Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13820 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13820 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a VENEZIA il 22/10/1999
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME uditi il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e l’avv.to NOME
COGNOME, difensore di COGNOME, che ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 30/6/2021 il GIP del Tribunale di Rimini ritenne COGNOME NOME responsabile del reato di cui all’art. 73 commi 1 e 4 d.P.R. 309/90 e lo condannò alla pena ritenuta di giustizia.
Con sentenza in data 25/6/2024 la Corte d’appello di Bologna confermò la decisione respingendo l’appello di COGNOME.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, che con il primo motivo, denuncia la violazione “dell’art. 458 comma 2 c.p.p., in relazione all’art. 442 comma 1-bis nonché dell’art. 441 comma 5 c.p.p.”. Si deduce che :
la richiesta di giudizio immediato presentata dal PM indicava quali fonti di pr l’informativa di reato e gli allegati e non anche la consulenza sulla drog disposta ma non ancora espletata;
a seguito dell’emissione del decreto di giudizio immediato era avanzata richie di giudizio abbreviato che determinava, il 24/3/2021, la fissazione, p 30/6/2021, dell’udienza ex art. 458 comma 2 cod. proc. pen.;
il 24/3/2021 era trasmessa al GIP la relazione chimico tossicologica redatta consulente del PM, del cui deposito veniva dato avviso al solo avv.to COGNOME;
all’udienza del 30/6/2021, la difesa eccepiva l’inutilizzabilità della per quanto acquisita dopo la formulazione della richiesta di giudizio abbreviato e s che fosse data comunicazione del deposito a uno dei due difensori dell’imputa nonché la nullità delle operazioni di campionatura, in quanto eseguite senza preventiva comunicazione ai difensori;
le eccezioni venivano rigettate sia dal GIP che dalla Corte d’appello cui e state riproposte.
Si assume, quindi, che la relazione non poteva concorrere a determinare compendio probatorio da utilizzare per la decisione dell’abbreviato consenten l’art. 458 cod. proc. pen. di utilizzare a tali fini solo gli atti contenuti n trasmesso con la richiesta di giudizio immediato e quelli relativi alle in espletate dopo la richiesta di immediato ma prima dell’adozione del relat decreto.
Si aggiunge che la inutilizzabilità dell’atto era stata tempestivamente ecc e che non poteva operare la sanatoria di cui all’art. 438 comma 6-bis cod. pen., risultando relativa a un atto di cui la difesa aveva avuto notizia richiesta di giudizio abbreviato.
Vengono, quindi, confutati gli argomenti utilizzati dalla Corte d’appello rigettare l’eccezione con le considerazioni si seguito riportate:
si precisa che la sentenza di legittimità n. 13739/2020 non era significat quanto attinente a documentazione extraprocessuale (documentazione sanitaria) in relazione alla quale “il giudice dell’abbreviato aveva attivato i propr officiosi ex artt. 441 comma 5 c.p.p. disponendo l’assunzione di una perizi contraddittorio delle parti”, risultando, peraltro, non condivisibile l’applica rito abbreviato dell’art. 421 comma 3 cod. proc. pen., essendo gli atti utili ai fini della decisione individuati dall’art. 442 comma 1- bis cod. proc. pen.;
in relazione al rilievo data al conferimento dell’incarico prima della richi emissione del decreto di giudizio immediato, si osserva che: la consapevolezza deposito è un “non fatto” che non incide sull’utilizzabilità; il pre orientamento di legittimità esclude la possibilità di acquisizione ai fin decisione di risultanze investigative pervenute dopo l’emissione del decret giudizio immediato da parte del GIP; la consulenza de qua non era indicata tr
fonti di prova nella richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero; la sentenza richiamata dalla Corte territoriale (Sez. 6, n. 57241 del 15/11/2017, Rv. 271712) era rimasto un approdo isolato, risultando prevalente l’opposto orientamento di legittimità secondo cui “il compendio probatorio sulla base del quale l’imputato accetta di essere giudicato… deve essere costituito da quello che è dallo stesso già conosciuto e la cui concludenza ha già valutato senza possibilità di ulteriori acquisizioni, se non realizzate nel contraddittorio delle parti” (Sez. n. 13611 del 23/1/2020, COGNOME; Sez. 3 n. 23784 del 02/10/2018 Rv. 275975 01); la difesa non aveva avuto alcun avviso delle operazioni di campionatura per cui non poteva avere conoscenza dell’imminente deposito della relazione;
in relazione alla possibilità di revoca della richiesta del giudizio di abbreviat dopo l’integrazione del compendio probatorio con la produzione della consulenza tossìcologica si osserva che, eccezion fatta per la sentenza n. 34854/23, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, a seguito del decreto ex art. 458 comma 2 cod. proc. pen., la richiesta di abbreviato diventa irrevocabile e, ancora, che in caso di illegittima integrazione da parte del PM del compendio probatorio, la difesa ha l’onere di eccepire l’inutilizzabilità dei nuovi atti d’indag senza la possibilità di revocare la richiesta di abbreviato;
la richiesta di abbreviato formulata dopo il rigetto delle eccezioni da parte del GIP era irrilevante e, comunque, non incompatibile con la volontà della difesa di far valere l’inutilizzabilità della consulenza negli altri gradi del processo.
La non condivisione dei predetti motivi, ad avviso della difesa, avrebbe dovuto comportare la remissione delle questioni sollevate alle Sezioni unite.
Con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 87 comma 2 d.P.R. 309/90 e 364 cod. proc. pen. Si eccepisce che le operazioni di campionatura erano state eseguite senza il rituale avviso ai difensori dell’imputato rilevando, a sostegno del motivo, che:
l’omissione era stata sollevata dalla difesa all’udienza del 30/6/2021;
il GIP non si era pronunciato sull’eccezione;
il primo degli argomenti utilizzati dalla Corte d’appello per respingere il motivo di gravame, secondo cui non ricorreva l’ipotesi di cui all’art. 87 in quanto il preliev non era stato disposto in relazione a un bene sottoposto a sequestro non più assoggettabile a riesame, non teneva conto che: il sequestro era stato effettuato il 27/11/2020; l’incarico al consulente era stato conferito il 27/1/2021; campionamento era stato effettuato il giorno 8/2/2021;
con riferimento all’incidenza della violazione dell’art. 87 cod. proc. pen. sugli accertamenti tecnici eseguiti, si rileva che, per effetto della nulli tempestivamente eccepita dalla difesa all’udienza fissata per l’abbreviato, il
/- reperto non può più essere considerato parte del tutto con conseguente impossibilità di estendere le risultanze dei campioni al totale sequestrato.
CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato.
Dall’esame degli atti, consentito dalla natura processuale dell’eccezione, risulta che il 28/11/2020 era stato nominato il dott. COGNOME COGNOME quale consulente tecnico cui era stato affidato il compito di procedere all’analisi della sostanza stupefacente. I verbali erano presenti nel fascicolo del PM trasmesso unitamente alla richiesta di giudizio immediato che, fra gli elementi di prova richiamati indicava la “documentazioni relativa alle indagini espletate”.
E’, quindi, vero che l’accertamento tecnico venne allegato all’incarto processuale dopo che la difesa aveva avanzato l’istanza di giudizio abbreviato ma dal fascicolo del PM emergeva che tre mesi prima che fosse avanzata la richiesta di giudizio immediato era stato disposto un accertamento tecnico sulla sostanza stupefacente e che stava per scadere il termine per il deposito della relazione concesso al consulente. La difesa, avendo avuto accesso al fascicolo, era, quindi, in condizione di prevedere che l’esito dell’accertamento sarebbe stato depositato, e, quindi, che il compendio probatorio si sarebbe arricchito dell’analisi tossicologica sulla sostanza stupefacente.
In relazione a casi analoghi, “questa Corte ha già ritenuto utilizzabile, in sede di giudizio abbreviato, la relazione tossicologica richiesta in fase di indagine ed acquisita al fascicolo del pubblico ministero dopo l’ammissione del rito (Sez. 6, n. 57241 del 15/11/2017, COGNOME, Rv. 271712, in motivazione ha precisato che la difesa, nel valutare l’opportunità della definizione del processo con il rit abbreviato, era edotta dell’imminente deposito della relazione e, quindi, dell’ampliamento del quadro probatorio, risultando dal fascicolo processuale la richiesta del pubblico ministero tempestivamente avanzata; in senso conforme Sez. 6, n. 14884 del 21/02/2017, COGNOME, Rv. 269895 ha affermato che nel giudizio abbreviato sono utilizzabili gli atti egittimamente acquisiti nel corso delle indagin preliminari e noti all’imputato, anche se per mero errore o caso fortuito non siano materialmente allegati al fascicolo del pubblico ministero)” ( Sez. 6, n. 5309 del 16/1/2024, COGNOME).
Non si ignora che nel panorama di legittimità si rinvengono pronunce di segno contrario che ritengono che gli atti di indagini confluiti nell’incarto processual dopo la formulazione della richiesta di giudizio abbreviato o, secondo un differente indirizzo, dopo la fissazione dell’udienza ex art. 458 cod. proc. pen, tuttavia si ritiene che, nel caso in esame, il ricorso alle Sezioni Unite non sia giustificato
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risultando dirimente la reiterazione della richiesta del rito abbreviato formulata dai difensori all’udienza del 30/6/2021, subito dopo il rigetto delle eccezioni relative all’inutilizzabilità della consulenza tossicologica e alla nullità delle operazioni campionatura.
Dopo l’ordinanza di rigetto, la difesa aveva piena cognizione che la relazione tossicologica era entrata a far parte della piattaforma probatoria sulla cui base sarebbe stato valutato e discusso il giudizio abbreviato.
La reiterazione della richiesta del rito alternativo, proprio in quanto non necessaria, non poté che esprimere la volontà dell’imputato di accettare i risultati dell’atto di indagine. La regola ermeneutica c.d. della conservazione degli atti, codificata dall’art. 1367 cod. civ. in materia contrattuale, secondo cui tra le diverse accezioni possibili di una disposizione (normativa, amministrativa, negoziale) deve propendersi per quella secondo cui la stessa potrebbe avere qualche effetto anziché nessuno, impone di attribuire il predetto significato alla reiterazione della richiesta di giudizio abbreviato formulata quando ormai era stata ritenuta l’utilizzabilità della relazione tecnica.
Non decisivo, ancora, appare l’argomento difensivo secondo il quale la nuova richiesta era irrilevante essendo preclusa a quel punto alla difesa di revocare l’istanza.
E’ vero, infatti, che la sentenza n. 34854/2023 richiamata dalla Corte territoriale perviene a risultati interpretativi che si discostano dal consolidato orientamento che individua il limite temporale entro il quale la richiesta di giudizio abbreviat proposta a seguito del giudizio immediato può essere revocata ( ex multis Sez. 6, n. 33908 del 7/6/2017, Medina, Rv. 270563), ma è innegabile che la lesione del diritto di difesa lamentata dai difensori avrebbe potuto indurre il GIP a non ammettere il rito abbreviato o a disporre un’integrazione probatoria, questa volta nel contraddittorio fra le parti, per accertare la natura della sostanza in sequestro.
Il rinnovato interesse della difesa per il rito alternativo nonostante l’integrazion del materiale probatorio rendeva queste soluzioni del tutto ingiustificate avendo l’imputato accettato di essere giudicato con il compendio probatorio formatosi a seguito del rigetto dell’eccezione.
3. La reiterazione della richiesta di abbreviato preclude, pertanto, alla difesa di far valere l’eccezione di inutilizzabilità dell’accertamento tecnico e la nullità del operazioni di campionatura riproposte con il ricorso. Nel giudizio abbreviato sono, infatti, deducibili solo le nullità assolute e le inutilizzabilità patologiche. Sul p è stato chiarito che “l’accettazione del giudizio allo stato degli atti presuppone una valutazione di “idoneità” allo svolgimento della funzione difensiva che, evidentemente, permette di ritenere che gli atti funzionali a quell’esercizio abbiano raggiunto i propri effetti, con la conseguenza di rendere concettualmente operante
un meccanismo di convalescenza delle nullità a regime intermedio o relative secondo il modello generale offerto dall’art. 183 del codice di rito (Cass. Sez. 2, n. 19483 del 16/04/2013 – dep. 07/05/2013, Avallane e altri, Rv. 256038; Cass. Sez. 1, n. 19948 del 05/05/2010 – dep. 26/05/2010, COGNOME, Rv. 247566)” (Sez.2, n. 9396 del 22/11/2023, Monteleone).
Risultano, ancora, condivisibili gli ulteriori argomenti con cui la Cort territoriale ha disatteso l’eccezione di nullità. La campionatura regolata dall’art. 8 d.P.R. 309/90 è, infatti, quella disposta dall’autorità giudiziaria, dopo che il decret di sequestro non è più assoggettabile ad esame, accompagnata dall’ordine di “distruzione della residua parte delle sostanze”.
Nel caso in esame non risulta dagli atti allegati che il “campionamento” affidato a COGNOME fosse accompagnato dall’ordine di distruzione della parte rimanente di sostanza.
Non Meno fondata è la valutazione in termini di genericità “delle deduzioni dell’appellante relative alla non estensibilità dei risultati delle analisi all’i quantitativo di campione sequestrato”.
Il principio, espressione di un orientamento assolutamente consolidato, secondo cui la nullità dell’atto di campionatura conseguente alla violazione delle garanzie difensive previste dall’art. 87 d.P.R. n. 309/90 non comporta automaticamente l’invalidità o l’inutilizzabilità del reperto e degli accertament tecnici eseguiti sullo stesso (Sez. 6, n. 5529 del 24/01/2018, COGNOME, Rv. 272213; Sez. 4, n. 43184 del 20/09/2013, COGNOME, Rv. 258094), imponeva alla difesa di specificare, considerato l’elevato numero di campioni prelevati, se ed in che modo vi fosse un qualche nesso eziologico tra le metodiche di campionamento ed il risultato analitico che si assume viziato (in tal senso, Sez. 3, n. 27587 del 16/06/2020, Ladisa, Rv. 280159 – 01, secondo cui l’inosservanza delle norme tecniche e regolamentari relative al prelevamento e all’analisi di campioni di alimenti non determina nullità o inutilizzabilità del risultato analitico; nondimeno atteso che queste tendono a garantire la rappresentatività del campione in rapporto al complesso, devono essere considerate dal giudice, ove gli siano sottoposti, specifici elementi di critica riguardanti il possibile nesso eziologico t l’erroneità delle metodiche di campionamento ed il risultato analitico che si assume viziato, per valutare e motivare adeguatamente l’attendibilità del risultato delle analisi; nello stesso senso: Sez. 3, n. 20017 del 20/3/2024, Chindamo; Sez. 3, n. 21652 del 02/04/2009, Rivoira, Rv. 243726 – 01; Sez. 3, n. 29737 del 11/05/2006, COGNOME, Rv. 234984 – 01).
Il gravame, invece, si limita a contestare la riferibilità dell’esiti delle anali resto della sostanza sequestrata ma non spiegava perché i 31 campioni esaminati non fornissero una rappresentazione attendibile di quanto in sequestro.
Il motivo di gravame era, quindi, generico e tale deficienza di riverbera sul motivo del ricorso che ripropone l’argomento difensivo. Il Collegio rammenta, da
un lato, che l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e
argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto fondamento della decisione impugnata ( Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME
Rv. 268822). Dall’altro, è noto che il motivo con cui si proponga in Cassazione una doglianza riferita all’omessa o inadeguata motivazione in relazione ad un motivo
d’appello comunque inammissibile è geneticamente inammissibile anch’esso.
Infatti, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generic pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di
ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità
originaria (vedi, Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, n.
1982 del 15/12/1998, dep. 1999, COGNOME Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del
25/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262700).
5. Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 5/3/2025