appello di Roma in ordine al carattere non assolutamente necessario della sollecitata integrazione probatoria fondata sulla sussistenza delle annotazioni della polizia giudiziaria in ordine alle immagini che
erano presenti nel fascicolo processuale, tenuto anche conto del complesso degli ulteriori elementi di prova a carico dell’imputato di cui si dirà oltre, si debba ritenere del tutto congrua e, pertanto, non censurabile in questa sede di legittimità.
Il terzo e il quarto motivo – i quali, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – non sono consentiti.
La Corte d’appello di Roma ha confermato l’affermazione di responsabilità del COGNOME per i reati a lui ascritti sulla base dei seguenti elementi di prova e argomentazioni: 1) l’accertata assidua frequentazione tra il COGNOME e il COGNOME – il quale, essendo stato nitidamente ripreso mentre era in azione, era stato individuato come autore di alcune delle rapine in contestazione -, comprovata da un nutrito complesso di elementi di prova (indicati nel secondo periodo del primo paragrafo della pag. 7 della sentenza impugnata); 2) quanto alla rapina di cui al capo d) dell’imputazione, il riconoscimento del COGNOME come autore materiale di tale rapina che era stato effettuato, in termini di certezza, dalla socia-coadiutrice (NOME COGNOME) della RAGIONE_SOCIALE sita in Villa RAGIONE_SOCIALE; 3) quanto alla rapina di cui al capo g) dell’imputazione, il riconoscimento del COGNOME come autore materiale di tale rapina che era stato effettuato, in termini di certezza, da NOME COGNOME e da NOME Altissimi, rispettivamente, titolare e dipendente del negozio “RAGIONE_SOCIALE“; 4) quanto alla rapina di cui al capo a) dell’imputazione, il fatto che, in occasione della rapina alla RAGIONE_SOCIALE sita in Villa RAGIONE_SOCIALE di cui al capo d) dell’imputazione – in ordine alla quale, come si è detto, il COGNOME era stato riconosciuto dalla socia delle RAGIONE_SOCIALE rapinata – l’imputato indossava un piumino identico a quello che era stato indossato dal COGNOME nel corso della rapina di cui allo stesso capo a), elemento, questo, che, insieme con quelli dell’assidua frequentazione tra il COGNOME e il COGNOME in quel periodo e dell’accertata commissione di due rapine in concorso tra i due, veniva ritenuto consentire di individuare nel COGNOME il soggetto che si trovava, in funzione di “palo”, alla guida dell’autovettura Smart con la quale il COGNOME si era allontanato dopo avere materialmente rapinato il “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” di NOME COGNOME; 5) quanto alla rapina di cui al capo b) dell’imputazione e alla ricettazione di cui al capo c) dell’imputazione, il fatto che il soggetto che si trovava alla guida del ciclomotore di provenienza furtiva che era stato utilizzato dai due autori della rapina ai danni della “RAGIONE_SOCIALE” per darsi alla fuga indossava un paio di pantaloni e delle scarpe identici a quelli che erano stati indossati dal COGNOME in occasione della rapina di cui al capo d) dell’imputazione – in ordine alla quale il COGNOME era stato riconosciuto dalla socia delle RAGIONE_SOCIALE rapinata – e in altre occasioni; 6) quanto a queste due ultime rapine di cui ai capi a) e b) dell’imputazione e alla ricettazione Corte di Cassazione – copia non ufficiale
di cui al capo c) dell’imputazione, la considerazione non dei singoli elementi a disposizione ma della loro combinazione e della loro ricorrenza; 7) quanto alla rapina ai danni del bar “L’RAGIONE_SOCIALE“, il riconoscimento del COGNOME come autore materiale di tale rapina che era stato effettuato, in termini di certezza, dalla dipendente del bar NOME COGNOME e l’accertata attribuzione allo stesso COGNOME dell’autovettura che era stata utilizzata dai rapinatori per fuggire dopo la commissione del reato.
La Corte d’appello di Roma ha altresì diffusamente argomentato in ordine all’attendibilità dei menzionati riconoscimenti che erano stati effettuati dalle persone offese, evidenziando che: 1) la COGNOME aveva riconosciuto il COGNOME in una fotografia in cui lo stesso aveva una barba appena accennata, fotografia, dunque, diversa dalla foto segnaletica in cui l’imputato aveva una barba più folta e molto simile a quella sulla quale le altre testimoni avevano effettuato il riconoscimento dell’imputato; 2) ciò che rilevava era, comunque, che tutte e quattro le donne sopra indicate avevano riferito di ricordare con precisione la parte alta del viso del rapinatore (quella non travisata) e di averlo potuto riconoscere con certezza nel COGNOME; 3) le individuazioni fotografiche costituivano solo uno degli elementi posti a fondamento dell’attribuzione al COGNOME dei reati di cui alle imputazioni.
Tale motivazione appare del tutto priva di contraddizioni e di illogicità, tanto meno manifeste, e le doglianze del ricorrente, ad avviso del Collegio, non evidenziano alcuna violazione di norme di legge né alcun vizio che sia riconducibile a quelli di cui alla lett. e) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen., traducendosi, piuttosto, nella sollecitazione di una diversa valutazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza probatoria di esse, in dissenso rispetto alla valenza che è stata loro attribuita dai giudici di merito, il che non è consentito fare in sede di legittimità.
4. Il quinto motivo è manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente, non si può reputare integrare alcuna violazione di legge né alcuna illogicità, tanto meno manifesta, ritenere, come ha fatto la Corte d’appello di Roma: 1) quanto alla rapina di cui al capo g) dell’imputazione ai danni del negozio “RAGIONE_SOCIALE“, che la frase, rivolta a NOME COGNOME da uno dei rapinatori, «se ci dai l’incasso non ti facciamo niente» altro non significasse se non che, se la persona offesa non avesse consegnato loro l’incasso, i due complici le avrebbero fatto del male, e che la stessa frase fosse stata intesa dalla RAGIONE_SOCIALE con tale significato minaccioso; 2) quanto alla rapina ai danni del bar “L’RAGIONE_SOCIALE“, che impugnare una bottiglia di vetro spaccata mentre ci si sta impossessando dell’incasso del bar, anche senza puntarla contro vittima, abbia una valenza intimidatoria, percepita come tale dalla
vittima, non essendovi altra spiegazione per la quale il COGNOME dovesse impugnare una bottiglia di vetro rotta.
Quanto, poi, alla circostanza aggravante del travisamento, il motivo di ricorso risulta privo di argomentazioni, a fronte della logica considerazione della Corte d’appello di Roma secondo cui, ancorché il COGNOME non fosse riuscito nell’intento di non essere riconosciuto dalle persone offese, egli aveva comunque commesso le rapine con il volto coperto da mascherine chirurgiche o da uno scaldacollo (quanto a quella ai danni del bar “L’RAGIONE_SOCIALE“).
Il sesto motivo non è consentito.
5.1. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163-01).
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Roma ha confermato il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivo e prevalente, a tale fine, l’elemento della gravità dei reati, in quanto plurimi e commessi in concorso, nello stesso circoscritto ambito territoriale e in un ristretto arco di tempo, così legittimamente disattendendo il rilievo di eventuali altri elementi.
Quanto, in particolare, all’elemento, che era stato dedotto dall’imputato, relativo alla sua asserita confessione di una delle rapine, si deve comunque osservare come la Corte d’appello di Roma abbia adeguatamente argomentato
come: 1) il COGNOME non avesse in realtà confessato di avere commesso la rapina ai danni del bar “L’RAGIONE_SOCIALE” ma si fosse limitato ad ammettere di possedere l’autovettura che era stata utilizzata dai rapinatori per la fuga e a non escludere di essersi potuto trovare presso il suddetto bar la mattina del 05/01/2022, ma di non ricordare nulla perché stordito dall’uso di alcol e di stupefacenti (pag. 8 e pag. 9 della sentenza impugnata); 2) in ogni caso, si sarebbe trattato di una confessione solo parziale. Con tali argomentazioni, il ricorrente ha del tutto omesso di confrontarsi.
Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, la motivazione della Corte d’appello di Roma si deve pertanto ritenere adeguata e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.
5.2. Quanto alla doglianza relativa all’asseritamente erronea individuazione della violazione più grave (tra quelle in continuazione) in quella di cui al capo b) dell’imputazione, si tratta di censura: a) del tutto generica, atteso che il ricorrente ha completamente omesso di indicare perché la suddetta individuazione si dovrebbe ritenere erronea; b) comunque, manifestamente infondata, atteso che la rapina di cui al capo b) dell’imputazione risulta essere l’unica delle cinque che sono state attribuite all’imputato a essere aggravata non solo dall’essere stata la minaccia commessa da persona travisata ma anche dall’avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità (l’incasso giornaliero di C 6.200,00).
5.3. Quanto alle doglianze relative alla determinazione della pena base per la rapina di cui al capo b) dell’imputazione in misura superiore al minimo edittale e all’asserita eccessività degli aumenti di pena per i reati posti in continuazione con la stessa rapina, si deve osservare che: 1) diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la pena base per la rapina di cui al capo b) dell’imputazione è stata determinata nella misura del minimo edittale (sette anni di reclusione ed C 2.500,00 di multa) previsto dal quarto comma dell’art. 628 cod. pen. per la rapina pluriaggravata; 2) gli aumenti di pena di sei mesi di reclusione ed C 100,00 di multa per ciascuno dei reati in continuazione risultano contenuti, tenuto conto delle sanzioni che sono previste per tali reati e della concreta gravità degli stessi, con la conseguenza che la determinazione della misura di tali aumenti di pena si deve ritenere sufficientemente motivata dalla Corte d’appello di Roma mediante il riferimento, da essa operato, alla congruità della pena irrogata, il quale dà conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., tanto più a fronte dell’assolut genericità della doglianza del ricorrente al riguardo, non avendo egli in alcun modo indicato il perché tali aumenti si dovrebbero ritenere eccessivi.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 23/10/2024.