Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2307 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2307 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Put10 Ministero, in persona del Sostituto Prp.euratore PASQUALE SERRAO
D’AOUThO
NOME ha concluso chiedendo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 23 novembre 2021, la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia di condanna emessa a carico di COGNOME NOME per il reato di cui all’articolo 186, comma 2, lettera c) 2-sexies cod. strada.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza:
Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale in relazione agli articoli 186 codice della strada, 438 e 191 cod. proc. pen.
La Corte di appello ha ritenuto dimostrata la penale responsabilità dell’imputato sostenendo che non spetti all’Accusa dimostrare il buon funzionamento dell’etilometro. L’assunto non sarebbe condivisibile. La pronuncia della Corte di legittimità richiamata in motivazione è stata contraddetta da altro successivo orientamento di segno contrario, in base al quale si è precisato come spetti all’Accusa offrire la dimostrazione del buon funzionamento dell’etilometro. Nel caso di specie il risultato del rilevamento apparirebbe assolutamente inattendibile, poiché il verbale di accertamento non presenta l’indicazione del regolare aggiornamento periodico, dell’omologazione e della taratura dell’apparecchio utilizzato. Nel verbale di accertamento si dichiara soltanto che il macchinario risulta omologato, senza alcuna ulteriore specificazione.
Il verbale di contestazione deve necessariamente contenere la dicitura GLYPH dell’avvenuta omologazione e della taratura dell’apparecchio, così da garantire l’effettivo corretto funzionamento GLYPH e la piena attendibilità dei risultati.
La difesa ha adempiuto all’onere di indicare quali elementi risultino mancanti e incongruenti rispetto all’affidamento sul corretto funzionamento del macchinario.
Il vizio appare rilevabile anche in sede di giudizio abbreviato secondo quanto previsto dagli articoli 191 e 438 cod. proc. pen.; l’adesione al rit abbreviato, invero, non prevede alcuna preclusione riguardante la rilevabilità di cause di inutilizzabilità patologiche della prova.
II) Violazione di legge nell’applicazione dell’articolo 168-bis codice
penale.
Il Tribunale ha respinto la richiesta di messa alla prova presentata dall’imputato in ragione dei precedenti penali dallo stesso annoverati e la Corte d’appello ha condiviso tale decisione. I precedenti penali dell’imputato sono molto risalenti nel tempo e l’imputato non ha più commesso alcun reato dopo il 2012.
La recidiva non costituisce motivo ostativo alla concessione della messa alla prova.
III) Mancanza contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena ex articolo 163 cod. pen.
La Corte d’appello ed il Tribunale nulla hanno argomentato circa la mancata concessione della sospensione condizionale della pena; il ricorrente, pur avendo riportato condanne per guida in stato di ebbrezza, avrebbe la possibilità di ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena, poiché le recedenti condanne non eccedono il limite di due anni di reclusione o di arresto.
Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo di ricorso si osserva: il ricorrente ha chiesto e ottenuto che si procedesse nelle forme del giudizio abbreviato non condizioNOME.
Con la predetta richiesta la parte ha acconsentito all’acquisizione e all’utilizzabilità degli scontrini dell’alcoltest attestanti la misurazion tasso alcolennico dell’odierno ricorrente, senza eccepire nulla in proposito e senza sollecitare (ad esempio quale condizione probatoria ex art. 438, comma 5, cod.proc.pen.) l’assunzione di alcuna prova contraria. Non essendosi fatta questione di nullità assolute o di inutilizzabil patologiche, la richiesta di giudizio abbreviato “secco” (cui ha fatt seguito l’ammissione dell’imputato al rito richiesto) ha comportato il consolidarsi della res iudicanda sulla base del quadro probatorio già esistente.
Solo nel giudizio d’appello l’odierno ricorrente ha eccepito che il verbale di constatazione non contiene indicazioni precise sull’aggiornamento dell’omologazione e sulla taratura dell’etilometro.
Deve ritenersi tuttora valido il principio in base al quale, n giudizio abbreviato, la specialità del rito comporta la necessaria
utilizzazione di tutte le prove in atti. E’, pertanto, preciso on dell’interessato eccepire preliminarmente – e cioè prima dell’introduzione del procedimento – l’eventuale loro illegittima acquisizione, onde impedirne la presa in considerazione da parte del giudice ai fini della valutazione sulla definibilità anticipata, così accettando il rischio che, la rilevata invalidità o inutilizzabilità di alcune di esse, il processo possa più essere considerato definibile allo stato degli atti e la richiesta accesso al rito speciale venga di conseguenza rigettata; ma nel caso in cui nessuna contestazione sia stata sollevata, introdotto il rito e, quind delimitato con certezza e con il concorso della volontà delle parti i quadro probatorio per la decisione, non é più consentita la formulazione di eccezioni (si veda in argomento Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019, dep. 27/01/2020, Rv. 278032 – 01).
La Corte distrettuale, comunque, offre congrua risposta anche nel merito, ponendo in evidenza, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, che, in base all’orientamento ormai consolidato di questa Corte “In tema di guida in stato di ebbrezza, l’onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell’omologazione dell’etilonnetro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l’imputato abbia assolto all’onere d allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all’omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sè rilievo probatorio ai fini dell’accertamento del stato di ebbrezza” (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Rv. 281828 – 01).
Del pari inammissibili sono il secondo ed il terzo motivo di ricorso.
Quanto alla richiesta di ammissione alla messa alla prova, del tutto conferente è il precedente citato nella motivazione della sentenza impugnata:”La concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell’art. 1.68-bis cod. pen, è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all’efficacia riabilitativa dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo. (In motivazione la Corte ha precisato che anche la presenza di un precedente penale specifico può essere discrezionalmente considerata dal giudice circostanza valorizzabile in senso negativo nella stima della prognosi) (così Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015, dep. 08/03/2016, Rv. 266299 01).
Il rigetto trova adeguata giustificazione sulla base del rilievo che l’imputato annovera quattro precedenti specifici e che, ammesso in
precedenza allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, è ricaduto nella commissione di un ulteriore reato specifico. Tali circostanze hanno indotto
i giudici di merito ad esprimere, con argomentazioni logiche e pertinenti, un giudizio prognostico negativo circa l’efficacia riabilitativa
trattamento richiesto.
Quanto all’invocato beneficio della sospensione condizionale della pena, occorre rilevare come la richiesta non sia stata devoluta alla Corte
nella giurisprudenza di legittimità, il principio di merito. E’
ius receptum, in base al quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione
questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (così ex multis Sez.
2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745). Il motivo di doglianza è
dunque inammissibile.
6. Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 16 dicembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente