Giudizio Abbreviato e Prova: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità del Ricorso
La scelta di un rito processuale alternativo, come il giudizio abbreviato, comporta conseguenze strategiche di non poco conto per la difesa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso quando si lamenta la mancata assunzione di una prova. In particolare, il caso esaminato riguarda la richiesta di acquisire nuova documentazione dopo aver optato per un giudizio abbreviato prova: una scelta che, secondo la Suprema Corte, implica una rinuncia a tale facoltà.
I Fatti del Caso
Un imprenditore, titolare di una ditta individuale, veniva condannato in primo e secondo grado per reati fiscali previsti dal D.Lgs. 74/2000. La condanna si basava sull’accertata inesistenza delle operazioni commerciali sottese a diverse fatture. Per contestare tale accusa, l’imprenditore proponeva ricorso per cassazione, fondandolo su un unico motivo: la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva. Nello specifico, la difesa chiedeva l’acquisizione delle matrici degli assegni circolari che, a suo dire, erano stati utilizzati per pagare le fatture in questione, dimostrandone così l’effettività.
La Scelta del Giudizio Abbreviato Prova e le Sue Conseguenze
Il punto centrale della decisione della Corte di Cassazione non risiede tanto nel merito della prova richiesta, quanto nella procedura scelta dall’imputato nei gradi precedenti. Avendo richiesto e ottenuto il giudizio abbreviato non condizionato, l’imputato aveva accettato di essere giudicato sulla base degli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero. Questo, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, equivale a una rinuncia all’esercizio del diritto alla prova. Pertanto, non è possibile, in sede di ricorso per cassazione, lamentare la mancata assunzione di una prova a cui si è implicitamente rinunciato.
Il Potere Discrezionale del Giudice e i Limiti del Sindacato di Legittimità
La Corte ha inoltre ribadito che, nel contesto del giudizio abbreviato, il potere del giudice di integrare d’ufficio il materiale probatorio, previsto dall’art. 441, comma 5, del codice di procedura penale, è puramente discrezionale. La decisione del giudice di non avvalersi di tale facoltà non può essere contestata in sede di legittimità. Di conseguenza, la richiesta di una giudizio abbreviato prova nuova viene preclusa dalla natura stessa del rito scelto.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Le motivazioni si basano su due pilastri. Il primo, di natura procedurale, è il principio consolidato secondo cui la richiesta di rito abbreviato non condizionato preclude la possibilità di dedurre, come motivo di ricorso, la mancata assunzione di una prova decisiva. La scelta del rito alternativo implica un’accettazione dello stato degli atti e una rinuncia a ulteriori attività istruttorie, salvo il potere discrezionale del giudice.
Il secondo pilastro riguarda la genericità del ricorso stesso. I giudici di legittimità hanno osservato come la difesa non avesse in alcun modo contestato gli elementi schiaccianti che avevano già convinto i giudici di merito dell’inesistenza delle operazioni. Tra questi, spiccavano l’indicazione in tutte le fatture di una Partita IVA errata, appartenente a una ditta chiusa da ben sette anni, e l’intrinseca inverosimiglianza della mancata conservazione dei documenti che avrebbero potuto comprovare i pagamenti.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un importante principio di procedura penale: la scelta del giudizio abbreviato è una decisione strategica con implicazioni definitive sul diritto alla prova. L’imputato che opta per questo rito non può successivamente ‘ripensarci’ e lamentare in Cassazione la mancata acquisizione di prove. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di ponderare attentamente i pro e i contro dei riti alternativi, poiché le rinunce processuali che ne derivano sono irrevocabili e non possono essere superate in sede di impugnazione.
È possibile presentare ricorso in Cassazione per mancata ammissione di una prova se si è scelto il giudizio abbreviato?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che chi sceglie il giudizio abbreviato non condizionato rinuncia implicitamente al diritto di far entrare nuove prove, e quindi non può lamentare in sede di legittimità la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva.
Il giudice del giudizio abbreviato può integrare le prove di sua iniziativa?
Sì, ai sensi dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., il giudice ha un potere discrezionale di integrazione della prova. Tuttavia, la decisione di non esercitare questo potere non è sindacabile dalla Corte di Cassazione.
Perché il ricorso dell’imprenditore è stato considerato anche generico e infondato nel merito?
Oltre alla questione procedurale, il ricorso non affrontava gli elementi chiave della condanna, come l’uso di una Partita IVA errata (appartenente a una ditta chiusa da anni) e l’inverosimiglianza della mancata conservazione dei documenti di pagamento, che già supportavano la tesi dell’inesistenza delle operazioni fatturate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40666 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40666 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CHIVASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME – imputato dei reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. del 2000, in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale – ha proposto per cassazione avverso la sentenza del 28/02/2024, con cui la Corte d’Appell Torino ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal G.u.p del Tribunale di Torino, deducendo la mancata assunzione di una prova decisi (acquisizione delle matrici degli assegni circolari che secondo il rico sarebbero stati utilizzati per il pagamento delle fatture, a riprova de esistenza);
ritenuto che assuma rilievo preliminare ed assorbente la necessità di seguito all’indirizzo interpretativo, del tutto consolidato, secondo cui «in giudizio abbreviato non condizionato, non è deducibile come motivo di ricorso cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva al cui esercizio l’impu ha rinunziato formulando la richiesta di rito alternativo» (Sez. 1, n. 3 12/06/2018, dep. 2019, Benvenuti Rv. 276395 – 02; in senso analogo, tra le al cfr. Sez. 5, n. 27985 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255566 – 01, nonché – da ult Sez 1, n. 20527 del 30/01/2024, Sokoudjou. V. anche Sez. 5, n. 1763 d 04/10/2021, dep. 2022, COGNOME, secondo la quale «in tema di giudiz abbreviato, l’esercizio del potere d’integrazione della prova, riconosciuto al dall’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., non è sindacabile in sede di legi trattandosi di valutazione discrezionale»);
ritenuto che tale profilo di manifesta infondatezza esima questo Collegio soffermarsi sulla genericità del ricorso (non essendo stato in alcun modo affro il tema della decisività dell’acquisizione rispetto agli elementi concord valorizzati dai giudici di merito a sostegno dell’inesistenza delle operazioni alle fatture: partita ,IVA indicata erroneamente in tutte le fatture, relati ditta chiusa già sette anni prima delle operazioni fatturate, int inverosimiglianza della mancata conservazione dei documenti comprovanti i pagamento: cfr. pag. 2 seg. della sentenza impugnata);
ritenuto infine che le considerazioni fin qui svolte impongano una declarat di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrent pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore de RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al, pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Il Presidente
Così deciso in Ro , il 27 settembre 2024 Il Consiglie ps ensore COGNOME