Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25565 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25565 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a UDINE il 21/08/1989
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME
che ha concluso per il rigetto del ricorso
udito il difensore
E’ presente l’Avvocato COGNOME del foro di RIETI in difesa di COGNOME il quale espone le ragioni poste alla base del ricorso e ne chiede l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME propone ricorso avverso la sentenza della Corte appello di Trieste, in epigrafe indicata che, in parziale riforma della pronuncia data 11 ottobre 2022 dal locale Tribunale, all’esito di giudizio abbreviato, nei co di NOME COGNOME per aver ridotto la pena allo stesso inflitta, ha confermato l’afferm della sua responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990
Il ricorso si affida a tre motivi:
2.1. Con un primo motivo, il difensore lamenta violazione di legge per avere la Co territoriale ritenuta preclusa l’eccezione di incompetenza territoriale proposta nei di appello, fondando il giudizio di inammissibilità della questione per essersi pro con il rito abbreviato, essendo stata in realtà sollevata per la prima volta la eccezione, da parte della difesa, già durante l’udienza preliminare, ovvero in un processuale anteriore alla celebrazione del rito;
2.2. Con il secondo motivo, strettamente legato al primo, solleva question legittimità costituzionale dell’art. 438, comma 6-bis, in relazione agli artt. 25 e 111 Cost., nella parte in cui la suddetta norma non prevede che la preclusione non si ap alle questioni di incompetenza territoriale già avanzate al momento della richiesta abbreviato;
2.3. Con il terzo motivo, si contesta, con riguardo alla dosimetria della pe valutazione di gravità della condotta, compiuta dalla Corte territoriale, sostenendo non possono essere utilizzati nell’esercizio del potere discrezionale di applicazion pena quegli elementi che rientrerebbero in una fattispecie di reato diversa da quel cui si procede e per la quale non si è proceduto per difetto della condizi procedibilità.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il rico rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo, volto a prospettare una lettura dell’art. 438, comma bis cod. proc. pen. secondo cui la preclusione non si applicherebbe alle eccezi avanzate prima dell’ammissione del rito, è manifestamente infondato. L’art. 4 comma 6-bis cod. proc. pen. – il quale stabilisce che “La richiesta di giudizio abbre proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che
siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle deri violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione
competenza per territorio del giudice” – non opera invero alcuna distinzione tra ecce dedotte o meno prima della “richiesta di giudizio abbreviato” quale condizi
processuale ostativa alla proposizione della questione sulla competenza, le ricompre nella loro interezza (in tal senso, vedi Sez. 2 n. 34635 del 11.7.2024, non massim
L’assunto difensivo non tiene conto della ratio
sottesa alla celebrazione del giudizio abbreviato, connessa ad esigenze di celerità che, con la ripetizione di questio
sollevate (e risolte) prima dell’ammissione del rito, verrebbe meno.
La manifesta infondatezza del motivo assorbe la richiesta di questione legittimità costituzionale dell’art. 438, comma
6 -bis, cod. proc. pen., sollevata dalla
difesa in relazione agli artt. 25 e 111 Cost., proprio perché espressi un’interpretazione soggettivistica del dato normativo che contraddice la
ratio di
premialità e celerità sottesa all’ammissione del rito.
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Anche il
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COGNOME motivo, volto a censurare la dosimetria della pena, è privo d
pregio. La Corte territoriale, invero, nella determinazione della pena, in conform parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ha tenuto in considerazione la gravità d correlata anche a condotte minacciose che hanno connotano l’intensità del dolo e modalità dell’azione in ordine al reato ascritto.
NOME Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente