Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12348 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12348 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Brindisi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per l’imputato l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13/04/2023, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa in data 22/12/2022 dal Tribunale di Viterbo, con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, COGNOME NOME era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 – illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina – e condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 191 cod.proc.pen., lamentando che non era stata effettuata perizia sulla sostanza stupefacente e che, quindi, in assenza di un accertamento qualitativo della stessa e del relativo principio attivo, era ragionevole ritenere che la sostanza fosse di scarsissima qualità; la perizia menzionata dalla Corte di appello era stata depositata dopo l’ordinanza di ammissione al rito abbreviato e, quindi, il documento non era stato inserito nel fascicolo del dibattimento; pertanto, essendo inutilizza bile la relazione tossicologica, risultava carente la motivazione posta a fondamento della affermazione di responsabilità, come dedotto con i motivi di appello.
Con il secondo motivo violazione dell’art. 133 cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello non aveva giustificato il discostamento della pena base dal minimo edittale, in quanto il riferimento al “dato ponderale della sostanza stupefacente ed il suo grado di purezza” era basata su elemento emergente da documento inutilizzabile.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che sul punto era stata espressa una motivazione erronea ed illogica, con richiamo agli stessi elementi invocati per non operare la riduzione della pena.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è infondato.
Va ricordato che in tema di stupefacenti’ ai fini della configurabilità di una delle condotte di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice non ha alcun dovere di procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la
qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto egli può attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti fermo restando il rigoroso rispetto dell’obbligo di motivazione (Sez. 3 n. 15137 del 15/02/2019, Rv. 275968 – 02; Sez.4, n. 22238 del 29/01/2014, R 259157 – 01) e che a, tal fine, può risultare sufficiente anche il solo narcotest, a condizione che il giudice fornisca adeguata motivazione in merito alla sussistenza di elementi univocamente significativi della tipologia ed entità di detta sostanza (Sez.6, n. 40044 del 29/09/2022, Rv. 283942 – 02).
Nella specie, come si evince dalla sentenza impugnata, l’affermazione di responsabilità era stata basata dal giudice di primo grado sui complessivi atti di indagine acquisiti nel corso del giudizio abbreviato, che avevano consentito di accertare sia la tipologia della sostanza stupefacente (cocaina; che la sua entità: le dichiarazioni rese dall’operante di p.g. in sede di convalida dell’arresto, pesatura e narcotest, dichiarazioni rese dall’imputato che aveva confermato di aver acquistato stupefacente per uso personale.
La Corte di appello, inoltre, dava rilievo anche alla consulenza chimicotossicologica presente in atti, effettuata dai consulenti del Pm, prof. NOME AVV_NOTAIO e dott.AVV_NOTAIO NOME COGNOME, dalla quale emergeva che la sostanza stupefacente, gr 49,32 netti di cocaina, aveva una percentuale di purezza al 65,69%, pari a gr. 32,39 di principio attivo, e consentiva di ricavare circa n. 215,96 dosi.
Tale consulenza, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, risultava pienamente utilizzabile ai fini della decisione, anche se depositata successivamente alla richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’interesse dell’imputato.
Costituisce, infatti, principio consolidato che nel giudizio abbreviato sono utilizzabili gli atti legittimamente acquisiti nel corso delle indagini preliminari e n all’imputato, anche se per mero errore o caso fortuito non siano materialmente allegati al fascicolo del pubblico ministero e che, in particolare, è utilizzabile, sede di giudizio abbreviato, la relazione tossicologica richiesta in fase di indagine ed acquisita al fascicolo del pubblico ministero dopo l’ammissione del rito (Sez.6, n.57241 del 15/11/2017, Rv.271712; Sez.6, n.14884 del 21/02/2017, Rv.269895).
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei criteri di cui all’art. 133 cod.pen., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena; la Corte territoriale riguardo alla pena ha richiamato il significativo dato ponderale, la qualità ed il grado di purezza della sostanza stupefacente, i precedenti penali dell’imputato, così che la
pena irrogata in misura superiore al minimo edittale, non è stata ritenuta adeguata alla gravità dei fatti e non suscettibile di riduzione.
Va ricordato che, ai fini del trattamento , sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misurar sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, a fortiori, anche per il giudice d’appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante, non è tenuto a un’analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dal parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, deve indicare quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della conc:essione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stre contestazione (Sez.2, n.19907 del 19/02/2009, Rv.244880; Sez.4, 4 luglio 2006, n. 32290).
Il terzo motivo di ricorso è infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, il giudice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non deve necessariamente prendere in considerazione tuttí gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli fa riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, individuando, tra gli elementi di all’art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell’imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/.2014, Rv.259899; Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; Sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691).
Nella specie, la Corte territoriale ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche dando rilievo ostativo allia quantità e qualità della sostanza stupefacente ed ai precedenti penali dell’imputato.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, pertanto, giustificata da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, che è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, RV. 242419)
Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22/02/2024