Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34635 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34635 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MAZZARINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 5/12/2023 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D. L
n. 137/2020 e s.nn.i.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del 5/12/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta in data 7/3/2023, che aveva condannato NOME COGNOME per i reati ascrittigli.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen, in relazione alla incompetenza territoriale del Giudice di primo grado. Ritiene che competente a conoscere del riciclaggio in contestazione sia il giudice del luogo in cui è stato realizzato l’effetto dissimulatorio (nel cas specie, rappresentato dalla abrasione del numero di matricola dell’autovettura),
non quello in cui si trova l’ufficio della RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE dove sono espletate le pratiche per la immatricolazione del veicolo.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 606, comma lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen che la Corte territoriale, benché abbia confermato la sentenza di primo grado il reato di riciclaggio, nella sostanza ha ritenuto il COGNOME responsabile del ricettazione, con ciò violando il principio della correlazione tra accusa e sen
2.3. Con il terzo motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma 1, e), cod. proc. pen., con riferimento alla illogicità della motivazione, att nel corpo della sentenza si esclude la responsabilità del ricorrente riciclaggio, ma il dispositivo conferma la condanna per il reato di cui all’ar bis cod. pen.
2.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, l b), d) ed e), cod. proc. pen., con riferimento per un verso alla ma assunzione di una prova decisiva e per altro verso al mancato raggiungiment della prova della responsabilità del COGNOME al di là di ogni ragionevole d Osserva che sarebbe stata decisiva per escludere la responsabilità del ricor l’acquisizione dalle competenti autorità francesi della fattura di acquist certificato di immatricolazione francese, che avrebbero consentito di dimostr che la ostacolazione alla identificazione del bene è avvenuta in Francia ov che è stata commessa dalla società francese; che in ogni caso, manca agli at prova della responsabilità del COGNOME al di là di ogni ragionevole dubbio.
2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, l e), cod. proc. pen., sotto il profilo della omessa o carente motivazi relazione al fatto che la sentenza della Corte territoriale non è costitui doppia conforme di condanna. Ribadisce che la sentenza di appello avrebb riconosciuto il ricorrente responsabile del reato di ricettazione, mentre qu primo grado ha affermato la penale responsabilità del COGNOME per il rea riciclaggio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. Invero, a mente dell’a 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., la «richiesta di giudizio abbreviato avanza nell’udienza preliminare … preclude … ogni questione sulla competenz territorio del giudice». Ciò significa che non può essere più dedotta, una avanzata la richiesta di giudizio abbreviato, che ha effetto sanante. Pera giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che l’art. 438, comm bis, cod. proc. pen., nello stabilire che la richiesta di giudizio abb
«preclude ogni questione sulla competenza per territorio del giudice», si rif non solo alle parti ma anche alla possibilità per il giudice di rilevare d’u propria incompetenza, dovendosi ritenere prevalente l’interesse pubblico a speditezza del processo rispetto alla possibilità di discutere della compe territoriale lungo l’arco del processo stesso (Sez. 2, n. 1596 del 3/10/2019 2020, COGNOME, Rv. 277790 – 01).
1.2. Il secondo, il terzo ed il quinto motivo, che possono essere tr congiuntamente in considerazione della stretta connessione delle questio poste, sono manifestamente infondati. In proposito, è sufficiente osservare la trama motivazionale del provvedimento impugnato è lineare, esaustiva scevra da vizi di manifesta illogicità, atteso che ha ben evidenziato co condotta punita dall’art. 648-bis cod. pen. è stata posta in essere con il co del COGNOME, che – con la richiesta di nuova immatricolazione del veicolo pienamente contribuito ad ostacolare l’individuazione della provenienza furtiv tal fine presentando alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE documentazione fals apparentemente proveniente dalle Autorità francesi. Dunque, i giudici di appe hanno ritenuto che la condotta dell’odierno ricorrente si innestasse in quell complessa operazione che ha postato ad occultare la provenienza furtiva d veicolo di cui al capo 1). Conseguentemente, alcuna violazione del principio de correlazione tra accusa e sentenza si è verificata nel caso oggetto di scr atteso che l’ipotesi difensiva non trova alcun aggancio nella motivazione provvedimento impugnato, che con coerenza ha confermato la sentenza di condanna di primo grado.
1.3. Anche il quarto motivo, articolato sotto due diversi profi inammissibile.
1.3.1. Quanto al primo aspetto, si osserva che non risulta che in appell stata chiesta la rinnovazione della istruzione dibattimentale, di talchè la non può ora dolersi della mancata assunzione di una prova che ritiene decisiva
1.3.2 Quanto al secondo aspetto, si osserva che il motivo non è consentit atteso che è costituito da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a pref una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindac legittimità.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza dell Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducib giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processu quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legitti infatti, è precluso il percorso argonnentativo seguito dal ricorrente, che si
in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del comp probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazion compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è qu di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito della decisione. In altri termini, eccede dai limiti di cognizione della C cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, tratt di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto c controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizio ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomenta rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di al predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specific indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la dec insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01 Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, COGNOME, Rv. 283370 – 01; Sez. 2, 9106 del 12/2/21, COGNOME, Rv. 280747 – 01; Sez. 5, n. 48050 del 2/7/201 S., Rv. 277758 – 01).
Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revision giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento può, quindi, estendersi all’esame ed alla valutazione degli elementi di acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispet quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricer una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.
Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce un censura di fatto sul profilo specifico dell’affermazione di responsa dell’imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazio violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaus percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.
Orbene, si è sopra evidenziato come la Corte territoriale abbia spiegato modo del tutto lineare ed esaustivo, oltre che immune da vizi logici, com condotta posta in essere dall’odierno ricorrente abbia contribuito ad ostacol identificazione della provenienza furtiva dell’autovettura in contestazione, presentando alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE documentazione falsa apparentemente proveniente da Autorità estera.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibi al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 11 luglio 2024.